Tipologia: Regolamento CPT
Data firma: 16 maggio 1984
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e FLC
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: cassaedile.ancona.it

Sommario


Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Ancona

Art. 1
L’organizzazione e l’attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione infortuni, l’Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del CCNL 15 aprile 1976 e dall’art. 11 del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Ancona, sono disciplinate come segue.

Art. 2
Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente: n. 3 dalla Sezione dei Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Ancona; n. 3 dalla FLC provinciale di Ancona, in misura paritetica tra loro.
La Sezione dei Costruttori Edili della Provincia di Ancona e le Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi, eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
I membri del Comitato durano in carica per la durata del vigente CCPL e possono essere riconfermati.
È però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3
La Sezione Costruttori Edili della Provincia di Ancona designata in uno dei tre membri del Comitato Paritetico di parte imprenditoriale, il presidente del Comitato stesso, mentre le OO.SS. nominano in uno dei tre componenti del Comitato di parte sindacale, un Vice Presidente.

Art. 4
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.
Ai componenti del Comitato di Presidenza si applicano le disposizioni dell'art. 2, 3 - 4 - 5 - 6 e 7 comma.

Art. 5
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato stesso, o dal Presidente.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta a cura del Presidente, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso telefonico.

Art. 6
Per la validità delle riunioni il Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dai componenti del Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi dal Presidente del Comitato e dal Vice Presidente, in assenza, da un membro di ciascuna parte.

Art. 7
Per il servizio di Segreteria e per gli adempimenti organizzativi, inerenti l’attività del Comitato, provvede la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli industriali della Provincia di Ancona.

Art. 8
In base a quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 22 luglio 1979, al finanziamento de! Comitato si provvede mediante il contributo di cui all'art. 43 del CCNL stesso.
L’Assistedil di Ancona, stanzierà ogni anno al Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, t'importo deliberato dal Comitato di gestione.
L’Assistedil provvedere ad effettuare i pagamenti che il Comitato richiederà di volta in volta per iscritto.
Qualsiasi richiesta di pagamento, o di future spese deliberate, inoltrata all’Assistedil nei limiti delle disponibilità finanziarie, deve essere controfirmata da almeno un rappresentante per parte.
Alla fine di ogni anno il Comitato provvedere a compilare la successiva approvazione di un rendiconto economico attestante l’andamento dell'esercizio finanziario,

Art. 9
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative,
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti e/o istituti spedalizzati;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
-alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito delta formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentante nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20.5.1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all'art. 10, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 10
L'attività di vigilanza e consulenza di cui all’art. 9 - lett d), è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all’esame del Comitato di Presidenza le segnalazioni provenienti da soggetti indicati alla ietterà c) dell'art. 9, relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato di Presidenza, ove dalie segnalazioni emergono fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge contrattuali e vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere e nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, (e istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato di Presidenza il proprio giudizio sull’esito della visita.
I giudizi sono i seguenti:
Molto pericoloso - Totale o parziale mancanza o inefficacia di ponteggi, parapetti, protezione verso il vuoto, protezione delle aperture nelle solette, protezioni delle scale in muratura, andatoie e passerelle, impianti elettrici, impianti di messa a terra.
Pericoloso - Cantiere che presenta in parte le infrazioni del cantiere molto pericoloso.
Insufficiente - Cantiere che presenta una minima parte di infrazioni.
Sufficiente - Cantiere con lievi infrazioni alle norme antinfortunistiche.
Buono - Cantiere con discrete condizioni antinfortunistiche.
Il Comitato di Presidenza può inoltre disporre di propria iniziativa l'effettuazione delle visite. Sarà riferito al Comitato di Presidenza, che ne darà comunicazione al Comitato Paritetico, l’esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, il Presidente, provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l’elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissato a tal uopo un termine di 3 settimane.
Scaduti i termini di cui al comma precedente viene effettuata automaticamente una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Ove dalla seconda visita risulti che l’inadempienza permane, il Presidente convoca il Comitato per assumere le iniziative ritenute opportune.
Nella riunione di cui sopra, il Presidente illustrerà ai componenti le relazioni del tecnico, lasciando in forma anonima il nominativo dell’azienda interessata.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 11
I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 12
Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 9
in caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni Territoriali firmatarie del CCPL, per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 13
Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite accordo tra le parti su istanza di una delle stesse.
Qualsiasi controversia inerente all'applicazione del presente Regolamento è differita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL 6 luglio 1983.
In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Ancona, 16.5.1984