Tipologia: Accordo
Data firma: 18 ottobre 2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Scuola, PA, Accademie e conservatori
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Destinatari.
Capo I - Relazioni sindacali
Art. 2 - Obiettivi e strumenti.
Art. 3 - Contrattazione collettiva integrativa.
Art. 4 - Partecipazione.
Art. 5 - Relazioni a livello di istituzione.
Art. 6 - Clausole di raffreddamento.
Art. 7 - Composizione delle delegazioni.
 Capo II - Rapporto di lavoro
Art. 8 - Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.
Art. 9 - Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Art. 10 - Norme transitorie sulla mobilità del personale ATA.
Art. 11 - Direttori amministrativi.
Art. 12 - Modelli viventi.
Art. 13 - Norma di rinvio e disapplicazioni.
Allegato A Profilo: Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle Accademie e nei Conservatori.

Accordo per il personale di accademie e conservatori in applicazione dell'art. 18, comma 2, CCNL 15.3.01, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, per il personale del comparto Scuola.

A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri il 9.8.01 sull'ipotesi di Accordo relativa al personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell'art. 18, comma 2, CCNL 15.3.01 relativo al 2° biennio economico 2000-2001, per il comparto Scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, espressa il 15.10.01, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il 18 ottobre 2001 alle ore 12.30 ha avuto luogo l'incontro tra: Aran […] e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal e delle Organizzazioni sindacali Cgil/Sns, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Confsal//Snals, Gilda/Unams
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.

Personale di accademie e conservatori
Art. 1 - Destinatari.
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e i non docenti delle Accademie di Belle Arti, degli ISIA, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla legge n. 124/99, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.

Capo I - Relazioni sindacali
Art. 2 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e a livello di singola istituzione di alta cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 2, CCNL 26.5.99 del comparto scuola, per quanto concerne i riflessi applicativi sul settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3 - Contrattazione collettiva integrativa.
[…]
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati i criteri generali per:
[…]
e) le linee d'indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) le indennità di turno notturno, notturno-festivo e festivo spettanti al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all'art. 1.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45, D.lgs. n. 29/93.
Entro il 1° mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.

Art. 4 - Partecipazione.
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art. 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n. 29/93 e dalla legge n. 508/99;
[…]
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale.
2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art. 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto, dal D.lgs. n. 29/93 e dalla legge n. 508/99.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la concertazione deve concludersi entro il 30 luglio.

Art. 5 - Relazioni a livello di istituzione.
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il direttore fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l'utilizzazione del personale in rapporto alla programmazione didattica deliberata dal Collegio dei docenti;
[…]
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'allegato Accordo sull'attuazione della legge n. 146/90;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
h) criteri generali per le politiche dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale non docente alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura e per l'individuazione del personale non docente da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di istituto;
[…]
l) criteri generali di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni;
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani.
3. L'informazione è successiva relativamente a:
- unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di istituto.
L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi 60 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL. Durante il predetto periodo di 60 giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri, comunque funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.

Art. 7 - Composizione delle delegazioni.
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A livello nazionale di amministrazione.
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le Organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del presente accordo.

II - A livello di istituzione di alta cultura.
a) Per la parte pubblica: dal direttore;
b) Per le Organizzazioni sindacali:
- dalle RSU e dai rappresentanti delle OOSS di categoria firmatarie del presente accordo.
2. Il Ministero può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran).