Regione Lombardia
Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 1
Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere
B.U.R. 12 gennaio 2018 s.o. n. 2

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza)

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:
a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
b) il personale deve:
1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell'avvenuta informativa;
c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;
d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;
g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;
j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;
k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;
m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;
n) I lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

 

Art. 2
(Decoro urbano)

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano ed, in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) l'aspetto esterno dei locali in cui è svolta l'attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale aderiscono;
b) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione;
c) gli elementi decorativi posti all'esterno del locale, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza

 

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. All'aggiornamento delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori che esercitano l'attività di centro massaggi devono ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 9 gennaio 2018
 

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 18 luglio 2017 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/7658 dell'8 gennaio 2018)