Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 11 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: CNEL

Sommario:

 Declaratoria 2ª fascia funzionale.
Declaratoria 3ª fascia funzionale.
4a f.f.
Art. 39 - Costituzione del rapporto di lavoro.
Contratto d'appalto.
Art. 118 - Costituzione del rapporto di lavoro degli operai avventizi.
Allegato "L" al CCNL 6.3.96.
Art. 11 - Compiti dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Art. 4 - Sistemi di informazioni sulle attività consortili.
Permessi straordinari.
Gravidanza - Puerperio - Paternità.
Art. 98 - Dispensa nell'interesse del servizio.
Art. 105 - Preavviso.
Congedi per la formazione
Formazione professionale
Congedi per eventi e cause particolari
Incentivi all'attività di progettazione
Anticipazione del TFR
Accorpamenti o fusioni di più Consorzi.
 Distacco sindacale retribuito.
Indennità di funzione per i Quadri.
Banca delle ore.
Compenso per lavoro straordinario e festivo.
Art. 114 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Protocollo di intesa sulla "previdenza integrativa"
Aumenti periodici di anzianità.
Aumenti dei minimi di stipendio base
Anticipazione parziale recupero differenza tra inflazione effettiva e inflazione programmata.
Minimi di stipendio base per i dipendenti assunti dal 15 luglio 2000.
Decorrenza e durata.
Comunicato unitario
• Incentivi per la progettazione.
• Indennità di funzione per i Quadri.
• Anticipazione TFR (allegato "L").
• Formazione, congedi parentali, part-time.
• Classificazione.
• Automatismi - Scatti.
• Aumenti salariali.

Ipotesi di accordo

Il giorno 11 luglio 2000, in Roma, presso la sede Snebi, in via di S. Teresa 23 tra Snebi, […] e Flai-Cgil […], Fisba-Cisl […], Filbi-Uil […] si è stipulata la seguente ipotesi di accordo il CCNL 6 marzo 1996 e successivo Accordo di rinnovo 9 giugno 1998 sono rinnovati alle seguenti condizioni:

Contratto d'appalto.
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Art. 4 - Sistemi di informazioni sulle attività consortili.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"I Consorzi convocheranno per lo meno 1 volta l'anno le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alla RSU, per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno".

Gravidanza - Puerperio - Paternità.
Il comma 1, art. 93, CCNL 6.3.96 è così sostituito:
"In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni della legge 30.12.71 n. 1204 così come modificata e integrata dalla legge 8.3.00 n. 53".
[…]

Art. 98 - Dispensa nell'interesse del servizio.
Dopo il comma 2, art. 98, è aggiunto il seguente:
"Acquisito il parere del Collegio medico e prima di adottare il relativo provvedimento, il Consorzio, su richiesta del lavoratore interessato, dovrà valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte e ad esse equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento economico in godimento, purché la prestazione da rendere nelle nuove mansioni sia proficuamente utilizzabile nell'ambito della struttura organizzativa consortile".

Formazione professionale
Nuovo articolato.
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori condizioni necessarie, da un lato, al miglioramento della compatibilità degli istituti consortili e, dall'altro, alla tutela e alla promozione del lavoro.
La formazione professionale assume infatti un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore della bonifica e per garantire allo stesso sistema le adeguate professionalità.
A tal fine le parti s'impegnano a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d'indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione.
Per la realizzazione dei suddetti obiettivi e in applicazione dell'art. 6, legge n. 53 dell'8.3.00 in materia di congedi per la formazione continua, le parti convengono che tra le Unioni regionali dei Consorzi di bonifica e le OO.SS. territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto siano definiti appositi piani formativi territoriali.
Il piano formativo territoriale predisposto ai sensi del presente articolo dovrà essere inviato a Snebi e alle OO.SS. nazionali dei lavoratori per un parere di conformità alle leggi ed alle norme contrattuali collettive.

Banca delle ore.
Dopo l'art. 73, CCNL 6.3.96 è inserito il seguente articolo:
"I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasformazione, in tutto o in parte, delle prime 25 ore annue di lavoro straordinario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario.
La richiesta di trasformazione delle prime 25 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di 15 giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 3% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensativo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordinario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell'anno".