Tipologia: Accordo provinciale
Data firma: 27 marzo 2001
Parti: Federimpresa Arezzo (Cna Assoedili, Confartigianato) e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Arezzo
Fonte: falea.it

Sommario:

  I Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
II Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
A) Rappresentate territoriale per la sicurezza in imprese fino a 15 dipendenti

Norma transitoria
B) Rappresentate aziendale per la sicurezza in imprese fino a 15 dipendenti
  C) Rappresentate aziendale per la sicurezza imprese con più di 15 dipendenti
III Contribuzione al Falea
IV Prestazioni extra-contrattuali Falea
V Servizi per attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione) e ufficio appalti

Accordo provinciale per il settore artigiano e piccola impresa edile ed affini della provincia di Arezzo

Oggi, mercoledì 27 marzo 2001, in Arezzo presso la sede del Falea, Fondo Assistenza Lavoratori Edili di Arezzo, Via Calamandrei n. 129, tra Federimpresa Arezzo, quale soggetto delegato a rappresentare in forma unitaria gli interessi di Cna Assoedili e Confartigianato nel territorio della Provincia di Arezzo […] e la Fillea - Cgil di Arezzo […], la Filca - Cisl di Arezzo […], la Feneal - Uil di Arezzo […], visti
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il D.Lgs. 494/1996;
- l’Accordo interconfederale 22 novembre 1995 sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il CCNL 15 novembre 1991 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini, come modificato ed integrato dall’accordo 27 ottobre 1995 e dall’ipotesi di accordo 15 giugno 2000 e, in particolare, gli artt. 39, 42, 43 e 82 del CCNL medesimo;
- il Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini della Regione Toscana, 29 gennaio 1999;
- l’Accordo Collettivo Provinciale Costitutivo del Falea Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani della provincia di Arezzo, 7 gennaio 1975;
- l’Accordo Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini, 2 giugno 1999;
Concordano

I Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
(Organismo Paritetico Territoriale ex art. 20 D.Lgs. 626/94)
Federimpresa, Fillea - Cgil, Filca - Cisl e Feneal - Uil di Arezzo, di seguito semplicemente parti, hanno un comune interesse all’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro. A tal fine:
1. È costituito tra le parti il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, indicato di seguito CPT, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94, assume anche il ruolo di Organismo Paritetico Territoriale per il settore edile dell’artigianato e della piccola e media impresa della Provincia di Arezzo.
2. L’ambito territoriale di competenza del CPT è quello coincidente con il territorio della provincia di Arezzo.
3. Il CPT ha il compito di promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con azioni mirate a tutelare la salute e l’integrità fisica di coloro che operano nell’ambiente di lavoro.
4. Il CPT, in particolare:
• ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro;
• programma i fabbisogni e gli obbiettivi della formazione e li verifica;
• effettua l’analisi del bacino di utenza sulla base dei dati forniti dagli enti preposti, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
• è la sede in cui sono assolti, in presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 494/96 in tema d’informazione e consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nei modi e con le procedure stabilite dal regolamento; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese definisce e adotta schemi e procedure comuni;
• riceve, con relativa comunicazione: l’elenco dei responsabili del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso - l’elenco degli addetti - i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese;
• riceve ed organizza in archivio i dati e la documentazione inviati dalle imprese per consentire ai RLST l’espletamento delle loro attribuzioni in materia di conoscenza e informazione, consultazione e formulazione di pareri stabilite dalle norme vigenti;
• organizza e garantisce le necessarie funzioni di segreteria a supporto delle attività ad esso affidate, in particolare per quanto riguarda l’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quella relativa alla sorveglianza sanitaria;
• effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.;
• può fornire alla ASL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento di tutti i loro compiti tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
• realizza e aggiorna l’elenco dei rappresentanti per la sicurezza territoriali ed aziendali;
• è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sull’applicazione delle norme di legge regolamentate dal presente accordo;
5. Il CPT è composto da sei membri effettivi e sei supplenti espressi pariteticamente da Federimpresa e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo; i nominativi dovranno essere indicati entro 30 giorni dalla firma del presente accordo e restano in carica per due anni.
6. Il CPT è coordinato congiuntamente da un componente di espressione di Federimpresa ed un componente di espressione delle OO.SS., che sono nominati nella prima riunione utile del CPT e restano in carica per un biennio.
7. Le attività del CPT sono disciplinate dal Regolamento che, una volta predisposto e approvato dalle OO. firmatarie, costituirà parte integrante del presente accordo.
8. Con decorrenza 1° aprile 2001 è istituito il “contributo CPT” destinato al funzionamento delle attività del comitato; il contributo a carico delle imprese è stabilito nella misura dello 0,80% del monte salari.
9. Le somme relative alla quota percentuale di cui al punto precedente saranno accantonate, con decorrenza 1° aprile 2001, su un apposito conto corrente aperto dal Falea.
10. Le parti, nella prima fase di avvio dell’attività del CPT e quindi con carattere sperimentale, convengono di ripartire i contributi destinati al funzionamento del CPT tra le attività e nelle misure di seguito indicate:
A) attività istituzionali del CPT 5,0%;
B) attività RLST e RLS 67,5%;
C) sorveglianza sanitaria (visite mediche) 27,5%;
nel mese di marzo 2002 le parti verificheranno la rispondenza della ripartizione sopra stabilita agli obbiettivi perseguiti, la sua compatibilità sotto il profilo economico e stabiliranno gli opportuni aggiustamenti e/o modifiche.
11. La quota parte del contributo di cui alla lettera B) del punto 10. sarà destinata all’attività dei RLST e al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per l’attività svolta dai propri dipendenti eletti o designati nel ruolo di RLS interni all’impresa, comprendendo in tale attività sia i periodi della loro formazione, sia lo svolgimento delle loro funzioni.
La quota parte del contributo di cui alla lettera C) del punto 10. sarà destinata alla promozione e allo sviluppo delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria nelle imprese iscritte al Fondo; in tale contesto, le risorse in oggetto saranno utilizzate anche per garantire l’erogazione di un contributo a favore delle imprese che richiederanno l’effettuazione di visite mediche per il loro personale dipendente; il contributo sarà erogato nei modi e nelle misure che saranno stabilite dal CPT
12. Il versamento del contributo di cui al punto 8. è comprensivo anche dell’accantonamento presso le Casse Edili Artigiane delle quantità retributive orarie, ragguagliate convenzionalmente a lire 10.000 annue per ogni dipendente in forza, stabilito a carico delle imprese artigiane dall’Accordo 27 ottobre 1995 per il rinnovo del CCNL 15 novembre 1991;
13. Sono tenute al versamento del contributo di cui al punto 8., oltre le imprese aderenti al Falea, tutte le imprese artigiane o piccole imprese che applicano il CCNL dell'edilizia sottoscritto dalle associazioni artigiane o aderiscono alle associazioni firmatarie il presente accordo.
14. Ai fini dello svolgimento delle attività affidate al CPT quest'ultimo potrà stipulare accordi e/o convenzioni con Enti e/o società che erogano servizi in materia di prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro.
15. Con il versamento del contributo di cui al punto 8., le imprese ottemperano a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 7 maggio 1997, come modificato dal D.M. 6 agosto 1997.

II Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
A) Rappresentate territoriale per la sicurezza in imprese fino a 15 dipendenti

