- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Committente
- Infortunio sul Lavoro
Responsabilità per omicidio colposo di un committente per la costruzione di un immobile di civile abitazione che affidava al conoscente C.B. l'incarico di effettuare il trasporto nel cantiere, attraverso una valletta di scolo delle acque con pendenza del 28%, di sacchi di materiale di sabbia e cemento a mezzo del proprio veicolo Mercedes Unimog 41110.
Al terzo trasporto, con un carico di circa 12 quintali, il veicolo si ribaltava e C.B. riportava lesioni che ne cagionavano la morte - Sussiste.
La Corte di appello di Brescia riformava la sentenza di primo grado che assolveva C. G., perchè il fatto non sussiste, dalle contravvenzioni D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b) e dal reato di omicidio colposo, contestato come commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e art. 35, comma 2, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168, 169 e 181.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, afferma che:
"La corte distrettuale ha premesso il doveroso rispetto delle norme antinfortunistiche anche nei casi di incarico conferito in modo occasionale e svolto a titolo di cortesia: si tratta comunque di un rapporto di natura lavorativa ed è da escludere - in base ai principi del nostro ordinamento - che un'attività lavorativa si svolga a rischio esclusivo di chi lavora, in ogni caso vige il principio del neminem laedere."
Inoltre le cause di ribaltamento del veicolo sono state:
1) il peso del carico, in quanto esso non può superare il limite fissato nella carte di circolazione ed era compito dell'imputato assicurasi che il bancale con i sacchi di cemento non lo superasse.
2) la mancata assicurazione del carico. Il giudice di secondo grado ritiene provato che l'imputato non assolse ai suoi doveri di informazione, mediante il generico richiamo a fare attenzione, mentre l'indicazione di usare le cinghie come le usava lui appare prescrizione priva di contenuto, in quanto non è possibile sapere come le usasse effettivamente.
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
C.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/7/2007 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per le parti civili, l'Avv. MAFFETTINI Flaminio.
Udito il difensore Avv. TIRINNOCCHI PENNA Salvatore.
Con sentenza 12.12.2007, la Corte di appello di Brescia riformava la sentenza 21.10.2005, del tribunale di Bergamo che assolveva C. G., perchè il fatto non sussiste, dalle contravvenzioni D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b) e dal reato di omicidio colposo, contestato come commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e art. 35, comma 2, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168, 169 e 181.
In data (OMISSIS), C.G., committente della costruzione di un immobile di civile abitazione, affidava al conoscente C.B. l'incarico di effettuare il trasporto nel cantiere, attraversando una valletta di scolo delle acque con pendenza del 28%, di sacchi di materiale di sabbia e cemento a mezzo del proprio veicolo Mercedes Unimog 41110.
Al terzo trasporto, con un carico di circa 12 quintali, il veicolo si ribaltava e C.B. riportava lesioni che ne cagionavano la morte il (OMISSIS).
Il tribunale, dopo aver rilevato che l'assenza di un rapporto di lavoro e la gratuità dell'incarico non incidevano sull'applicabilità delle norme antinfortunistica, riteneva che il luogo dell'incidente fosse estraneo alla nozione di cantiere, come delineata dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, in quanto in esso non si svolgeva alcuna attività edilizia.
Quanto all'idoneità del veicolo,risultava che era stato omologato per il peso di 6 q., ma la scheda di immatricolazione, prodotta dalla difesa, indicava una portata di kg. 1.100; inoltre era previsto il montaggio di una lama spazzaneve, che ne avrebbe aumentato il peso.
Pertanto, il primo giudice riteneva che non fosse raggiunta la prova certa che il veicolo non si sarebbe ribaltato con un carico entro i limiti di 6 q.
Quanto all'assicurazione dei sacchi di cemento e sabbia, si dava atto che non erano state smentite le dichiarazioni del C., secondo cui aveva fornito le cinghie di contenimento, invitando il conducente a utilizzarle.
Per queste ragioni il giudice aveva assolto l'imputato.
Contro la sentenza ha proposto appello il pubblico ministero e la Corte territoriale, quanto alla contravvenzione, ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; quanto al reato di omicidio colposo ha affermato la responsabilità dell'imputato, riconoscendo il concorso della vittima nella misura del 50%.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso i difensori del C.G., per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in ordine alla contravvenzione, in quanto il giudice di merito ha dichiarato l'estinzione senza esaminare la possibilità di giungere ad un'assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p.;
tele ipotesi sussiste in quanto la vittima stava svolgendo un incarico ricevuto in via occasionale ed eseguito a titolo gratuito;
Quanto alla mancata assicurazione del carico sul veicolo, i difensori del ricorrente rilevano che il tipo di rapporto con la vittima rende inapplicabili le norme antinfortunistiche; inoltre la motivazione è contraddittoria, laddove afferma, da un lato, che il C. non assolse al dovere di informazione(su di lui incombente a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3; riconosce, dall'altro, che comunque non erano necessarie particolari cognizioni ed esperienza per rendersi conto del pericolo nell'affrontare quella salita con quel carico.
Diritto
Il ricorso deve essere rigettato.
La corte distrettuale ha premesso il doveroso rispetto delle norme antinfortunistiche anche nei casi di incarico conferito in modo occasionale e svolto a titolo di cortesia: si tratta comunque di un rapporto di natura lavorativa ed è da escludere - in base ai principi del nostro ordinamento - che un'attività lavorativa si svolga a rischio esclusivo di chi lavora, in ogni caso vige il principio del neminem laedere. Ha correttamente escluso quindi l'ipotesi di assoluzione ex art. 129 c.p.p., anche in considerazione della mancata rinuncia dell'imputato in ordine alla causa di estinzione del reato per prescrizione.
... Inoltre la sentenza ha individuato come cause del ribaltamento del veicolo:
Quanto all'ipotesi che il limite fissato dalla carta di circolazione fosse superabile, data la possibilità di montare delle pale spartineve, secondo la corte di merito, trattasi di una congettura, priva di riscontri obiettivi e fondata su dati indimostrati: rimane come dato indiscutibile - fissato dalla carta di circolazione e dalla ditta costruttrice - che carico massimo è di kg 600 senza che si faccia alcun cenno al peso delle pale.
La corte di merito ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima, nella misura del 50%, in quanto:
C.B. assunse un incarico del quale poteva apprezzare l'insidiosità, riguardo al carico, alle difficoltà di guida, alle caratteristiche del percorso;
non assicurò il bancale con i sacchi, pur potendo prevedere lo scivolamento contro la sponda durante la salita;
la condotta di guida fu imperita, in quanto rientra nella cognizione dell'automobilista medio che il cambio di marcia in salita, con non controllata accelerazione, comporta per inerzia lo slittamento verso il basso del carico e può pregiudicare la stabilità del mezzo.
Quanto al parziale rilievo, sul piano del nesso eziologico, della condotta della vittima, esso è scolpito con estrema chiarezza e altrettanta logicità dalla sentenza impugnata.
Il concorso di colpa è così delineato con estrema precisione e correttezza logico-giuridica.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009