Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 22 novembre 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero degli affari esteri e Cisl, Cgil, Uil
Settori: Rappresentanze estere
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo disciplina del 1 gennaio 1993

Sommario:

 Introduzione
Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Trattamento economico
• Indennità di funzione
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Lavoro straordinariooo
Art. 9 - Riposo settimanale e festività
• Festività nazionali
• Festività infrasettimanali
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Malattie ed infortuni
• A - Malattia
• B - Normativa
• C - Obblighi del lavoratore
• D - Periodo di comporto
• E - Trattamento economico di malattia
• F - Infortunio
• G - Trattamento economico di infortunio
• E - Aspettativa non retribuita per malattia ad infortunio
• I - Tubercolosi
 Art. 12 - Gravidanza e puerperio
• A - Astensione dal lavoro

• B - Permessi per assistenza
• C - Normativa
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Art. 14 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 15 - Missioni fuori sede
Art. 16 - Assistenza e previdenza
Art. 17 - Passaggi di qualifica
Art. 18 - Scatti di anzianità
Art. 19 - Prospetto paga o busta paga
Art. 20 - Indennità di cassa e/o di maneggio denaro
Art. 21 - 13ª e 14ª mensilità
Art. 22 - Preavviso al licenziamento o alle dimissioni
Art. 23 - Indennità di anzianità
Art. 24 - Norme disciplinari
Art. 25 - Diritti sindacali
Art. 26 - Conciliazione delle controversie
Art. 27 - Decorrenza e durata
Art. 28 - Sicurezza sul lavoro
Allegati
Allegato 1 - Indennità di contingenza
Allegato 2 - Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 1995
Tabella 94: Personale delle rappresentanze diplomatiche estere assunto in Italia CSC 2.01.01 e 7.07.06

"Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organismi internazionali"

Introduzione
A seguito delle richieste della Cgil - Cisl - Uil, rivolta al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e degli Affari Esteri, e p.c. al Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti alla revisione della disciplina del rapporto nazionale di lavoro dei Dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, istituti Culturali ed Organismi Internazionali.

I lavori sono stati seguiti, secondo le competenze di ciascuno, da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale […], Ministero degli affari esteri, Delegazioni sindacali: Cisl […], Cgil […], Uil […].

Premessa
Il rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi Internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, è regolato dalla presente disciplina nazionale di lavoro.
Essa raccoglie organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi vigenti in Italia e dalla contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.
La presente disciplina rinnova la precedente in data 1 gennaio 1983.
La sua definizione è in applicazione:
- delle Convenzioni di Vienna e particolarmente per l'attuazione ed applicazione degli articoli n. 33 e n. 41 sulle Relazioni Diplomatiche del 19 aprile 1961 e degli articoli n. 48 e n. 55 sulle Relazioni Consolari del 22-24 aprile 1963, ratificate in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804;
- delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17 giugno 1948, concernente "La libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale", e n. 98, Ginevra 8 giugno 1949, concernente l'applicazione del principi del "Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", adottata dalla Conferenza della Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.);
- della Carta Sociale Europea (Legge 3 luglio 1965, n. 929);
- della Costituzione della Repubblica italiana.
N.B. - Per qualsiasi problema di interpretazione, ha valore il testo italiano.

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
La presente disciplina del rapporto di lavoro regola in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi Internazionali ed il relativo personale dipendente.
La presente disciplina, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerata un complesso normativo, unitario ed inscindibile sostituisce ad ogni effetto le norme di eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi alla disciplina dei rapporti di lavoro fra le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli Organismi Internazionali ed il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto rispetto alla presente disciplina del Rapporto di Lavoro.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7 - Orario di lavoro
(Art. 2107 Codice Civile e R. D.L. - 692 del 15-3-1928)
La durata normale del lavoro effettivo è di sette ore e venti minuti al giorno e di trentasei ore e quaranta minuti alla settimana, escluso il sabato.
[…]
Per quanto non previsto dalla presente disciplina in materia di orario di lavoro valgono le vigenti nome di legge.

Art. 8 - Lavoro straordinario
(Art. 2108 Codice Civile)
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dalla presente disciplina.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
Le prestazioni lavorative complessive (ordinarie e straordinarie) non possono eccedere i limiti legali rispettivamente 12 ore giornaliere e 60 ore settimanali di lavoro, art. 1 e 5 R.D.L. n. 692/1923.

Art. 9 - Riposo settimanale e festività
(Art. 210 - 9 Codice Civile)
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica.
I lavoratori che in casi del tutto eccezionali prestino la loro opera la domenica godranno il prescritto riposto in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 11 - Malattie ed infortuni
B - Normativa
[…]
La rappresentanza ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
F - Infortunio
Le rappresentanze sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
I - Tubercolosi
[…]
Per le rappresentanze che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta . stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, Legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[….]

Art. 12 - Gravidanza e puerperio
A - Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
In applicazione alle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11 ottobre 1988, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.
[…]
B - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposto di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, Legge 26 aprile 1934. n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]
C - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Art. 16 - Assistenza e previdenza
(Art. 38 Cost.; art. 2110 Codice Civile; Legge n. 153 del 30-4-1969; Legge n. 132 dell'11-1-1943; Legge n. 335 dell'8-8-1995, art. 9; D.P.R. n. 1124 del 30-6-1965)
Per quanto riguarda la tutela previdenziale ed assistenziale (Inps, Usl, Inail), saranno garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali.
[…]

Art. 25 - Diritti sindacali
(Legge n. 300 del-20-5-1970)
[…]
I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno del posto di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 28 - Sicurezza sul lavoro
I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto previsto dal D.L. n. 626 del 12-11-1994.