Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 1168 - Colpito al torace da una manichetta agganciata ad una gru. Cessazione della materia del contendere


 

Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: BALESTRIERI FEDERICO Data pubblicazione: 18/01/2018

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza n. 1507\10 il Tribunale di Genova rigettava la domanda di V.A. finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'infortunio patito in data 28.11.05, allorché era stata colpito al torace da una manichetta agganciata ad una gru mentre stava svolgendo attività di pulizia in un'area di pertinenza della Porto Petroli s.p.a., società che aveva appaltato il relativo servizio a Genber S.r.l., da cui era stato assunto in data 4.2.02 e che, con decorrenza 1.1.08, aveva ceduto il ramo d'azienda a cui egli era addetto a Genber Service s.r.l.
Sul presupposto della concorrente responsabilità delle società Genber Service, quale cessionaria del ramo d'azienda, Genber s.r.l., sua datrice di lavoro al momento dell'Infortunio, e Porto Petroli S.p.A., quale effettiva utilizzatrice della sua prestazione, V.A. ne aveva chiesto la condanna solidale.
Il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti della datrice di lavoro e della società che ne aveva acquisito il ramo d'azienda sul rilievo che l'infortunio era occorso nell'esercizio di mansioni esulanti da quelle oggetto dell'appalto, per condotta non prevista né prevedibile e del tutto abnorme rispetto al ciclo produttivo; V.A., infatti, si era offerto di aiutare Z. E., dipendente di Porto Petroli S.p.A. nelle operazioni di imbragatura della manichetta che poi l'aveva colpito, operazione che non era affatto necessaria per l'attività pulizia che gli era stata demandata.
Avverso tale sentenza proponeva appello il V.A., insistendo per la violazione da parte della datrice di lavoro, e quindi della Genber Service ex art. 2112 c.c., degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. Resistevano le società menzionate, ed inoltre la Porto Petroli s.p.a.
Con sentenza depositata il 22.8.12, la Corte d'appello di Genova rigettava il gravame, ritenendo che le mansioni espletate dal V.A. allorquando l'infortunio accadde, erano completamente estranee a quelle affidategli, anche quanto alla dedotta illiceità dell'appalto intercorso tra la Porto Petroli s.p.a. e Genber s.r.l., dichiarando inammissibile la domanda proposta dal V.A. nei confronti della Porto Petroli ex art. 2049 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il V.A., affidato a cinque motivi.
Resistono la Genber Service s.r.l. e la Porto Petroli s.p.a. con controricorso.
 

 

Diritto

 


Deve pregiudizialmente osservarsi che la presente controversia risulta conciliata, come da verbale di conciliazione in sede sindacale del 9.11.15 prodotto in questa sede.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse delle parti ad una definizione giurisdizionale della presente controversia.
Le spese di lite sono compensate giusta il verbale di conciliazione prodotto (punto 9 verbale).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017