Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 2007
Validità: 01.06.2006 - 31.05.2010
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil
Settori: Istituti per il Sostentamento del Clero
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I Sfera di applicazione del contratto Art. 1 - Campo di applicazione Titolo II Assunzione Art. 2 - Assunzione Art. 3 - Periodo di prova Titolo III Classificazione del personale Art. 4 - Classificazione del personale Titolo IV Orario di lavoro Art. 5 - Orario di lavoro Art. 6 - Turni di lavoro • Indennità di turno giornaliera Titolo V Lavoro straordinario Art. 7 - Lavoro straordinario Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite Art. 8 - Riposo settimanale Art. 9 - Festività Art. 10 - Festività lavorate Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite Titolo VII Ferie Art. 13 - Ferie Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie Titolo VIII Assenze, permessi e congedi Art. 16 - Assenze Art. 17 - Congedo matrimoniale Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali e permessi per formazione continua Art. 19 - Permessi per eventi familiari Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti Art. 23 - Aspettativa Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità Art. 25 - Controlli prenatali Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro Art. 27 - Congedo di paternità Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino Art. 29 - Trattamento economico Art. 29bis - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità e paternità Titolo XI Malattia e infortunio Art. 30 - Trattamento di malattia e di infortunio Art. 31 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni. Titolo XII Missioni Art. 32 - Trattamento di missione Titolo XIII Anzianità di servizio Art. 33 - Anzianità di servizio Art. 34 - Scatti di anzianità Titolo XIV Passaggi di qualifica e di livello Art. 35 - Passaggi di qualifica e di livello Titolo XV Trattamento economico Art. 36 - Trattamento economico Art. 37 - Indennità di contingenza Art. 38 - Tredicesima mensilità Art. 39 - Quattordicesima mensilità | Titolo XVI Servizio di mensa Art. 40 - Servizio di mensa Titolo XVII Trattamento di famiglia Art. 41 - Trattamento di famiglia Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 42 - Definizione del rapporto Art. 43 - Instaurazione e disciplina del rapporto Art. 43 bis - Part time post maternità Art. 44 - Riproporzionamento Art. 45 - Retribuzione oraria Art. 46 - Festività Art. 47 - Permessi retribuiti Art. 48 - Ferie Art. 49 - Lavoro supplementare Art. 50 - Applicazione dei principi contrattuali Titolo XIX Telelavoro Art. 51 - Prestazione lavorativa Art. 52 - Retribuzione Art. 53 - Sistema di comunicazione Art. 54 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa Art. 55 - Controlli a distanza Art. 56 - Diritti sindacali Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa Art. 58 - Diligenza e riservatezza Art. 59 - Diritti di informazione Art. 60 - Postazioni di lavoro Art. 61 - Interruzioni tecniche Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione Art. 63 - Infortunio Titolo XX Norme disciplinari Art. 64 - Norme disciplinari Titolo XXI Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 65 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso Art. 66 - Indennità di mancato preavviso Art. 67 - Trattamento di fine rapporto Titolo XXII Anticipazione sul trattamento di fine rapporto Art. 68 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto Titolo XXIII Welfare contrattuale Art. 69 - Assistenza sanitaria integrativa Art. 70 - Previdenza complementare Art. 71 - Formazione continua Titolo XXIV Diritti sindacali Art. 72 - Diritti sindacali Titolo XXV Norme generali Art. 73 - Rinvio alle norme generali Titolo XXVI Condizioni di miglior favore Art. 74 - Condizioni di miglior favore Titolo XXVII Decorrenza e durata del Contratto Art. 75 - Decorrenza e durata del Contratto Tabella A. Retribuzione base Tabella B. Indennità di contingenza Allegato 1 5. Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero. 5.1 Trattamento economico. 5.2 Welfare contrattuale - Previdenza complementare. 5.3 Applicazione del contratto. |
L'anno 2007, il giorno 15 del mese di Marzo in Roma tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente […] in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turisno (Fisascat-Cisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) […] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […] visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 14 ottobre 2002 e pervenuto a scadenza il 31 maggio 2006. si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.
Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
[…]
È in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in cinque o sei giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.
Art. 6 - Turni di lavoro
In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio, retribuito, di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.
Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 31, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Titolo VII Ferie
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione.
[…]
Nota a verbale
Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno.
Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari
Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per se stesso e/o per i propri figli, presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso studi medici.
[…]
Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 25 - Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
[…]
Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino
L'Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Istituto.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 Aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]
Art. 29 - Trattamento economico
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.
Titolo XIX Telelavoro
Art. 54 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Art. 56 - Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro.
Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.
Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 59 - Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
[…]
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 60 - Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
[…]
Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni dell'accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18/11/1996, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona e di terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 63 - Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'Inail e delle istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.
Titolo XXIII Welfare contrattuale
Art. 71 - Formazione continua
Le parti individuano definitivamente in Fonder (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua) il fondo cui gli Istituti per il Sostentamento del Clero faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 72 - Diritti sindacali
Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento".
Titolo XXV Norme generali
Art. 73 - Rinvio alle norme generali
Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.