Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 29 gennaio 2013
Parti: Cascina Merlata e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Assimpredil Ance
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cascina Merlata
Fonte: cascina-merlata.it

Sommario:

  Premessa
Articolo 1 - Sicurezza e regolarità
Articolo 2 - Verifiche e controlli
Articolo 3 - Opere di urbanizzazione a scomputo
Articolo 4 - Contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali
Articolo 5 - Enti bilaterali
  Articolo 6 - Modalità di pagamento delle retribuzioni e iscrizione alla Cassa Edile
Articolo 7 - Notifiche preliminari
Articolo 8 - Comitato per la sicurezza e l’ambiente di lavoro
Articolo 9 - Servizi per le imprese e per i lavoratori presenti nel cantiere
Articolo 10 - Ambito di applicazione

Protocollo d’intesa per la regolarità’ e la sicurezza nel cantiere e per il contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali inerente i programmi integrati d’intervento “Cascina Merlata” tra Cascina Merlata spa, le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori: Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Assimpredil Ance

L’anno 2013, il giorno 29, del mese di gennaio, premesso che
• oggetto del presente protocollo sono i Programmi Integrati di Intervento denominati “Cascina Merlata”;
• Committente dei suddetti interventi è Cascina Merlata S.p.A. - Via Gallarate, 410 - Milano, nel seguito indicata anche come “Promotore”;
• per gli appalti pubblici l’impresa affidatala verrà individuata nei modi di legge;
• il Promotore e le parti firmatarie concordano sulla priorità di:
a) contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e garantire la piena applicazione dei contratti di lavoro di riferimento, individuando quali contratti collettivi applicabili ai lavoratori impegnati in attività edili esclusivamente quelli stipulati tra le Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
b) garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro;
c) individuare azioni comuni di prevenzione, protezione e controllo in materia di sicurezza e di regolarità nei luoghi di lavoro;
• tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a promuovere processi ed intese che favoriscano lo sviluppo economico e sociale nel rispetto dei legittimi interessi e soprattutto della dignità, della garanzia, della salute e della sicurezza del lavoro anche mediante la previsione nei contratti d’appalto o di affidamento di clausole specifiche e vincolanti;
• il Promotore richiederà tale impegno nell’ambito dei contratti che saranno stipulati con:
le imprese affidatane dell’intervento e che analogo onere sarà trasferito alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; i Direttori dei lavori e i Responsabili dei lavori; i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
il Promotore e le parti firmatarie prendono atto che:
• relativamente al settore edile è riconosciuto agli Enti paritetici (Cassa Edile, CPT, Esem), costituiti da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni Sindacali edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza, un importante ruolo di sensibilizzazione, formazione e promozione della salute e sicurezza nei cantieri nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte alla Cassa Edile e dei relativi lavoratori, anche mediante accesso ai cantieri;

Articolo 1 - Sicurezza e regolarità
Il Promotore e la Società affidataria si impegnano ad inserire, in ogni bando, capitolato e contratto da esse stipulato in qualità di committenti, l’obbligo vincolante, in capo ai soggetti contraenti, del rigoroso rispetto degli adempimenti retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro di ogni livello inerenti la specifica attività lavorativa esercitata, sottoscritti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, le imprese che, nell’ambito del PII “Cascina Merlata”, esercitano un’attività comunque riconducibile a quelle edili od affini, saranno tenute ad applicare integralmente ai propri dipendenti, impiegati nelle lavorazioni, quanto previsto dai contratti nazionali e territoriali del settore edile stipulati da Ance, ovvero da altre Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dalle Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
Parimenti, i suddetti contraenti dovranno inserire un’obbligazione analoga in ogni contratto di subappalto e/o di fornitura eventualmente stipulato con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l’effettivo rispetto di dette obbligazioni.
Nel caso di mancato rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi (compresi i lavoratori autonomi) delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza nonché dei contratti collettivi di lavoro di cui sopra, il Promotore o la società affidataria intimerà alle stesse imprese di rimuovere tempestivamente tale situazione di irregolarità, assumendo ogni opportuno provvedimento, ivi inclusa nei casi più gravi anche la possibile risoluzione del contratto, ed ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori dall’azienda cessante.

