Tipologia: CIA
Data firma: 23 aprile 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Alcor e RSU/Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, P.M.I., Alcor Viadana (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it
Sommario:
Verbale di accordo 1) Relazioni industriali 2) Orario di lavoro 3) Organizzazione del lavoro 4) Gestione calendari orari di lavoro e modalità di godimento ferie 5) Sosta |
6) Indennità disagio 7) Ambiente e sicurezza 8) Libretto sanitario 9) Premio di risultato 10) Premio aziendale fisso 11) Decorrenza e durata Nota di riporto |
Contratto Integrativo Aziendale Alcor srl
Verbale di accordo
Il giorno 23 aprile 2002 presso la sede aziendale della Alcor srl, sita in Viadana via Ottoponti Bragagnina, si sono riuniti […]l'Azienda […], la RSU aziendale […], assistito dal[...]la Flai Cgil di Mantova, dopo ampia e approfondita discussione, si è convenuto quanto segue.
1) Relazioni industriali
Considerando positiva l'esperienza ed il confronto, tra le partì a seguito della precedente contrattazione, sì conviene dì proseguire sul modello di relazioni intrapreso, con una costante e puntuale informazione ai lavoratori nella vita e nel modello aziendale al fine di un reciproco interesse per la salvaguardia dei propri diritti e per una continua ricerca dì miglior funzionamento dell'azienda e dell'armonia con le maestranze.
5) Sosta
Nell'ambito dei due turni giornalieri, si effettuerà una sosta di 15 minuti cadauna.
6) Indennità disagio
Si conviene di mantenere in essere e di erogare mensilmente l'attuale indennità di disagio a tutti i lavoratori.
[…]
7) Ambiente e sicurezza
Per una sensibile riduzione della possibilità di incappare in infortuni e per ridurre drasticamente il tasso di malattia, si conviene un periodico e puntuale confronto tra RLS e il responsabile aziendale per la sicurezza, come previsto dal D.lgs 626/94. Sì ritiene inoltre di operare in sinergia per arrivare in tempi rapidi alla risoluzione del problema della costruzione dei nuovi spogliatoi e della copertura dei posti auto.
8) Libretto sanitario
A tutti ì lavoratori obbligati ad essere muniti di certificato d’idoneità sanitaria (libretto sanitario) per l'espletamento delle proprie mansioni, l'azienda rimborserà le spese relative al ticket per il rinnovo di tale documento.
I lavoratori che, per propria negligenza non rinnovassero in tempo utile il libretto sanitario, saranno temporaneamente sospesi dall'attività lavorativa senza percepire retribuzione, sino alla regolarizzazione della posizione e ferma restando la possibilità dell'azienda di aprire procedimento disciplinare dopo 5 giorni dalla scadenza, come da CCNL.
Nota di riporto
Per tutto quanto non specificato dal presente accordo e dai precedenti accordi aziendali negli articoli non modificati da quest'ultima contrattazione, si fa riferimento al CCNL Unionialimentari Confapi.