Cassazione Penale, Sez. 3, 18 gennaio 2018, n. 1960 - Violazioni in materia di sicurezza. Questioni procedurali


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 28/06/2017

 

 

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 15/11/2016, la Corte di appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato L.E.G. avverso la sentenza del 17.6.2016 del Tribunale di Gela che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 168, comma 2, 36 comma 1, 37 comma 1 dlgs 81/2008 per aver violato prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro- e condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, L.E.G., per il tramite del difensore di fiducia, denunciando erronea applicazione dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto la Corte di merito, preso atto del gravame proposto avverso una sentenza inappellabile, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice competente per la decisione del gravame.
L'originario gravame era affidato a tre motivi: con il primo motivo si censurava la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità deducendo che il fatto contestato non risultava provato perché alcuna informazione probatoria aveva comprovato che le violazioni contestate all'imputato erano state commesse a Gela; con il secondo motivo si deduceva violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. argomentando che il fatto accertato era diverso da quello contestato per essere risultato diverso il luogo di commissione del reato; con il terzo motivo si censurava il trattamento sanzionatorio e si chiedeva l'applicazione del minimo della pena, sussistendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 133 cod. pen.

 

Diritto

 


1. Va osservato che la Corte territoriale nel rilevare la non appellabilità della sentenza, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello, ma a norma dell'art. 568 comma 5, cod. proc. pen., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente (in termini, Sez. U, ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che non vi è ragione di disattendere nella fattispecie in esame, quello secondo cui qualora sia stato indicato un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito esso si converte ope legis nel rimedio previsto, a prescindere dal suo contenuto, non potendosi far discendere l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione solo dalla erronea indicazione della stessa. Una cosa, infatti, è l’errore commesso nella scelta del mezzo d’impugnazione, altra cosa è la inammissibilità della stessa quale conseguenza del suo contenuto non conforme alle previsioni di legge (Sez.5, n.7403 del 26/09/2013, dep.17/02/2014, Rv.259532; Sez.l,n.33782 del 08/04/2013,Rv.257117; Sez.3,n.19980 del 24/03/2009, Rv.243655).
Nel caso in cui, come avvenuto nella specie, il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunciato sul gravame proposto avverso la sentenza inappellabile, l'imputato è legittimato ad impugnare in sede di legittimità tale sentenza e la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio qualificando l'originario gravame quale ricorso (Sez.5, n.4016 del 19/09/2000, Rv.217738; Sez.7,n.15321 del 06/06/2016, dep.28/03/2017, Rv.269696; Sez.5, n.13905 del 08/02/2017,Rv.269597).
2. Deve, pertanto, essere annullata la sentenza emessa dalla Corte di appello e riqualificato il gravame quale ricorso per cassazione.
3. L'impugnazione, come riqualificata, va dichiarata inammissibile, sulla base delle considerazioni che seguono.
3.1. Il primo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep. 16/02/2015, Rv.262722).
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito. Tale violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr.sez.6 n. 35120 del 13.6.2003;sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6, n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015, Rv.261925; Sez.6,n. 17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 de/ 11/11/2014, dep.12/01/2015) Rv.261925).
Va osservato, inoltre, che costituisce principio consolidato quello secondo il quale il luogo di consumazione del reato costituisce una circostanza che non determina alcuna modificazione in ordine al fatto contestato in quanto non costituisce "fatto nuovo", rappresentando una mera variazione dell'originaria contestazione, (cfr, tra le più recenti, Sez.4, n. 17039 del 18/02/2009, Rv.243445; Sez.3, n. 19725 del 03/04/2008, Rv.240038).
Risulta, pertanto, destituita di fondamento l'eccepita violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza, non costituendo, alla luce del principio suesposto, la variazione del luogo di consumazione del reato uno stravolgimento dell'originaria contestazione nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione.
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 
Il Giudice di merito ha ritenuto più grave il reato di cui all'art. 168 comma 2 d.lgs n. 81/2008 e, a fronte della previsione alternativa della pena dell'arresto e dell'ammenda (l'art. 170 dlgs 81/2008 prevede per la violazione dell'art. 168, commi 1 e 2 la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400), ha scelto e determinato quale pena base la pena pecuniaria di euro 4.000 di ammenda, in misura inferiore alla media edittale.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Fuori di questo caso, pertanto, anche l'uso di espressioni come "pena congrua" - come avvenuto nella specie- , "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere delfimputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 c/e/20/03/2013, Rv.256197).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/06/2017