Articolo 2 - Verifiche e controlli
Il Promotore si impegna a richiedere all’impresa affidataria l’ottenimento dell’attestazione “Cantiere di Qualità”, come previsto dagli accordi provinciali del 30 luglio 2010 e del 22 ottobre 2012.
Sarà onere dell’affidataria, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, richiedere agli Enti preposti un monitoraggio periodico finalizzato al mantenimento nel tempo dell’attestazione.
Si conviene che gli addetti ai lavori e i visitatori possano accedere alle aree di cantiere recintate solamente attraverso ingressi presidiati.
I lavoratori di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché i lavoratori autonomi, potranno accedere al cantiere solo se dotati di un sistema di riconoscimento, che riscontri l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della propria attività nel cantiere anche tramite collegamento con la banca dati della Cassa Edile
Tale sistema dovrà essere leggibile da specifiche apparecchiature elettroniche, posizionate in cantiere, a disposizione dei Direttori dei lavori, dei Responsabili dei lavori e dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Detto sistema elettronico dovrà permettere la lettura, l'archiviazione e l’elaborazione dei seguenti dati:
• nome e cognome del lavoratore;
• data di nascita;
• nazionalità;
• impresa di appartenenza;
• data di assunzione;
• attestazione di presenza;
• autorizzazione al subappalto;
• attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta, per i soli lavoratori iscritti ad una Cassa Edile.
I dati saranno registrati e processati anche dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza per un’ulteriore verifica e supervisione dell’effettiva regolarità del personale addetto ai lavori.
Il personale che opererà in cantiere dovrà inoltre essere dotato dell’apposita tessera di riconoscimento con fotografia, prevista dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il Promotore o suo delegato metterà a disposizione dei soggetti firmatari, nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza, un accesso specifico alla documentazione inerente la sicurezza sul lavoro e la regolarità, attraverso un sistema informatico dallo stesso predisposto e gestito. La documentazione inserita nel sistema informatico sarà aggiornata periodicamente dal Promotore/o suo delegato e resa disponibile agli interessati, secondo vari livelli di accesso, tramite il rilascio di apposite password.
Il Promotore, per le opere di urbanizzazione a scomputo, e la Società affidataria, negli altri casi, dovranno individuare l’interlocutore sul cantiere per le problematiche inerenti il personale e la sicurezza sul lavoro di tutte le imprese operanti e comunicarlo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Articolo 3 - Opere di urbanizzazione a scomputo
Al fine di promuovere il rispetto della normativa, nonché di migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, il Promotore, qualora in qualità di committente debba affidare, con procedura ad evidenza pubblica, appalti per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, si impegna a privilegiare quale criterio di aggiudicazione - ove la natura dei lavori lo consenta - il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell’attribuzione di un punteggio non inferiore al 15 % del punteggio complessivo:
• alle proposte migliorative ai fini della sicurezza di cantiere;
• alla disponibilità di personale e attrezzature specializzati in relazione alle caratteristiche dei lavori da affidare;
• allo standard dimostrato in merito alla solidità industriale e finanziaria d’impresa;
• ad altri criteri che valorizzino l’impresa virtuosa sotto il profilo attinente la sicurezza quali, a titolo esemplificativo, particolari corsi di formazione del personale.

Articolo 4 - Contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali
Le parti riconoscono quali fondamentali strumenti di contrasto al fenomeno delle infiltrazioni mafiose e criminali in genere:
a) la tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie con indicazione analitica della motivazione dei pagamenti;
b) l’impegno da parte dell’impresa affidatari e/o appaltatrice e, a cascata, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che partecipi a qualunque titolo alla realizzazione dell’intervento, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione;
c) relativamente agli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, la previsione nella documentazione d’appalto delle seguenti clausole:
I. obbligo per l’appaltatore affidatario di richiedere al promotore specifica autorizzazione per ogni affidamento in subappalto, anche al fine di consentire le verifiche antimafia secondo le disposizioni vigenti;
II. obbligo per l’appaltatore affidatario di effettuare controlli puntuali e specifici per tutti i subaffidamenti, diversi dai subappalti, appartenenti alle seguenti categorie:
> trasporto di materiale a discarica;
> fornitura e/o trasporto terra;
> fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
> fornitura e/o trasporto di bitume;
> smaltimento di rifiuti;
> noli a caldo e a freddo di macchinari;
> servizi di logistica di supporto,
acquisendo relativamente al subaffidatario il certificato camerale con dicitura antimafia, il DURC, le generalità complete delle maestranze impiegate nell’esecuzione del subcontratto, copia del libro unico del lavoro, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato;
III. la risoluzione del vincolo contrattuale con l’appaltatore e la revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori;
d) relativamente all’esecuzione di opere o di lavori diversi da quelli di cui alla lettera c), l’impegno per l’impresa affidatala ad acquisire, per tutti i subappalti o subcontratti da essa affidati appartenenti alle categorie individuate alla lettera c) punto II., tutta la documentazione ivi individuata.

