Tipologia: Ipotesi di accordo CIA
Data firma: 2 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Arval e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e RSU/RSA
Settori: Commercio, Arval
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Integrale applicazione della contrattazione
Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Diritti di informazione e relazione sindacali
Art. 3 Il confronto: procedure e tempistiche
Art. 4 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Flessibilità oraria in ingresso
Art. 7 Modalità di cambio turno per assistenti telefonici del drive service
Art. 8 Chiusure aziendali
Art. 9 Buoni pasto
Art. 10 Part-time post maternità e congedi parentali
Art. 11 Congedo di maternità
Art. 12 Malattia
Art. 13 Conservazione del posto di lavoro
Art. 14 Polizza sanitaria
Art. 15 Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali
  Art. 16 Classificazione del personale
Art. 17 Ferie
Art. 18 ROL - Ex festività
Art. 19 Premio di risultato
Art. 20 Asilo nido
Art. 21 Nascita o adozione dei figli
Art. 22 Anticipi trattamento di fine rapporto
Art. 23 Permessi per figli affetti da problemi sull'apprendimento
Art. 24 Contributo "bebè" - Contributo “matrimonio / convivenza”
Art. 25 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 26 La buona occupazione
Art. 27 Appalti
Art. 28 Agibilità sindacali
Art. 29 Rappresentanti per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo
Parte conclusiva

Ipotesi di accordo Contratto integrativo aziendale Arval Service Lease Italia spa

Il giorno 2 dicembre 2015, presso la sede Arval Service Lease Italia spa di Scandicci, si sono incontrati: la Società Arval […], le OO.SS Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl […], le RSU/RSA […]

Premessa al contratto integrativo Arval
Le Parti con il presente Contratto Integrativo Arval, derivante anche dalla collazione degli accordi 2002, 2007 e 2011, ribadiscono la volontà di attuare impegni reciproci indirizzati a prevenire e regolare le problematiche e criticità, di Lavoro, Welfare etc., volgendole congiuntamente in opportunità di crescita professionale, di profitto e di redditi.
Le Parti intendono consolidare il ruolo della Contrattazione quale risorsa primaria del sistema di Relazioni Sindacali al quale destinare volontà e risorse congrue, ponendosi l’obiettivo che continui ad essere prassi sia per l’Azienda che per le/i Lavoratrici/ori di un costante percorso Culturale di miglioramento.
Per favorire l'adozione di tale politica, le Parti concordano di promuovere congiuntamente su materie che verranno declinate nel capitolo “Relazioni Sindacali”, la costituzione di momenti di confronto, anche preventivo, su materie che attengono ai rapporti tra l’Azienda e le/i sue/oi dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare l’Organizzazione del Lavoro e lo sviluppo Aziendale, allo scopo di favorire accordi da integrare periodicamente ai rinnovi del presente Testo.
Le Parti si danno atto di voler congiuntamente perseguire azioni mirate a monitorare migliorare le condizioni ambientali in grado di favorire l’integrazione, la valorizzazione delle diversità con Particolare attenzione alla tutela della figura della lavoratrice In Azienda sia con azioni dì promozioni di sviluppo di carriera, sia con interventi volti a favorire il reinserimento in Azienda della lavoratrice madre.
Le Parti si danno altresì atto di voler congiuntamente proseguire nel confronto finalizzato ad intese e progetti volti a favorire l’introduzione di azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle/i lavoratrici/ori. attraverso soluzioni innovative capaci di incidere positivamente sull'Organizzazione del Lavoro, anche a livello territoriale.

Integrale applicazione della contrattazione
Le Parti convengono di affidare, in aggiunta al CCNL vigente di categoria, al presente Contratto integrativo Arval la funzione di regolamentazione integrativa dei rapporti di lavoro come riferimento dal quale derivino diritti, strumenti di crescita Aziendale e professionale.

Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Fermo restante quanto previsto in materia dal CCNL, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli, nazionale e territoriale, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/CE (“quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei Lavoratori”)

Art. 2 Diritti di informazione e relazione sindacali
Le Parti convengono che l'Azienda fornisca alfa RSU/RSA e alle OO.SS., sia a livello nazionale che territoriale, in appositi incontri da tenersi di norma ogni 6 mesi, orientativamente entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre, informazioni sull'andamento e sulle prospettive Aziendali con evidenza su:
- dato numerico complessivo del personale impiegato in Arval suddiviso per sedi e dettagliato per inquadramento, mansioni e area Aziendale di appartenenza;
- ulteriore distinzione del dato classificato in base alla forma contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, stage, apprendistato, somministrati e eventuali altre forme contrattuali previste dalla Legge;
- data di inizio e presunta scadenza dei contratti a tempo determinato e di altre forme contrattuali a termine presenti in Azienda;
- causale di assunzione dei contratti a tempo determinato;
- area di impiego e mansioni assegnate ai soggetti aventi contratti a tempo determinato, stage, apprendistato, somministrati e eventuali altre forme contrattuali previste dalia Legge con specifica per ciascuna tipologia di contratto;
- percentuale dì conferma dei contratti a tempo determinato e dei contratti di apprendistato;
- andamento parametri Premio di Risultato
Nell’ottica di un continuo miglioramento della comunicazione interna e a garanzia dei diritti sindacali delle/ei lavoratrici/ori, le Parti concordano che l’Azienda continuerà a rendere disponibile alla RSU/RSA per ogni filiale, le bacheche a muro con chiave di chiusura gestita direttamente dalla RSU / RSA locale. Per la sede di Scandicci inoltre l’Azienda mette a disposizione della RSU / RSA un locale per l’esercizio delle funzioni sindacali. Per le sedi di Assago, Roma e Verona saranno trovate soluzioni idonee.
Vengono confermati inoltre:
- l’Azienda metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, un locale (anche in video-conferenze) per le assemblee delle/dei lavoratrici/ori. Qualora il locale dovesse essere scelto al di fuori delle proprie sedi, l’Azienda se ne accollerà la relativa spesa.
- l’Azienda consentirà l’uso della e-mail e del fax per le comunicazioni sindacali in uscita dall’Azienda, previa autorizzazione della Direzione Risorse Umane.
- l’Azienda rimborserà le spese di viaggio, ed, eventualmente, quando se ne presenta la necessità, anche quelle di pernottamento, alle RSU /RSA Aziendali.

Art. 4 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti convengono sulla fondamentale importanza rivestita dalla Prevenzione, Salute e Sicurezza e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riaffermano l’importanza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
Al fine di favorire la realizzazione di iniziative volte ad implementare il sistema di salute e sicurezza già adottato, sono previste 2 ore aggiuntive annue retribuite di assemblea, su questi temi, delle/i lavoratrici/ori convocate su istanza congiunta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, da OO.SS. stipulanti: il presente Contratto competenti territorialmente e dalle RSU/RSA.
In tali riunioni, quando facenti parte di progetti condivisi, si prevede la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ogni RLS ha a disposizione, per l'espletamento del mandato, un monte ore annuo aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 10 ore, tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l’utilizzo dei permessi sindacali.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura Aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.

Art. 5 Orario di lavoro
Le Parti convengono di ritenere conclusa positivamente la fase sperimentale dell'erario di. lavoro iniziata il1° marzo 2014, pertanto con decorrenza. dall’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, l’Orario di Lavoro sarà il seguente:
- Il nuovo orario di lavoro comporterà la riduzione della pausa pranzo da 1 ora e 15 minuti a 1 ora senza modificare l’attuale orario di ingresso e di uscita. I 60 minuti lavorati in più dal lunedì al giovedì permetteranno alle/ai lavoratrici/ori di lavorare 7 ore il venerdì, ferma restando la pausa pranzo di 1 ora. Le nuove disposizioni si applicano solo a coloro che attualmente operano con un regime di pausa pranzo di 1 ora e 15. Questo indipendentemente dall’orario di full time o di pari time di qualsiasi natura (part-time orizzontali /verticali/misti)
Nuovo distribuzione orario settimanale full time

