Tipologia: Atto costitutivo-Statuto OPNE
Data firma: 1° giugno 2015
Parti: Coinar, FederAssoItalia e Confsal-Sia
Settori: Commercio-Terziario
Fonte: opne.it

Sommario:

  Atto costitutivo Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter - OPNE
Art. 1
Art. 2
Art. 3 - Scopi e finalità dell’OPNE
Art. 4 - Funzioni e compiti
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Statuto Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter - OPNE
Titolo I Principi Generali

Art. 1 - Costituzione dell'Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter (OPNE)
Art. 2 - Sede - Durata
Art. 3 - Scopi e finalità dell'OPNE
Art. 4 - Funzioni e compiti
Titolo II La rete degli Organismi Paritetici OPTE e OPPE
Art. 5. La rete degli Organismi paritetici del settore Terziario e più in generale dei settori Commercio, Artigianato e Industria
  Art. 6 - Autonomie Finanziarie
Art. 7 - Rapporti della rete di organismi
Titolo III Gli organi dell’OPNE

Art. 8 - Organi OPNE
Art. 9 - L'Assemblea
Art. 10 - Il Coordinamento
Art. 11 - Il Comitato
Art. 12 - Convocazione del Comitato
Art. 13 - Delibere del Comitato
Art. 14 - Compiti del Comitato
Art. 15 - Il collegio dei revisori dei conti
Titolo IV Risorse - Bilanci - Fondo
Art. 16 - Risorse
Art. - Fondo comune
Art. 17 - Bilanci
Titolo V Norme finali
Art. 18 - Scioglimento dell’OPNE
Art. 19 - Regolamento
Art. 20 - Modifica dello Statuto
Art. 21 - Norme di rinvio
Art. 22 - Foro competente

Atto costitutivo Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter - OPNE
Tra:
1. il Dr. F.R., […] che interviene nel presente atto quale Presidente e Legale Rappresentante di Confederazione delle Associazioni del Commercio, Industria e Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi, in acronimo Confederazione Coinar, con sede in Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 1, […]
1. il Dr. A.P., […] che interviene nel presente atto quale Presidente e Legale Rappresentante della Federazione FederAssoItalia, con sede in Garbagnate Milanese (MI), Via per Cesate, n. 110, […]
2. il Sig. M.R., […] che interviene nel presente atto quale Segretario Nazionale del Sindacato Indipendente Agenzie di Controllo e Vigilanza Agroalimentare, in acronimo Confsal Sia, con sede in Roma, Via Carlo della Rocca n. 25/E, […]
Si conviene:

Art. 1 - Di costituire l’Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter, in sigla OPNE

Art. 2 - La sede è fissata in Chiavari, Corso Angelo Gianelli, 1

Art. 3 - Scopi e finalità dell’OPNE
L’OPNE svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici ad esso riconducibili: OPTE (Organismo Paritetico Territoriale [=Regionale] del Terziario Ebilter) e OPPE (Organismo Paritetico Provinciale del Terziario Ebilter).
L’OPNE svolge un ruolo pro-attivo per la costituzione/istituzione e il buon funzionamento della rete degli organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti/istituiti, o siano di recente costituzione/istituzione nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.
L’OPNE è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell’attività formativa e per la raccolta e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l'assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia (art. 2, comma 1, lett. ee, D.Lgs. 81/2008 e smi.)

Art. 4 - Funzioni e compiti
L’OPNE attua la propria funzione di coordinamento favorendo delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito della rete degli organismi paritetici (OPTE e OPTE) e nei confronti delle istituzioni.
L'OPNE partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi.
L’OPNE partecipa, mediante l'intervento diretto delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, all’attuazione delle funzioni previste all’art. 52, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui lo stesso articolo..
Inoltre OPNE può svolgere ulteriori attività, nell’ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, quali attività formative o di accreditamento della formazione, o attività di asseverazione di modelli di gestione della sicurezza aziendale, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali.