1. Per le imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Arezzo che occupino fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono istituiti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, di seguito indicati RLST, formalizzati dalle OO.SS stipulanti il presente accordo mediante comunicazione a firma congiunta indirizzata a Federimpresa, nonché al CPT di cui al presente accordo. In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
2. Nell’ambito territoriale definito per il CPT, i rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate. Le candidature per la designazione o l’elezione dei RLST sono proposte unitariamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
3. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell’ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti così come definito dalle organizzazioni nazionali cui le parti stipulanti il presente accordo aderiscono, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell’Accordo Interconfederale 21/07/88 e istituiti per il settore edile artigiano della Provincia di Arezzo dall’accordo provinciale 9 dicembre 1994.
4. In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione ed informazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono assolti nella sede del CPT di cui al presente accordo, per il tramite dell’associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata da soggetti qualificati e specificamente delegati dal datore di lavoro.
5. L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94, relative all’accesso del RLST nei luoghi di lavoro dell’impresa, avviene alla presenza dell’Associazione a cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, nei modi e con le procedure di seguito stabilite:
• il RLST comunica per iscritto al CPT e, per il tramite di quest’ultimo, alle Associazioni imprenditoriali costituenti il CPT stesso, i nominativi delle aziende interessate;
• l’Associazione a cui l’impresa è iscritta o alla quale ha dato mandato, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunica al CPT la propria disponibilità e i nominativi dei propri referenti delegati all’accesso ai luoghi di lavoro insieme al RLST;
• il CPT, sulla base delle informazioni assunte, redige un calendario per l’effettuazione delle visite richieste e lo comunica ai RLST e alle Associazioni imprenditoriali;
• le visite devono essere effettuate, di norma, entro 21 giorni dalla data della loro richiesta;
• in caso di mancata conferma alla richiesta da parte dell’Associazione nei termini temporali sopra stabiliti, il RLST può comunque procedere nell’esercizio delle sue prerogative;
• fermi restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori;
• il RLST, esaminata la documentazione e le notizie riguardanti l’impresa interessata alla visita è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale;
• il RLST redige verbale delle consultazioni effettuate e vi riporta le osservazioni e le proposte formulate, rilasciandone copia all’impresa interessata che dovrà essere controfirmata da lui stesso, dal delegato dell’Associazione interessata e dall’impresa medesima;
• alla fine di ogni mese il RLST redige un rapporto dell’attività svolta con allegate le relative copie dei verbali delle visite e delle consultazioni, che consegna ai componenti del CPT entro 10 giorni di calendario dalla fine del mese a cui il rapporto si riferisce.
5. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza e informazione, consultazione e formulazione di pareri, previste dalle norme vigenti, presso la sede del CPT Le imprese, pertanto, devono inviare presso la sede del CPT le informazioni e la documentazione necessarie per consentire l’espletamento di tali compiti da parte dei RLST e previste dalle stesse norme.
6. L’attività dei RLST è garantita attraverso l’utilizzo della quota parte del contributo CPT di cui al punto 8., parte I del presente accordo, nella misura stabilita al successivo punto 10., parte I.
7. Le risorse destinate all’attività dei RLST, accantonate presso il Falea, saranno ripartite ed erogate ai soggetti interessati a cura del Fondo stesso, in base alle indicazioni che saranno stabilite e formalizzate congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie a Federimpresa e al CPT
8. I RLST, qualora dipendenti delle imprese interessate, non possono essere scelti, di norma, in aziende con meno di 5 dipendenti.
9. Qualora i RLST siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa e, pertanto, avranno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del loro mandato, su richiesta delle
OO.SS. che li avranno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso. Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza. Gli eventuali oneri saranno comunque sostenuti per intero attraverso l’utilizzo della quota parte del contributo CPT destinata all’attività dei RLST. Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
10. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i RLST, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.
11. I RLST, prima di iniziare la loro attività, devono attestare la loro partecipazione ad uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute, secondo criteri e modi che saranno definiti tra le parti contraenti, di concerto con il CPT Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti dalle parti contraenti, ogni qual volta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.
12. I RLST restano in carica per 3 anni, salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS.

Norma transitoria
In fase di prima applicazione del presente accordo, e fino al momento della designazione o all’elezione dei RLST da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate, le OO.SS. firmatarie indicheranno unitariamente i RLST che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e nei modi stabiliti dal presente accordo.

B) Rappresentate aziendale per la sicurezza in imprese fino a 15 dipendenti
1. Le parti stipulanti ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnati affinché tale modello si affermi in modo generalizzato.
2. È fatta salva la facoltà dei lavoratori dipendenti di imprese che occupano fino a 15 dipendenti di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, secondo le procedure di seguito stabilite:
• i lavoratori e/o le OO.SS. firmatarie del presente accordo indicono l’assemblea per l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, che sarà esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva;
• i lavoratori e/o le OO.SS. e/o l’impresa interessata comunicano preventivamente al CPT data e luogo dell’assemblea di elezione;
• l’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e risulterà eletto il lavoratore che avrà ricevuto il maggior numero di voti espressi;
• prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito delle spoglie delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione che comunicato senza ritardo al datore di lavoro;
• hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato che prestano la propria opera nell’impresa;
• la durata dell’incarico è triennale;
• ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro, anche tramite l’Associazione cui è iscritta l’impresa o alla quale conferisce mandato, comunica al CPT il nominativo eletto, ai fini della tenuta dell’elenco presso il CPT stesso;
• sono nulle le elezioni e designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che non si siano svolte nei modi e con le procedure sopra stabilite.
3. In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