 

ore di lavoro

pausa pranzo

lunedì

8 ore e 15 minuti

1 ora

martedì

8 ore e 15 minuti

1 ora

mercoledì

8 ore e 15 minuti

1 ora

giovedì

8 ore e 15 minuti

1 ora

venerdì

7 ore

1 ora

Al fine di consentire l'uscita anticipata del venerdì pomeriggio anche delle/ei lavoratrici/ori dei Reparti Suppliers Operations e Driver Service sia a full-time che a part-time, le Parti concordano di introdurre una nuova distribuzione dell’orario di ingresso di inizio turno.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l’orario di inizio di ciascun turno verrà anticipato di 5 (cinque) minuti mantenendo inalterata l’attuale ora di uscita. I 25 minuti lavorati in più dai lunedì ai venerdì permetteranno alle/ai lavoratrici/ori interessati di uscire mezz’ora prima il venerdì.
[…]
L’Azienda si impegna a verificare e analizzare eventuali situazioni non rientranti nelle fattispecie descritte.
[…]
Pausa pranzo
L’intervallo giornaliero di 1 ora deve essere collocato nella fascia oraria che va dalle 12:00 alle 15.00.

Art. 10 Part-time post maternità e congedi parentali
Al fine di consentire ai genitori, assunti a tempo indeterminato full-time, l'assistenza al bambina/o, l’Azienda accoglierà le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con le seguenti modalità e articolazione:
- Modalità:
> concessione del part-time post maternità fino al 3° anno di età del bambino/a per un massimo del 3,5% della forza occupata nell’unità produttiva;
> un ulteriore 1% della forza occupata dell’unità produttiva potrà usufruire della concessione del part-time post maternità fino ai 2° anno di età del bambino/a. Allo scadere del part-time sarà ripreso il regime orario originario a full-time.
L'Azienda definirà una graduatoria di concessione dei part-time post-maternità determinata dalla data di decorrenza del part-time stesso.
- Articolazione:
[…] Si precisa inoltre che la concessione del part-time produrrà un mutamento temporaneo della mansione all’Interno della propria direzione (Sales o SME Solution) con ripristino della mansione di provenienza alla conclusione del part-time post maternità entro un anno.
[…]
Le Parti concordano di definire appositi incontri semestrali al fine di operare un approfondimento delle richieste di part-time non accolte, verificando l’esistenza di ulteriori diverse soluzioni organizzative che possano consentire, nel caso, una valutazione diversa di tali richieste.
Le Parti concordano che, a prescindere dalla Direzione di appartenenza la fruizione dei part-time post maternità sopra descritta ha validità anche in caso di adozione.
Analogamente, le richieste di part-time (non post-maternità) per comprovate, particolari e gravi situazioni familiari, saranno valutate caso per caso dalla Direzione Risorse Umane congiuntamente al Responsabile di Reparto.

Art. 11 Congedo di maternità
[…]
In ottica di tutela delle lavoratrici madri nonché della paternità, al rientro dall'estensione dal lavoro la/il lavoratrice/ore sarà coinvolta/o in un processo di accompagnamento con il supporto di un tutor individuato dalla Direzione Risorse Umane volto ad agevolare il rientro al lavoro. Verrà verificata anche in presenza dalla RSU/ RSA l'efficacia di tale percorso.