Art. 5 - L’OPNE sarà disciplinato dallo Statuto che si allega al presente atto costitutivo sub ‘A' 

Art. 6 - La prima Assemblea sarà costituita dalle seguenti rappresentanze paritetiche:
- il Dr. F.R., designato da Confederazione Coinar
- il Dr. A.P., designato da FederAssoItalia
- il Sig. M.R., designato da Confsal Sia

Art. 7 - Il primo Coordinamento sarà costituito da:
- il Dr. F.R., designato da Confederazione Coinar
- il Dr. A.P., designato da FederAssoItalia
- il Sig. M.R., designato da Confsal Sia

Art. 8 - Il primo Comitato sarà costituito da:
- il Dr. F.R., designato da Confederazione Coinar
- il Dr. A.P., designato da FederAssoItalia
- il Sig. M.R., designato da Confsal Sia

Art. 9 - spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti, sono a carico di OPNE.

Letto e sottoscritto in Chiavari il 1 giugno 2015

Statuto Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter - OPNE

Titolo I Principi Generali
Art. 1 - Costituzione dell'Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter (OPNE)

In riferimento all’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi., (di seguito Accordo Applicativo) sottoscritto in data 20/10/2014 tra ConfCoinar, Federimpreseitalia e Sia-Confsal, a cui ha recesso successivamente Federimpresitalia, e a cui ha aderito successivamente FederAssoItalia, Associazioni dei datori di lavoro e Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei CCNL del Terziario, e in previsione di sottoscrizione del CCNL del Commercio, Industria e Artigianato, nonché al D.Lgs. 81 /2008 e smi è costituito, dalle suddette Organizzazioni, da ora in poi definite Parti Costituenti, l’Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter (OPNE), operante nel settore del Terziario e nei settori del Commercio, dell'Industria e dell’Artigianato, ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile. L’OPNE non ha scopi di lucro.

Art. 2 - Sede - Durata
L'OPNE ha la sede legale a Chiavari, presso L'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario Ebilter, Corso Gianelli, 1 - 16043 Chiavari. L'Organismo ha durata illimitata salvo quanto previsto all'art. 18.

Art. 3 - Scopi e finalità dell'OPNE
3.1 L’OPNE svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici ad esso riconducibili: OPTE (Organismo Paritetico Territoriale [=Regionale] del Terziario Ebilter) e OPPE (Organismo Paritetico Provinciale del Terziario Ebilter).
3.2 L’OPNE svolge un ruolo pro-attivo per la costituzione/istituzione e il buon funzionamento della rete degli organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti/istituiti, o siano di recente costituzione/istituzione nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.
3.3 L’OPNE è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell’attività formativa e per la raccolta e l’elaborazione di buone prassi a fini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia (art. 2, comma 1, lett.ee, D.Lgs. 81/2008 e smi.)

Art. 4 - Funzioni e compiti
4.1 L'OPNE attua la propria funzione di coordinamento favorendo delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito della rete degli organismi paritetici (OPTE e OPTE) e nei confronti delle istituzioni.
4.2 L'OPNE partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81 /2008 e smi.
4.3 L'OPNE partecipa, mediante l’intervento diretto delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, all’attuazione delle funzioni previste all'art. 52, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui lo stesso articolo.
Inoltre OPNE può svolgere ulteriori attività, nell’ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, quali attività formative o di accreditamento della formazione, o attività di asseverazione di modelli di gestione della sicurezza aziendale, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali.
4.4 L’OPNE dietro richiesta di una delle Parti Sociali a livello regionale, in caso di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti, a partire dall'attribuzione dell’RLST per ciascuna azienda, si attiva al fine conseguire la definizione degli stessi.
4.5 L’OPNE promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.
4.6 Per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio l'OPNE riceve dagli OPTE e OPPE:
a. le informazioni sulla costituzione o istituzione di OPTE e OPPE, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti eventuali variazioni
b. le informazioni relative ai programmi regionali di azioni a supporto delle imprese;
c. la relazione annuale sull’attività svolta;
d. contestualmente alla comunicazione all'Inail, da parte degli organismi paritetici, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST.
4.7 Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l'OPNE predispone in collaborazione con gli OPTE e OPPE:
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette e garantire a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
b. criteri relativi alle “specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti" nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l'attuazione della “collaborazione" in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall'art. 37;