C) Rappresentate aziendale per la sicurezza imprese con più di 15 dipendenti
1. Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, di seguito denominato RLS, è eletto dai lavoratori nell’ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori, secondo le procedure di seguito stabilite:
• le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso i CPT, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del RLS;
• l’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutino segreto;
• prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito delle spoglie delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni e lo comunica, senza ritardo al datore di lavoro;
• ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica al CPT, anche tramite l’Associazione cui è iscritta l’impresa o alla quale conferisce mandato, il nominativo del RLS eletto;
• hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato che prestano la propria opera nell’impresa;
• il RLS resta in carica per 3 anni;
2. per l’espletamento delle attribuzioni del RLS, sono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue; l’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo altresì conto delle obbiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’impresa; non sono imputate a tale monte ore, le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/94 lettere b, c, d, g, i, l; il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati;
3. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà fornire al RLS le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (lettere e ed f dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94). Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
4. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 626/94 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

III Contribuzione al Falea
Le parti firmatarie del presente accordo, quali soggetti costituenti il Falea Fondo Assistenza Lavoratori Edili Artigiani, alla luce di un approfondito esame della situazione generale che caratterizza il comparto edile artigiano e della piccola impresa della Provincia di Arezzo e dell’andamento complessivo del Fondo, concordano sull’esigenza di procedere ad una riforma della contribuzione dovuta al Falea dalle imprese e dai lavoratori iscritti, sulla base delle seguenti considerazioni:
• i dati relativi all’Anzianità Professionale Edile Straordinaria mettono in evidenza un andamento particolarmente positivo della gestione di questa prestazione che, unito a quanto già stabilito in materia dalla contrattazione nazionale, pone i presupposti per determinare una diminuzione dell’aliquota contributiva ad essa destinata, senza che ciò pregiudichi la garanzia delle prestazioni dovute;
• l’analisi dei bilanci di esercizio del Fondo indicano che, per quanto riguarda il contributo destinato alla gestione del Fondo e alla mutualizzazione del trattamento in caso di malattia e infortunio, consente di effettuare una diminuzione della relativa aliquota che, se accompagnata da una riduzione dei costi di gestione, non comporterà uno squilibrio negativo nell’andamento complessivo del Fondo;
• la necessità di effettuare con continuità un controllo ed un monitoraggio sulle voci di spesa del Fondo, rende opportuno individuare con maggiore precisione le percentuali di contribuzione destinate a finanziare specifici servizi e prestazioni; è questo il caso delle prestazioni extra-contrattuali, rispetto alle quali si fissa una specifica aliquota di contribuzione;
• l’esigenza ormai inderogabile che il Falea possa assumere un ruolo ed una funzione importante nell’azione di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, contribuendo positivamente all’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica nell’ambiente di lavoro, rende necessario prevedere l’introduzione di un contributo specifico da destinare a tali scopi;
• la situazione del Falea dal punto di vista economico e gestionale, unita alla necessità di non appesantire ulteriormente il carico contributivo per le imprese ed i lavoratori iscritti al Fondo, spingono a mantenere inalterato il livello della contribuzione complessiva e a determinare una redistribuzione delle risorse disponibili.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le parti concordano di modificare, a decorrere dal 1° aprile 2001, la ripartizione del contributo complessivo a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti al Falea, secondo le voci e le aliquote contributive di seguito stabilite:
 

CONTRIBUTO

IMPRESA

LAVORATORE

TOTALE

 

 

 

 

GNF

14,20%

 

14,20%

APE

3,50%

 

3,50%

APES

1,30%

 

1,30%

CPT

0,80%

 

0,80%

FALEA

2,15%

0,43%

2,58%

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

0,50%

0,02%

0,52%

ADESIONE CONTRATTUALE

0,60%

0,60%

1,20%


Ai fini del calcolo dei contributi dovuti al Fondo dalle imprese e dai lavoratori iscritti, le aliquote percentuali sopra individuate devono essere applicate sul monte salari di ciascun lavoratore, così come previsto dall’art. 26 del vigente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini; ai soli fini del calcolo della quota di adesione contrattuale, la relativa aliquota percentuale deve essere applicata sull’imponibile previdenziale.
Le parti riconfermano che, con l’esclusione della la quota percentuale relativa all’accantonamento per GNF, stabilita dal CCNL vigente, la percentuale complessiva di contribuzione al Falea resta fissata al 9,90%.