Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1995
Validità:01.12.1994 - 30.06.1997
Parti: Fedal, Fiaal, Cna, Casa, Claii e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
Art. 3 Decorrenza e durata
Art. 4 Reclami e controversie
Art. 5 Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
Osservatori
Rapporti decentrati
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
Art. 6 Formazione professionale
Art. 7 Accordo interconfederale
Relazioni sindacali
Protocollo per il regolamento del Fondo
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato del lavoro
Allegato
Modifiche all'accordo interconfederale 21.7.1988
Art. 8 Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 9 Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 Assemblea
Art. 11 Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 12 Lavoratori stranieri
Art. 13 Lavoratori studenti
Art. 14 Diritto allo studio
Art. 15 Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Livello decentrato di categoria
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Livello nazionale di categoria
Indennità di vacanza contrattuale
Livello decentrato di categoria
Contrattazione regionale
Art. 16 Assunzione
Art. 17 Visita medica
Art. 18 Periodo di prova
Art. 19 Classificazione del personale
Art. 20 Composizione delle squadre nella panificazione (parte speciale)
Art. 21 Disciplina dei turnisti panettieri (parte speciale)
Art. 22 Orario di lavoro
Art. 23 Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale (parte speciale)
 Art. 24 Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 25 Festività
Art. 26 Ferie
Art. 27 Gratifica natalizia
Art. 28 Determinazione della retribuzione oraria
Art. 29 Minimi contrattuali (parte speciale)
Tabella A)
Tabella B)
Art. 30 Valori della ex-indennità di contingenza al 31.7.1995 (parte speciale)
Art. 31 Aumenti periodici di anzianità (parte speciale)
Art. 32 Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di panificazione (parte speciale)
Art. 33 Lavoro a tempo parziale
Art. 34 Contratto a tempo determinato
Art. 35 Stagionalità
Art. 36 Servizio militare
Art. 37 Assenze e recuperi
Art. 38 Permessi
Art. 39 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Art. 40 Molestie sessuali
Art. 41 Congedo matrimoniale
Art. 42 Indumenti di lavoro
Art. 43 Rapporti in azienda
Art. 44 Provvedimenti disciplinari
Art. 45 Licenziamento senza preavviso
Art. 46 Cessione, trapasso, trasformazione o cessazione di azienda
Art. 47 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 48 Trattamento di fine rapporto
Art. 49 Disciplina dell' apprendistato (parte speciale)
Ferie apprendisti
Inquadramento apprendisti
Retribuzione apprendista
Percentuali di retribuzione
Malattia e infortunio non sul lavoro
Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 24
Norma transitoria
Apprendisti in forza al 31 luglio 1995:
Dichiarazione delle parti
Art. 50 Previdenza complementare
Art. 51 Quota di servizio contrattuale
Art. 52 Contributi sindacali
Protocollo a latere del CCNL 24/7/1995

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di panificazione

Tra Associazione panificatori - Fedal -Confartigianato Associazione agroalimentare - Fiaal -Cna Federazione nazionale alimentaristi - Casa, Claai e Fat- Cisl, Flai- Cgil, Uila-Uil
Roma, 24 luglio 1995

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della L. n.443 dell'8.8.1985 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

Art. 2 Inscindibilità delle disposizioni del contratto trattamento di miglior favore
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]

Art. 5 Relazioni sindacali - Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Pari opportunità
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale, che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.

Osservatori
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regionale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti individuano nella costituzione di osservatori, nazionale e regionali, di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive del settore, la sua consistenza, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;

- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.;

- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.

Le parti convengono altresì che, all'atto della confluenza della regolamentazione contrattuale prevista per il settore della panificazione in quella stabilita per il settore alimentare, secondo le volontà esplicitate in premessa al presente CCNL, quanto sin qui definito in materia di osservatori trovi apposita armonizzazione attraverso l'individuazione, nell'ambito degli osservatori generali per l'area alimentare, di specifiche articolazioni per il settore della panificazione.

Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti. Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:

- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;

- formazione professionale;
- la promozione di progetti di azioni positive in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 e del Protocollo d'Intesa Interconfederale del 31.10.1991.

Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità
1) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale opererà una apposita Commissione Paritetica Nazionale, composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:
[…]
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
[…]
2) Resta salvo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 21.7.1988, di cui all'art.7 del presente CCNL, in materia di occupazione femminile.

Art. 7 Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, compresa la parte relativa alla tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, i cui adempimenti specifici decorreranno a partire dal 1996.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato. Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;

e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e),
f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentati di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.)
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto l) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
a L. l.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto l).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) i bacini di cui al punto l), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile.
[…]

Protocollo per il regolamento del Fondo
[…]
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n. 300.
[…]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Art. 12 Lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, il rispetto delle esigenze e delle consuetudini religiose dei lavoratori stranieri, delle quali gli stessi informeranno preventivamente l'azienda.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.

Art. 15 Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
. relazioni sindacali di settore
. materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
. sistema di classificazione
. retribuzione
. durata del lavoro
. normative sulle condizioni di lavoro
. azioni positive per le pari opportunità
. altre materie tipiche dei CCNL
. costituzione di eventuali fondi di categoria

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 16 Assunzione
[…]
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…]

Art. 17 Visita medica
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art. 19 Classificazione del personale
[…]
È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato nella distribuzione.
[…]

Art. 20 Composizione delle squadre nella panificazione (parte speciale)
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l'informatore o l'impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l'obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 22 Orario di lavoro
L'orario di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative - è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l'orario per il 3° turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni, l'orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse distribuzioni dell'orario di lavoro potranno essere definite a livello aziendale.
[…]

Art. 23 Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale (parte speciale)
Ai soli fini contrattuali il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di due ore al giorno.
[…]

Art. 24 Flessibilità dell'orario di lavoro

Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 56 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo relativamente alla distribuzione delle ore nel periodo di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali ed in presenza di regime straordinario nelle prestazioni orarie di lavoro individuali.
Diversi regimi di flessibilità e relative condizioni potranno essere oggetto di negoziato a livello regionale. Nelle aree soggette a consistenti variazioni dei consumi collegate ai flussi turistici, sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità. In tal caso, le ore prestate nel corso della giornata domenicale, oltre l'orario contrattuale, verranno retribuite con la maggiorazione del 30%.
Nelle stesse aree, è ammesso il superamento del monte ore annuo di flessibilità, di cui al 2° comma del presente articolo, fino ad un massimo di 96 ore.
Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 56 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.

Art. 37 Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordare dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 39 Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 40 Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro. Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima. I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Art. 42 Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno ai lavoratori di norma annualmente, salvo diversi accordi tra le parti, secondo le esigenze, previa restituzione di quelli usati, indumenti in uso gratuito idonei allo svolgimento delle specifiche lavorazioni.
I lavoratori sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme igieniche ed alla adeguata cura degli indumenti loro forniti.

Art. 44 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 45 Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 59 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;

l) insubordinazione verso i superiori;
[…].

Art. 49 Disciplina dell' apprendistato (parte speciale)
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare alla Legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi e dalle disposizioni del presente accodo che recepisce quanto previsto in materia dall'Accordo Interconfederale del 21.12.83.
[…]

Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alla rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Protocollo a latere del CCNL 24/7/1995
Le parti firmatarie del CCNL 24/7/1995 convengono il recepimento del "Protocollo d'intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/94" sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane e Cgil, Cisl, Uil.
Le parti convengono altresì di incontrarsi entro il mese di maggio 1996 per definire le eventuali specificità di settore.