Titolo II La rete degli Organismi Paritetici OPTE e OPPE
Art. 5. La rete degli Organismi paritetici del settore Terziario e più in generale dei settori Commercio, Artigianato e Industria

5.1 In attuazione degli art. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi è costituita (mediante registrazione dello statuto e atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e organo direttivo operante secondo i dettami e regole dell’OPNE) ovvero istituita (con verbale di attribuzione dei poteri e responsabilità di una commissione tecnica territoriale, anch’essa operante secondo i dettami e regole dell’OPNE) una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La rete degli OPTE e OPNE, in entrambi le modalità, costituita o istituita, non ha scopi di lucro. Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
a. Organismo Paritetico Nazionale del Terziario Ebilter - OPNE
b. Organismo Paritetici Territoriali (=Regionali) del Terziario Ebilter - OPTE
c. Organismi Paritetici Provinciali del Terziario Ebilter - OPPE
I Componenti dei Comitati ai vari livelli saranno designati tra soggetti in possesso delle competenze e delle conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Le parti costituenti OPNE dichiarano espressamente di assorbire e fare propria la rete già istituita degli Organismi Paritetici Territoriali di Ebilter, Ente Bilaterale costituito in data 2 luglio 2014, a cui OPNE è fortemente connesso. Tale rete è costituita ad oggi dai seguenti Organismi Paritetici tutti istituiti:
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Piemonte
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Emilia Romagna
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Lombardia
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale {=Regionale) Ebilter Sicilia
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Veneto
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Lazio
- OPTE Organismo Paritetico Territoriale (=Regionale) Ebilter Liguria
- OPPE Organismo Paritetico Provinciale Ebilter Monza e Brianza
- OPPE Organismo Paritetico Provinciale Ebilter Roma

Art. 6 - Autonomie Finanziarie
6.1 I singoli Organismi Paritetici ai diversi livelli» nazionali e regionali, qualora costituiti, hanno una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
6.2 Ogni organismo, qualora costituito, risponde in via esclusiva delle obbligazioni e dei debiti dallo stesso assunti.

Art. 7 - Rapporti della rete di organismi
7.1 L’OPNE, gli OPTE e gli OPPE operano sulla base di Statuti e regolamenti.
7.2 L’OPNE definisce lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli Organismi si adegueranno.

Titolo III Gli organi dell’OPNE
Art. 8 - Organi OPNE

Sono organi del OPNE:
• L’Assemblea;
• il Coordinamento;
• il Comitato;
• il Collegio dei revisori dei conti (ove nominato)

Art. 9 - L'Assemblea
9.1 L’Assemblea è composta di max 6 componenti delegati dalle Parti Costituenti, dei quali max 3 designati dalle Associazioni Datoriali e max 3 designati dalle Associazioni dei Lavoratori.
9.2 L'Assemblea provvede ad:
• approvare gli indirizzi, tra cui quello economico, dell'attività dell'Organismo;
• approvare il bilancio consuntivo annuale;
• deliberare su ogni altra questione rimessa dal Comitato alla sua approvazione.
9.3 L’Assemblea viene convocata dai Coordinatori almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno di ogni anno, ed ogni qualvolta i Coordinatori o un terzo delle Parti Costituenti ne ravvisino l’opportunità.
Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato a tutte le Parti Costituenti almeno quindici giorni prima dalla data prevista per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutte le Parti Costituenti e l’intero Comitato.
9.4 L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei componenti le Parti Sociali, dei quali almeno un componente per ciascuna Parte Costituente.
L’Assemblea provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario della riunione.
9 5 Le deliberazioni dell’Assemblea devono tendere ad essere l’espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un’ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
9.6 I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e sa chi ha presieduto l'Assemblea, vengono conservati agli atti e messi a disposizione delle Parti Costituenti.

