Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2018, n. 32227 - Carico agganciato in maniera errata e infortunio mortale: responsabilità di un RSPP


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 20/06/2018

 

 
Fatto

 


1. La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza, appellata dall'imputato F.G., con la quale il Tribunale di quella città lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 113 e 589, cod. pen., ai danni del lavoratore K.D., aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Si è contestato al F.G. di avere cagionato, in concorso con altri, nella qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della società F.O.M.I. a r.l., la morte, conseguita a lesioni politraumatiche da schiacciamento, del lavoratore dipendente di quell'ente, il predetto K.D., mentre era impegnato in attività lavorativa svolta presso lo stabilimento di Castegnato (BS) dell'appaltante O.R.M.I.S. S.p.A., in base ad un appalto per la costruzione e il montaggio di elementi speciali di carpenteria.
In particolare, l'uomo era impegnato da solo a movimentare un pezzo di rilevanti dimensioni servendosi di un carroponte; il carico era stato agganciato in maniera errata e pericolosa e si era pertanto sganciato, investendo il lavoratore posizionato in prossimità del pezzo, al comando della pulsantiera a filo.
Al F.G. si è rimproverato, nell'ambito della valutazione dei rischi, condensata nel Piano Operativo di Sicurezza, di non aver individuato quelli di investimento connessi alla movimentazione di pezzi di carpenteria mediante carroponte e di non aver fornito alcuna indicazione sulle relative misure di prevenzione.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla parte e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla acquisizione dell'originale del Piano di Operativo di Sicurezza, che il F.G. aveva disconosciuto in giudizio. L'acquisizione era finalizzata, secondo l'esponente, alla verifica della falsità della firma apposta sull'originale e al fine di chiedere relativa perizia calligrafica.
Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla valutazione della prova della riferibilità del Piano Operativo di Sicurezza all'imputato. Sul punto, il deducente rileva che l'imputato non conosceva il cantiere dove è avvenuto l'infortunio e che la Corte d'appello aveva ritenuto il documento riferibile al F.G. sulla scorta di un argomento nuovo, il contenuto del verbale di ispezione dell'01/3/2012. Da tale atto, secondo il deducente, non emergerebbe tuttavia la circostanza che fu il F.G. a consegnare quel documento agli ispettori, ma unicamente che costui aveva esaminato il DVR della sede legale della FOMI (che non avrebbe alcuna attinenza con il P.O.S.), acquisito in quella occasione.
Aggiunge la difesa che, in realtà, il P.O.S. sarebbe stato acquisito in altro sopralluogo ispettivo del 20/02/2012, come da relativo verbale, nel corso del quale il F.G. non era stato neppure presente, la copia del P.O.S. essendo stata consegnata dalla R.S.L., sig.ra L.S., e non dall'imputato.
Inoltre, parte ricorrente contesta la rilevanza accordata al fatto che il contenuto del P.O.S. era analogo a quello, prodotto dallo stesso imputato e riconosciuto come proprio, relativo ad altro sito della FOMI, trattandosi ancora una volta di argomento nuovo in base al quale la Corte del merito ha ritenuto che l'imputato adottasse un unico "canovaccio" per tutti gli stabilimenti, ma che si presterebbe ad avvalorare anche la tesi difensiva, secondo cui tale adattamento poteva essere stato anche frutto dell'alterazione del documento da parte della FOMI, limitatamente al sito produttivo aperto presso la O.R.M.I.S.
Sotto altro profilo, si è contestata la valutazione delle prove dichiarative (lavoratori FOMI presso il sito della ORMIS), in base alle quali la Corte ha affermato che il F.G. aveva tenuto corsi di formazione ai dipendenti FOMI sul sito ORMIS e si è rilevato che - nell'affermare la corrispondenza tra la firma apposta sulla copia del POS in questione e altri documenti a firma dell'imputato (verbale di sopralluogo in data 01/03/2012 e documenti riguardanti lo svolgimento dei corsi) - la Corte distrettuale non avrebbe fatto riferimento alla collocazione processuale dei secondi, né specificato quale delle numerose firme apposte sul verbale abbia ritenuto del F.G. e quali gli elementi di similitudine riscontrati.
Infine, la difesa rileva che l'imputato aveva allegato che la falsità del POS di Castegnato derivava dalla alterazione di quello relativo al sito di Pordenone, trasmesso per posta elettronica alla FOMI, cosicché non potrebbe neppure escludersi che la firma possa essere simile a quella del POS autentico, altresì osservando che, ove effettivamente il F.G. avesse redatto un documento per i rischi relativo a quel sito lavorativo, si sarebbe trattato unicamente di un'integrazione del DVR, ma non di un POS, non richiesto per quel tipo di sito lavorativo.