Articolo 5 - Enti bilaterali
Gli Enti paritetici territoriali del comparto edile con competenze formative (Esem - CPT), in relazione ai bisogni individuati, potranno predisporre appositi moduli formativi da proporre ad imprese e maestranze.
I costi relativi alle attività formative sopra indicate sono a carico delle imprese che eseguono i lavori. Tuttavia, considerata la complessità dell’opera, che interessa una molteplicità di imprese esecutrici, e tenuto conto che le parti sociali hanno un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione della sicurezza, della tutela della salute e regolarità nei rapporti di lavoro, si ritiene opportuno che le attività formative a catalogo offerte dagli Enti paritetici e svolte presso il cantiere siano a titolo gratuito per gli operai delle imprese esecutrici e dei subappaltatori che siano iscritti, e regolari, presso la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Anche al fine di agevolare la realizzazione di quanto precede, si conviene che la Società affidatala metterà a disposizione degli Enti paritetici di categoria e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori idonei e distinti locali di permanenza in prossimità delle vie di accesso all'area di cantiere, eventuali aree idonee per lo svolgimento di esercitazioni pratiche nonché eventuali macchine ed attrezzature per lo svolgimento dei corsi.

Articolo 6 - Modalità di pagamento delle retribuzioni e iscrizione alla Cassa Edile
Al fine di evitare fenomeni di “caporalato” e facilitare la regolarità nei rapporti di lavoro si conviene:
a) per i contratti che l’impresa affidatala dovrà sottoscrivere con le imprese esecutrici e/o le imprese esecutrici dovranno sottoscrivere con appaltatori e/o subappaltatori, saranno indicate le modalità di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori subordinati, favorendo i pagamenti tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile;
b) per le aziende inquadrate nel settore edilizio, operanti nel cantiere - diverse da quelle iscritte ad una delle Casse Edili lombarde o ad altra Cassa Edile del sistema CNCE che sia in rete secondo i requisiti tecnici stabiliti - l’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza del personale operaio dovrà avvenire a partire dal primo giorno di lavoro, al fine di rendere possibile la verifica della regolarità contributiva e dell’applicazione delle norme e dei contratti.

Articolo 7 - Notifiche preliminari
Il Committente o il Responsabile dei Lavori, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere in cantiere, invieranno alle parti sociali firmatarie del presente protocollo copia delle notifiche preliminari e dei relativi aggiornamenti.

Articolo 8 - Comitato per la sicurezza e l’ambiente di lavoro
In relazione al comune intento delle parti sottoscritte di attribuire la massima attenzione e priorità al tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della sicurezza ed igiene del lavoro in generale, sarà costituito un “Comitato per la sicurezza e l’ambiente di lavoro”, composto da:
- i responsabili dei lavori;
- i coordinatori della sicurezza per l’esecuzione;
- i rappresentati dell’impresa affidataria;
- i rappresentanti delle imprese esecutrici la cui presenza sia richiesta da uno degli altri componenti il Comitato o in relazione agli argomenti da trattare;
- un rappresentante della sicurezza territoriale RLST;
- un rappresentante del CPT - Comitato Paritetico Territoriale.
Il Comitato si riunirà con cadenza bimestrale, al fine di controllare l’andamento della sicurezza nei vari cantieri, monitorare l’andamento degli infortuni sul lavoro e proporre ulteriori iniziative in materia di prevenzione, con particolare riferimento a momenti di formazione in base alle specificità riscontrate nei cantieri.

Articolo 9 - Servizi per le imprese e per i lavoratori presenti nel cantiere
In relazione alla molteplicità di imprese esecutrici e subappaltatrici presenti nel cantiere e alla luce della continua produzione di disposizioni normative e contrattuali che interessano in particolare anche il settore edile, al fine di informare ed assistere le imprese e i lavoratori, l'Associazione dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie potranno organizzare - anche fruendo degli spazi messi a loro disposizione nelle aree di cantiere - incontri con le imprese e con i lavoratori interessati.
In particolare, l'Associazione dei datori di lavoro potrà fornire alle imprese esecutrici, in relazione agli adempimenti che le riguardano ed all’evoluzione normativa, informazioni e servizi relativi a: nuove normative e applicazione delle norme contrattuali (CCNL ed integrativo provinciale); aspetti legati alla sicurezza sul lavoro; aspetti della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale;
responsabilità solidale tra committenti, appaltatori e subappaltatori; iniziative locali volte alla qualificazione del settore edile; vari aspetti di natura associativa.
Analogamente, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno fornire ai lavoratori occupati nel cantiere, anche in relazione all'evoluzione delle norme contrattuali nazionali e provinciali, informazioni e servizi relativi a: diritti individuali e sindacali; novità intervenute nella contrattazione collettiva;
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità retributiva e contributiva.

Articolo 10 - Ambito di applicazione
Il Promotore e la Società affidatala si impegnano ad inserire e a far inserire le clausole del presente Protocollo in tutti i contratti di appalto, subappalto o fornitura stipulati con le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, anche se non esercenti attività edile o affine. Per tali ultime imprese non saranno applicabili le previsioni del Protocollo strettamente connesse all’attività edile ed all’applicazione del CCNL per le imprese edili ed affini, in particolare quelle inerenti gli Enti bilaterali di settore.