PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI TRA LA REGIONE ABRUZZO E L’INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO.

L’anno 2016, il giorno 5 del mese di luglio, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge

Tra

La Regione Abruzzo - di seguito denominata “Regione” - sedente in L’Aquila Via Leonardo da Vinci, 1 - C.F. ***, all’uopo rappresentata dal componente la Giunta preposto all'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, Programmazione Economica, Legge di Stabilità Finanziaria, Politiche del Benessere Sportivo e Alimentare, impiantistica sportiva, dr. Silvio Paolucci, nato in Chieti (CH) ***, all’uopo domiciliato presso la sede del Dipartimento per la Salute e il Welfare, in Pescara, Via Conte di Ruvo 74,

e

L’INAIL - Direzione Regionale per l’Abruzzo - di seguito denominata “INAIL Abruzzo” - con sede Legale in Roma Piazzale Pastore n. 6 - *** all’uopo rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Inail per l’Abruzzo, dr. Nicola Negri, nato in Collelongo (AQ) ***, all’uopo domiciliato presso L’Aquila Via Vetoio, munito dei necessari poteri di firma,

PREMESSO che
• la Regione Abruzzo considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori un dovere di civiltà, ritenendo che la dimensione umana e sociale del fenomeno infortunistico richieda necessariamente un impegno particolare da parte di tutte le istituzioni pubbliche;
• il “sistema” della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal titolo I del D.lgs. n. 81/08, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
• la Regione Abruzzo promuove politiche attive di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, favorendo l’attuazione di piani integrati tra le istituzioni competenti e le parti sociali per l’assistenza e il sostegno ai lavoratori e al mondo produttivo, in particolare attraverso il Comitato regionale di coordinamento ex. art. 7 D.lgs. 81/08 di cui al D.P.G.R. n. 108 del 27/11/2015;
• il Piano nazionale della prevenzione 2014 -2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale .alla tematica del contrasto, agli infortuni e alle patologie correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.lgs. n. 81/08;
• il Piano Regionale di Prevenzione 2014 -2018 - approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 56/2015 del 29/05/2015 - prevede, nell’ambito del Programma “Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali”, l’attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi previdenziali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
• l'INAIL in attuazione del D.lgs. n. 38/2000 e del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 81/08, e successive modificazioni, assegnano all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
• le linee Operative per la Prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo previdenziale la promozione della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione a sostegno dell’orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• all’INAIL il Legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti previdenziali nelle specifiche materie in sinergia con altri attori per la sicurezza;
• la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l’INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all’omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;

RICHIAMATI
• . L’art. 15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• Il D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 che prevede all'art. 8 l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) al fine di fornire dati utili per programmare e per valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• L’art. 9 del d.lgs. n. 81/08, s.m.i. dove INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarità, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza di sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
• La legge 122/2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, istituito dalla Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell'INAIL;
• Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
• Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123;
• L’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014 -2018;
• Il Decreto del Commissario Ad Acta n. 159/2014 del 18/12/2014 che in base alla predetta intesa ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018;
• Il Decreto del Commissario Ad acta n. 44/2015 del 10/04/2015 con il quale la Regione Abruzzo ha specificato i programmi regionali di attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2018 nel rispetto di tutti i macro obiettivi e obiettivi centrali;
• Il Decreto del Commissario ad Acta n. 56/2015 del 29 /05/2015 che ha approvato il Piano regionale di Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Abruzzo nel rispetto degli obiettivi, "requisiti e criteri oggetto della valutazione contenuti nel “Documento per la valutazione” di cui all’Accordo Stato - Regioni del 25 Marzo 2015 (Rep. Atti 56/CSR);
• I Protocolli d’Intesa siglati nel 2002 e nel 2007, tacitamente rinnovati nel 2012, con i quali sono stati istituiti i “Flussi Informativi” per la Prevenzione, nell’ambito dei quali INAIL, Ministero della Salute e Regioni e province Autonome, nonché Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, hanno sottoscritto l’impegno a realizzare un programma di collaborazione sistematica al fine di sostenere, attraverso flussi bidirezionali di dati, le strategie di prevenzione sinergiche e in rete;
• l'Accordo quadro di collaborazione 2015-2020, approvato con Determinazione Presidenziale n. 451 del 01/12/2015 e stipulato in data 16/12/2015, con il quale il Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegnano a definire e realizzare iniziative congiunte volte a promuovere la salute e sicurezza sul lavoro attraverso interventi operativi e piani condivisi a livello centrale, regionale e locale, nonché a garantire il consolidamento dei Sistemi informativi e di Sorveglianza e la fruibilità delle rispettive banche dati;

CONSIDERATO
• Che la Regione Abruzzo e l’INAIL Direzione regionale per l’Abruzzo riconoscono, anche alla luce dell’attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l’incremento e l’interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
• Che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura e della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Abruzzo e INAIL Direzione Regionale per l’Abruzzo, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all’adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
RICHIAMATA la DGR N. 351 del 1 giugno 2016 recante «Recepimento Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo” e autorizzazione alla sottoscrizione»;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto

Il presente accordo è sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dall’INAIL Direzione Regionale per l’Abruzzo (di seguito “le Parti”) recependo e in attuazione di quanto previsto dall’accordo di collaborazione 2015 -2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Le parti, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato accordo ed entro il limite delle rispettive prerogative e competenze, promuovono la realizzazione di un programma di azioni e interventi diretto a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro.

Art. 2
Flussi e sistemi informativi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a potenziare i rispettivi sistemi informativi e a favorire lo scambio reciproco, per via telematica, di informazioni utili alla definizione dei profili di rischi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza, secondo le priorità e le modalità tecniche definite con successiva convenzione.
La convenzione di cui sopra prevederà, in particolare, l’istituzione di flussi periodici e la fruibilità delle rispettive banche dati, riferite ai flussi informativi per la prevenzione di cui all’Allegato 1 del sopra citato accordo di collaborazione 2015 -2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito riportati:
• Flussi informativi per la Prevenzione;
• Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
• Sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
• Sistema Informativo per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell’atto di indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.lgs. n. 81/08;
• Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
• Sistema Informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
• Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;
• Sistema informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF;
• Sistema informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
• Sistema informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian panel - Salute;
• Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei mesoteliomi - ReNaM, registro Nazionale Tumori Naso - Sinusali;
ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica);

 

Art. 3
Formazione

Le parti si impegnano, con particolare riferimento alle azioni contenute nel Programma “Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali” del Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018, a sviluppare progetti formativi e di aggiornamento specifici diretti a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza nel contesto scolastico, nelle imprese, con particolare riguardo ai lavoratori e ai professionisti che operano in ambiti di rischio specifico e/o elevato e, in generale, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex D.lgs. n. 81/08 previa specifica convenzione.

Art. 4
Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle iniziative e dei programmi di cui al presente protocollo le parti sottoscrittici rinviano a successive convenzioni da approvare secondo lo schema tipo nazionale siccome definito dal Comitato di coordinamento paritetico di cui all’art. 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione.

Art. 5
Durata

Il Presente protocollo d’Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d’Intesa tra i firmatari.


Fonte: inail.it