Ministero dell’Interno
Circolare 19 febbraio 1974, n. 16
Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge
 

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura di Imperia, inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:
1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti in sede proprie, cioè fuori della sede stradale, in rapporto alla loro ubicazione, all'ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di oli lubrificanti fino a 2 mc. in lattine originali di capacità netta non oltre 5 litri.
2) L'idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
3) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all'acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell' Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.