Tipologia: Accordo
Data firma: 24 novembre 1995
Parti: Agci, Confcooperative, Lega Provinciale Cooperative e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Cooperative, Parma
Fonte: cgilparma.it

Sommario:

  Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Riunioni periodiche
  Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio

Il giorno 24 Novembre1995, tra l'Associazione Generale Cooperative Italiane- Agci di Parma […], la Confederazione Cooperative Italiane- Confcooperative di Parma […], la Lega Provinciale Cooperative di Parma […] e la Cgil Confederale di Parma [..], la Cisl Confederale di Parma […], la Uil Confederale di Parma […], visti
L’Accordo Interconfederale del 5/10/1995
L’Accordo Regionale del 7/11/1995 in attuazione dello stesso
si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in applicazione del D.Lgs 626/94

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett g) del D.Lgs n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, sarà gestita dalle Organizzazioni firmatarie secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale e/o secondo le modalità convenute nel Comitato Paritetico Provinciale.
Gli oneri della formazione dei rappresentanti per la sicurezza sono a carico del datore di lavoro.
Tale formazione avviene in orario di lavoro e, in via sperimentale, dovrà prevedere un programma base di almeno 32 ore. Tale programma dovrà comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione;

Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.LGS 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione vien redatto verbale.

Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni su! lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome e la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute nei luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n, 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prendere visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.