Con il terzo motivo, infine, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni del ritenuto grado della colpa, utuilizzato a giustificazione di un raddoppio del minimo edittale.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di merito ha respinto il gravame, con il quale l'appellante aveva contestato il rigetto della richiesta di acquisizione dell'originale del Piano Operativo di Sicurezza ai fini dell'espletamento di una perizia e censurato l'attribuzione della paternità di quel documento all'imputato e il coinvolgimento del medesimo nel sito lavorativo di Castegnato presso ORMIS S.p.A. Quanto al primo profilo, ha richiamato i principi della libertà della prova e del libero convincimento del giudice nel processo penale, rilevando la non applicabilità delle regole che disciplinano il procedimento civile in tema di verificazione degli atti, confermando, pertanto, il valore probatorio della copia del P.O.S. acquisita agli atti e l'inutilità dell'acquisizione, peraltro incerta, dell'originale che avrebbe potuto provenire dallo stesso imputato. 
Quanto al secondo profilo, quel giudice ha rilevato che il F.G. era stato nominato R.S.P.P. con atto in data 01/02/2010 e che, in base all'incarico ricevuto, egli doveva elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, senza alcuna limitazione con riferimento a particolari attività o siti lavorativi.
Peraltro, la Corte ha osservato che era stato proprio il F.G., come da verbale dell'01/03/2012, a fornire agli ispettori della ASL ¡l documento incriminato. Nel riportare per stralcio tale atto - facente prova fino a querela di falso - la Corte di merito non ha mancato di evidenziare che il nominativo della R.L.S., sig.ra L.S., era stato aggiunto sopra il rigo che riportava la frase originaria, accanto al nominativo del F.G.. Da ciò quel giudice ha tratto il convincimento che gli ispettori avessero interagito, nell'occorso, principalmente con il F.G. e che, solo successivamente, si fosse ritenuto opportuno dare atto anche della presenza della L.S., smentendo l'assunto secondo cui l'imputato avrebbe svolto un ruolo meramente passivo e che non avesse avuto parte nella consegna dei documenti per la sicurezza, tra i quali la copia del POS in esame.
Con specifico riferimento al disconoscimento della paternità di tale ultimo documento, la Corte bresciana ha rilevato che l'imputato, nonostante gli sviluppi del procedimento, non aveva mai opposto detta circostanza sino all'inizio del processo, apparendo a quel giudice del tutto inverosimile l'assunto difensivo, secondo cui il F.G. non si era mosso prima pensando di non essere coinvolto nel procedimento e per non danneggiare il proprio cliente (cioè il titolare della FOMI), posto che, in tal caso, l'iniziativa avrebbe dovuto essere presa quantomeno dopo l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e non dopo l'inizio del processo.
Quanto alla circostanza allegata a difesa, secondo cui il F.G. neppure conosceva il sito di Castegnato, la Corte ne rileva ancora una volta la inverosimiglianza e la incongruenza sia con il contenuto dell'incarico affidatogli, che non contemplava alcuna limitazione in ordine a specifici siti lavorativi, che con la durata dello svolgimento dell'attività FOMI presso quel cantiere.
La Corte d'appello, inoltre, non ha condiviso il dubbio posto dall'argomentazione difensiva secondo cui il POS acquisito sarebbe stato artatamente predisposto dalla stessa FOMI, servendosi di quello relativo al cantiere di Pordenone, rivendicato dal F.G. come proprio: quel giudice, nel rilevare che il F.G. era solito utilizzare lo stesso "canovaccio" di POS per più cantieri (dato che ha ricavato dal semplice raffronto tra il POS di Porto Marghera e quello riguardante il cantiere di Castelmella, aventi identico contenuto, eccezion fatta per la sede e il nome dei responsabili e dei lavoratori), ha ritenuto che tale fosse il modus operandi dell'Imputato.
Quanto ai corsi di formazione, poi, la Corte distrettuale ha specificato che, tra la documentazione acquisita, vi erano anche i documenti relativi ai corsi effettuati dal F.G. ai dipendenti FOMI presso la sede della ditta, lo svolgimento dei quali era stato in parte smentito da alcuni lavoratori escussi. Trattasi di un argomento che la Corte ha utilizzato per svalutare l'attendibilità stessa del riferito dell'imputato, considerato altresì che la firma risultante dal POS era del tutto simile a quelle apposte dal F.G. sul verbale di ispezione dell'01/03/2012 anzidetto e sui documenti riguardanti lo svolgimento dei corsi.
Con specifico riferimento alla non necessità della redazione del POS (rispetto al quale la difesa aveva sostenuto la sufficienza del solo DVR), la Corte ha ritenuto l'argomento del tutto irrilevante, dal momento che la redazione di esso si sarebbe tradotta in un mero errore di valutazione circa il documento da adottare, ma non avrebbe eliso il nesso causale tra la condotta e l'infortunio verificatosi.
Il grado di colpa riconosciuto all'imputato è stato infine ritenuto ostativo ad una mitigazione della pena.
3. I motivi sono tutti manifestamente infondati.
Giova premettere che, con il ricorso, come del resto con il gravame di merito, parte ricorrente non ha contestato la inidoneità del POS e le gravi omissioni rilevate in quel documento dagli ispettori intervenuti a distanza di due ore dall'infortunio (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado), con particolare riferimento alle procedure da seguire per la movimentazione dei carichi (nel caso di specie un telaio speciale in fase di assemblaggio), in violazione dell'All. VI del d.lvo. 81/2008. Ha, invece, contestato l'attribuibilità del documento al F.G. e, in generale, il suo coinvolgimento nella messa in sicurezza del sito lavorativo FOMI, impiantato presso la ORMIS, il precedente 31/01/2012, in forza di un contratto di sub appalto per lo svolgimento di opere di carpenteria meccanica, saldatura e montaggio, all'interno dello stabilimento di quest'ultima in Castegnato (cfr. pag. 3 della sentenza del Tribunale).