Art. 10 - Il Coordinamento
10.1 Il Coordinamento è composto da due a quattro Coordinatori nominati dalle Parti Sociali rispettivamente massimo due per parte sindacale e massimo due per parte datoriale. I Coordinatori restano in carica tre anni e sono rinominabili.
Ai Coordinatori spettano congiuntamente la rappresentanza legale dell'Organismo e la firma degli atti e dei provvedimenti nonché i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni deliberati dal Comitato e necessari al funzionamento del Comitato stesso.
L'incarico dei Coordinatori è esercitato gratuitamente.
Le spese sostenute e documentate per le attività inerenti la rappresentanza dell’OPNE sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
10.2 Il Coordinamento provvede a:
- coordinare l’attività per il regolare funzionamento dell’OPNE,
- dare esecuzione alle delibere del Comitato,
- predisporre la relazione sull’attività svolta, i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre al comitato per l’approvazione e in caso di gestione diretta di risorse, il bilancio preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo.
10.3 Il Coordinamento convoca le riunioni del Comitato stabilendo l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora.
10.4 Il Coordinamento convoca inoltre le Assemblee di cui all'art. 9, stabilendo l’ordine del giorno, la sede, la data e l’ora.
10.5 L’eventuale revoca e/o sostituzione di uno o di entrambi i coordinatori, da parte delle stesse Parti Sociali che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Coordinamento stesso.

Art. 11 - Il Comitato
11.1 Il Comitato è composto da 6 componenti designati dalle Parti Sociali dei quali max 3 designati dalle Associazioni Datoriali e max 3 designati dalle Associazioni dei Lavoratori. I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e sono rinominabili.
11.2 Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente.
Le spese sostenute e documentate per le attività delegate dal Comitato e inerenti l’OPNE, sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
11.3 L’eventuale revoca e/o sostituzione di uno o più componenti del Comitato, da parte delle stesse Parti Sociali che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Comitato stesso.

Art. 12 - Convocazione del Comitato
12.1 Il Comitato è convocato dal Coordinamento con avviso scritto, anche attraverso posta elettronica, inviato almeno 7 gg. Prima della data prevista per la riunione.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i componenti si provvede a pianificare un calendario annuale delle riunioni.
12.2 La convocazione del Comitato può altresì avvenire in seguito a richiesta motivata di almeno 3 componenti, in quest'ultimo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, anche attraverso posta elettronica, almeno 3 gg. Prima della data prevista per la riunione.
12.3 L’avviso di convocazione, in entrambi i casi, deve contenere la sede, la data, l’ora di inizio e l'ordine del giorno.

Art. 13 - Delibere del Comitato
13.1 Le riunioni del Comitato hanno validità solo in presenza di almeno 2/3 dei componenti, dei quali almeno un componente per ciascuna Parte Sociale.
13.2 Ciascuna Parte sociale può delegare un altro componente, rispettivamente delle OO.SS. o delle Associazioni Datoriali, a rappresentarlo alle riunioni.
13.3 Le delibere del Comitato devono tendere ad essere l’espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un’ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

Art. 14 - Compiti del Comitato
14.1 Il Comitato provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’OPNE, compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi previsti all’art. 3 e svolgendo le funzioni e i compiti previsti all’art. 4 del presente Statuto.
14.2 Tra l’altro il Comitato:
a) emana il regolamento interno e le sue eventuali modifiche al fine dell’applicazione del presente Statuto;
b) determina e approva i programmi tecnici ed organizzativi della sua attività;
c) amministra l’eventuale patrimonio associativo;
d) predispone annualmente, in caso di gestione diretta di risorse il bilancio consuntivo;
e) predispone ed approva, in caso di gestione diretta di risorse, il bilancio preventivo;
f) delega i Coordinatori a compiere gli atti necessari, anche previsti dal regolamento, in rappresentanza del Comitato;

