Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 2013
Validità: 01.07.2013 - 30.06.2016
Parti: Confimea, Federterziario/Cfc e Ugl Terziario-Ugl
Settori: Servizi, Colf e badanti
Fonte: ebigen.org

Sommario:

  Titolo I Generalità e relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di Applicazione
Articolo 2 - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 3 - Trattenute sindacali
Titolo II Classificazione dei lavoratori - Mansioni
Articolo 4 - Categorie dei Lavoratori
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 5 - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 6 - Periodo di prova
Articolo 7 - Documentazione
Articolo 8 - Contratti a tempo determinato
Articolo 9 - Tutela dei lavoratori adolescenti
Articolo 10 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Articolo 11 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Articolo 12 - Riposo settimanale
Titolo IV Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 13 - Orario di lavoro
Articolo 14 - Lavoro straordinario - notturno
Articolo 15 - Festività
Articolo 16 - Ferie
Articolo 17 - Assenze e permessi
Articolo 18 - Permessi sindacali
Articolo 19 - Diritto allo studio
Articolo 20 - Matrimonio
  Articolo 21 - Banca ore
Articolo 22 - Tutela delle lavoratrici madri
Titolo V Trattamento di malattia
Articolo 23 - Malattia
Articolo 24 - Infortunio
Articolo 25 - Assistenza ai portatori di handicap
Titolo VI Trattamento economico
Articolo 26 - Retribuzione e prospetto paga
Articolo 27- Minimi retributivi e scatti di anzianità
Articolo 28 - Vitto e alloggio
Articolo 29 - Variazione dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Articolo 30 - Tredicesima mensilità
Articolo 31 - Cessazione del rapporto di lavoro
Titolo VII Trattamento di fine rapporto - Previdenza integrativa
Articolo 32 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 33 - Morte del lavoratore - Corresponsione delle indennità
Titolo VIII Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
Articolo 34 - Sanzioni disciplinari
Articolo 35 - Ente Bilaterale e formazione
Articolo 36 - fondo interprofessionale per la Formazione Continua
Articolo 37 - Quote di assistenza contrattuale
Articolo 38 - Vertenze di lavoro
Articolo 39 - Decorrenza e durata
Tabelle retributive

Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti)

Il giorno 01 luglio 2013 presso la sede della Ugl Terziario sita in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2, tra Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell’Impresa e Artigianato […], Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], con l'assistenza della Cfc, Confederazione Federterziaria Confimea-Rete d'impresa […] e Ugl Terziario Federazione Nazionale […] con l'assistenza del Segretario Confederale Ugl […], si è proceduto atta stipula del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari “Colf e Badanti”.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentati di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Generalità e relazioni sindacali
Articolo 1 - Sfera di Applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare (lavoro domestico legge 2 Aprile 1958).
È previsto un secondo livello di contrattazione a livello decentrato a livello territoriale. La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale, provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL mediante la sottoscrizione dei cosiddetti, "contratti di prossimità"; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti "contratti di prossimità" potranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Territoriale, dall'Azienda e dalla RSA aziendale. Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quelli specificati dal concordato disposto dall'art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'Accordo Interconfederale del 28.06.2011: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro; emersione lavoro irregolare; incrementi di competitività e salari; gestione di crisi ed occupazionali; investimenti ed avvio di nuove attività, nelle seguenti materie:
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
- la disciplina dell'orario di lavoro; e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, la trasformazione e convenzione dei contratti di lavoro, e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Articolo 2 - Commissione Paritetica Nazionale
Le parti sociali si obbligano a costituire una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
Essa dovrà inoltre:
- verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro
- fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello
- fornire interpretazioni delle norme contrattuali
- fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
La commissione ha funzione di surroga nei confronti delle commissioni territoriali di conciliazione ove inadempienti o inesistenti in relazione a qualsiasi problematica dovesse insorgere fra le parti e le loro istituzioni territoriali.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 8 - Contratti a tempo determinato

Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368 e successive modifiche; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.

Articolo 9 - Tutela dei lavoratori adolescenti
Nei servizi familiari è ammessa l'assunzione di minori con più di 16 anni. La materia è regolamentata ai sensi della Legge 17/10/1967 n. 977 e seguenti.

Articolo 10 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista per il lavoro notturno allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00, fermo restando l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. Nella lettera d'assunzione devono essere indicate l'ora di inizio e quella di cessazione dell'assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.

Articolo 11 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito secondo la maggiorazione prevista per il lavoro notturno, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Articolo 12 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è di 36 ore (art. 2109 c.c.); deve essere goduto per 24 ore preferibilmente di domenica (i lavoratori di altra religione possono contrattare un diverso giorno di riposo. In tal caso il lavoro svolto di domenica non dà diritto alla maggiorazione domenicale che verrà però corrisposta nel caso in cui dovesse lavorare nel giorno concordato di riposo) mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 30%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale o concordato in caso di lavoratori di altra religione è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per motivi occasionali e inderogabili sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente successiva e le ore lavorate verranno retribuite con la maggiorazione del 40% della retribuzione globale di fatto.

Titolo IV Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi
Articolo 13 - Orario di lavoro

Per i lavoratori conviventi la durata dell'orario di lavoro è di massimo dieci ore giornaliere intervallate da un periodo di riposo non inferiore a due ore. Per i lavoratori non conviventi l'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
L'orario massimo settimanale è stabilito in 54 ore per i lavoratori conviventi e in 40 per i non conviventi.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore a 2 ore. È consentito il recupero, consensuale ed a regime normale, di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un'indennità pari al suo valore convenzionale.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
È considerato lavoro straordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.

Articolo 14 - Lavoro straordinario - notturno
Il lavoratore chiamato a prestare servizio oltre l'orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate maggiorate […]
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze. Il lavoratore assunto per prestare servizio esclusivamente fra le ore 22 e le ore 6 verrà retribuito in via ordinaria con una maggiorazione del 30% della retribuzione globale di fatto spettante.

Articolo 15 - Festività
[…] Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta. […]

Articolo 16 - Ferie
[…] Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie (art. 10, comma 2, DLgs. n. 66/2003; AAL circ. n. 8/2005).

Articolo 21 - Banca ore
In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore, nella quale far confluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l'orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall'inizio dell'accumulo delle ore, trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate. L'applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento della clausola Banca ore nei contratti individuali.

Articolo 22 - Tutela delle lavoratrici madri
Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Titolo V Trattamento di malattia
Articolo 24 - Infortunio

[…] Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:
- entro le 24 ore, in caso di morte;
- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni;
- entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.
La denuncia deve essere redatta sull'apposito modulo distribuito dall'Inail e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di pubblica sicurezza.
[…]

Articolo 25 - Assistenza ai portatori di handicap
Per i portatori di handicap si fa rinvio alle norme legislative in materia.

Titolo VI Trattamento economico
Articolo 28 - Vitto e alloggio

L'ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all'integrità fisica e modale del lavoratore.
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
[…]

Titolo VIII Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
Articolo 34 - Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari sono punite, a seconda della gravità, con 1 provvedimenti seguenti:
- rimprovero verbale;
- censura scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3;
- licenziamento.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri. La censura può essere comminata in caso di recidiva di lievi mancanze. La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno comportato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività familiari. Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco in caso di mancanze gravi, compresa l'ubriachezza in servizio o la commissione di reati, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.
[…]

Articolo 35 - Ente Bilaterale e formazione
Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale Ebigen, Ente Bilaterale Generale.
[…]