Art. 13 Conservazione del posto di lavoro
L’Azienda conserverà il posto di lavoro alle/ai lavoratrici/ori affette/i da gravi patologie comprovate sulla scorta di informazioni fornite riservatamente dal Medico curante al Medico Aziendale competente, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 25 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Fermo restando quanto previsto dall’art. n. 24 del D.Lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), le Parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore per le donne vittime di violenza di genere:
- La lavoratrice dell’Azienda inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di quattro mesi.
- il congedo di cui sopra potrà essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni;
- durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l’intera retribuzione di fatto (art. 195 CCNL) corrispondente all’ultima retribuzione, inoltre tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del Premio di Risultato.
- ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare l’Azienda con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine de! periodo di congedo e a produrre idonea certificazione come meglio dettagliato al primo comma;
- la lavoratrice rientrante nei casi descritti al 1° comma ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico, lì rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 27 Appalti
Le Parti, al fine di valorizzare ed estendere l'opera di allargamento della sfera dei diritti e delle tutele dei lavoratori che ne sono oggi, esclusi, ritengono sia necessario inserire, in sede di definizione dei capitolati, la previsione delle tipologie di rapporto di lavoro da instaurare da parte delle Imprese esecutrici.
A tal fine l’Azienda si impegna ad indicare, laddove le mansioni previste lo giustifichino, il rapporto di lavoro subordinato quale unica forma di rapporto instaurabile ed a richiedere la completa applicazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
Le Parti convengono sulla necessità di prevedere azioni positive al fine di consolidare la consapevolezza sull'obbligo, da parte del committente, di effettuare costantemente tutte le attività di vigilanza e controllo, circa il rispetto delle condizioni contenute nei capitolati e relativi contratti di appalto, al fine di combattere eventuali fenomeni di lavoro nero o eventuali soprusi nei confronti dei lavoratori interessati.
A tal fine l’Azienda controllerà che le aziende appaltatrici siano in regola con il DURC.
A tal fine l’Azienda si impegna a prevedere in tutti i capitolati Particolari azioni e penali nei confronti delle società esecutrici, che non rispettino il vincolo sulla tipologia di rapporto da instaurare, nonché le condizioni economiche, di sicurezza e di diritti sindacali che derivano dai contratti di lavoro Indicati nei capitolati medesimi; tali azioni, sulla base della gravità, potranno anche consistere nella rescissione dell’appalto.
Consapevoli della necessità di promuovere un’azione congiunta di tutte le Parti cointeressate a garanzia dell’esigibilità di quanto sopra indicato e nell'ottica di determinare un percorso virtuoso di rientro nei parametri definiti dai capitolati riducendo l’alea di possibili vertenzialità, si prevedono le seguenti ulteriori procedure:
le Organizzazioni Sindacali e le RSU / RSA, nell'ambito del loro normale operato, al verificarsi dì situazioni incoerenti o contrastanti rispetto all'esatto adempimento degli obblighi normativi e contrattuali di cui sopra, richiederanno un incontro nel corso del quale saranno ricercate le possibili soluzioni rispetto alle divergenze rilevate; tale incontro dovrebbe avere preferibilmente un ambito trilaterale:
- Azienda committente/ Azienda appaltatrice/ sindacato -
L'Azienda si impegna ad una verifica dei contratti di appalto in essere anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Etico Aziendale
Nota a verbale:
Le OO.SS. dichiarano la necessità di inserire negli accordi con gli appaltatori specifiche sul socio dipendenti e la formula di salvaguardia dell’occupazione in essere.

Art. 28 Agibilità sindacali
Assemblee sindacali ex Lg. 300/70:
Stante l’agibilità in essere le Parti concordano di cumulare nell’anno successivo le eventuali ore non usufruite in quello in corso nella misura massima dei 50% delle ore non usufruite.
Resta inteso che le assemblee aventi per oggetto il CIA, l’Assistenza Integrativa e la Previdenza Complementare, nonché la Sicurezza s’intendono scorporate da tale computo.
[…]

Art. 29 Rappresentanti per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo
Fermo restando che Arval Italia Service Lease Italia spa appartiene al Gruppo Arval presente in circa 20 Paesi, europei; per numero di addetti l'Italia è il secondo Paese dopo la Francia.
Le Parti riconoscono il valore della dimensione europea anche nello scambio di:
- esperienze lavorative intra-corporate
- scambio esperienze e relazioni sindacali fra i diversi Paesi
- valorizzazione della peculiarità di Arval all'Interno dei Gruppo BNP Paribas
Con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle/ei lavoratoci/ori anche in dimensione europea, le Parti favoriranno la partecipazione comune a progetti europei di Dialogo Sociale