Art. 15 - Il collegio dei revisori dei conti
15.1 Il collegio dei revisori dei conti non si prevede obbligatorio. La sua eventuale nomina è definita dall’assemblea e ove nominato è composto da tre membri effettivi, uno nominato dalle OO.SS. e uno dalle Associazioni Datoriali con rispettivo supplente mentre il terzo, con funzione di Presidente, viene nominato congiuntamente. Tutti i componenti devono essere iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori e il Collegio viene istituito solo nel caso di gestione diretta dì risorse proprie.
15.2 Il Collegio, dura in carica tre anni e può essere rinominato, ed ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’OPNE.
15.3 Il Collegio, nella sua funzione di organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’Assemblea che approva i bilanci consuntivi annuali, la regolarità contabile ed amministrativa ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare la completezza informativa e la trasparenza della gestione.

Titolo IV Risorse - Bilanci - Fondo
Art. 16 - Risorse

16.1 Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti derivanti dal D.Lgs. 81 /2008 e smi, l’OPNE si avvale delle risorse messe a disposizione dall’Ebilter, così come previsto al punto 3.1.3. bis, Art. 3.1 dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi, sottoscritto in data 13/09/2011.
16.2 L’OPNE può utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici. 

Art. - Fondo comune
Il Fondo comune dell’OPNE sarà eventualmente costituito da risorse o finanziamenti provenienti anche da soggetti istituzionali, nonché dal complesso dei beni mobili acquistati con il Fondo comune.

Art. 17 - Bilanci
17.1 Nel caso di gestione diretta di risorse proprie, i coordinatori dell’OPNE provvedono alla stesura del bilancio preventivo e, al termine dell’esercizio, del relativo bilancio consuntivo; l'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Il bilancio preventivo, da prevedere in via anticipata rispetto alla gestione diretta di risorse, dovrà essere redatto dai Coordinatori ed approvato dal Comitato, ogni altra eventuale spesa no prevista nel bilancio preventivo dovrà essere specificatamente deliberata dal Comitato.
17.3 Il Bilancio Consuntivo dovrà essere redatto e trasmesso dai Coordinatori al Comitato e al Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 gg. prima della data prevista per l’Assemblea delle Parti costituenti.
Il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato deve essere depositato nella sede dell’Organismo e trasmesso alle Parti Costituenti almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l’Assemblea, affinché te Parti costituenti possano prenderne visione.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
Eventuali avanzi di bilancio dovranno confluire al Fondo comune dell'Organismo.

Titolo V Norme finali
Art. 18 - Scioglimento dell’OPNE

1. Lo scioglimento dell’OPNE avviene per recesso delle Partì Costituenti, qualora tale recesso porti l’OPNE a non avere in Assemblea entrambi le rappresentanze Datoriali e dei Lavoratori.
2. In ogni caso, la liquidazione dell’OPNE sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il Fondo comune residuo alla fine della liquidazione deve essere devoluto ad enti senza fini di lucro con omologhe finalità.

Art. 19 - Regolamento
19.1 Per l'attuazione del presente Statuto l'OPNE si dota di un proprio regolamento interno predisposto dai Coordinatori e approvato dal Comitato.

Art. 20 - Modifica dello Statuto
20.1 Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta su decisione unanime delle Parti Sociali firmatarie dell’Accordo Applicativo del D.L.gs. 81/2008 e smi, sottoscritto in data 20/10/2014, ad eccezione di Federimpresitalia in quanto Associazione receduta dall'accordo, e inclusa FederAssoItalia, in quanto Associazione aderente successivamente all’accordo, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o a variazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito ai successivi rinnovi dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Art. 21 - Norme di rinvio
21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 22 - Foro competente
22.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Genova.