Interpello n. 05 del 15 luglio 2019 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Ente proponente - Quesito - Risposta - Normativa di riferimentO - NOTE |
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Decreto 22 gennaio 2019 - criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare - chiarimenti sull'aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013. |
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Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). |
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Se siano validi i corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013 recentemente abrogato a seguito dell'entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019. |
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In assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un'interpretazione autentica della materia, trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo. |
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D.lgs. n. 81/2008; D.I. 22 gennaio 2019: All. II, punto 10; D.I. 4 marzo 2013: All. II punto 10. |
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- l'allegato II al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato "Modulo di aggiornamento" prevede che "L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche..."; |