In questa sede, il ricorrente è ritornato sul tema della autenticità del POS acquisito agli atti del processo, censurando intanto la riposta che la Corte di merito ha dato al rigetto della richiesta di acquisizione dell'originale, finalizzata all'espletamento di una perizia.
In linea generale, deve ribadirsi che - in tema di prova documentale - il documento legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, anche se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (cfr. sez. 5 n. 8736 del 16/01/2018, P.C. in proc. Guarino, Rv. 272417; sez. 2 n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627).
Nel caso all'esame, anche se non può avallarsi la risposta data dalla Corte distrettuale in ordine all'incertezza di rinvenire l'originale di quel documento, tuttavia le ulteriori argomentazioni utilizzate da quel giudice hanno fornito congrua, logica e non contraddittoria risposta alle doglianze difensive e razionale giustificazione del convincimento circa la paternità del POS acquisito in copia agli atti del processo, richiamando circostanze che smentiscono il disconoscimento tardivamente operato dall'imputato. In particolare, quel giudice ha valorizzato la presenza del F.G. in occasione dell'accesso degli ispettori ASL in data 01/03/2012 [come del resto aveva fatto il Tribunale, dando conto della sua presenza presso lo stabilimento ORMIS (cfr. pag. 8 della sentenza appellata)]. La giustificazione del comportamento tenuto, nell'occorso, dal F.G. (il quale nulla aveva opposto circa la autenticità del documento e la paternità dello stesso) non è stata creduta dai giudici del merito, i quali hanno evidenziato la inverosimiglianza dell'argomento e la sua contraddittorietà rispetto ai tempi in cui il disconoscimento è stato per la prima volta effettuato (vale a dire dopo l'inizio del processo).
La censura si traduce, pertanto, in una discordante lettura degli elementi probatori, come tale inammissibile in questa sede di legittimità [cfr., sez 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507 (in cui si è precisato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito)].
Anche il secondo motivo, strettamente correlato al precedente, presenta i medesimi profili di inammissibilità sopra evidenziati.
La Corte di merito ha dato conto analiticamente degli elementi probatori deponenti a favore del ruolo attivo svolto dal F.G. in ordine alla messa in sicurezza (previa adozione dei necessari accorgimenti tecnico-organizzativi atti a ridurre i rischi connessi al sollevamento dei carichi) del sito lavorativo in cui si è verificato l'infortunio mortale e alla riconducibilità al medesimo del Piano Operativo di Sicurezza. Ha infatti valorizzato, da un lato, il contenuto dell'incarico ricevuto circa due anni prima dell'infortunio dalla FOMI, in forza del quale egli era stato nominato R.S.P.P. per quella società, senza limitazioni di competenza quanto a specifici siti o cantieri e, quindi, anche per il sito lavorativo impiantato presso la ORMIS; dall'altro, la durata dei lavori svolti presso quel cantiere, il cui inizio era risalente, ma soprattutto la circostanza che egli era stato presente in occasione di un sopralluogo, durante il quale gli organi accertatori avevano acquisito documentazione rilevante, tra cui il POS del quale si discute.
Del tutto incurante di tali elementi, il ricorrente ha opposto l'esistenza di un altro verbale di sopralluogo, durante il quale il F.G. non era stato presente, senza considerare che tale circostanza non ha alcuna forza elidente del contenuto del successivo verbale al quale ha fatto espresso richiamo la Corte di merito.
Anche le considerazioni inerenti all'abusivo utilizzo del POS, la cui paternità il ricorrente ha invece rivendicato, riguardano profili di puro merito, rispetto ai quali la parte offre una lettura che si pone in chiave dialettica e non critica rispetto alle argomentazioni svolte dai giudici di merito in due gradi di giudizio, ponendosi così al di fuori del raggio di valutazione proprio del giudice di legittimità.
Infine, le ragioni giustificative dell'individuato trattamento sanzionatorio vanno ricavate dalle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, evidenziandosi che il giudice d'appello ha valorizzato il grado della colpa, laddove il Tribunale aveva anche stigmatizzato la mancanza di resipiscenza dell'imputato, il quale aveva pervicacemente negato l'evidente paternità del documento di cui sopra si è detto.
Trattasi di motivazione assolutamente congrua e coerente con i principi affermati da questa Corte in tema di assolvimento dell'obbligo motivazionale in punto dosimetria della pena (cfr. sez. 4 n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278; sez. 6 n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; sez. 4 n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma il giorno 20 giugno 2018