Regione Veneto
Quesiti di ordine generale
2018-003
 

Quesito:

Gli addetti alla manutenzione e al collaudo di mezzi di sollevamento (quali gru, bracci idraulici montati su autocarri), regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti anche ad accertamenti per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti? Si possono ritenere applicabili le indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 12 del 11.03.2013 [cfr. nota]?

[Nota: la Circolare n. 12 del 11.03.2013 citata nel quesito, recante chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro, precisa: “Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”]

Data quesito: 07.11.2018

 

Risposta:

In riferimento al quesito, fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.
La mansione descritta rientra tra le mansioni soggette ai controlli per l’utilizzo di sostanze psicotrope/stupefacenti di cui all’Allegato I del provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 (repertorio atti n. 99/CU).
Peraltro, ciò che rileva ai fini dell’obbligo di tali accertamenti è la sussistenza del rischio connesso all’utilizzo di sostanze psicotrope/stupefacenti, indipendentemente dalla frequenza di utilizzo delle attrezzature richiamate.
In merito all’applicabilità della citata Circolare n. 12 del 11.03.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro, si ritiene ragionevole sostenere quanto segue. Ai sensi di detta circolare, l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro non è ritenuta necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle medesime attrezzature. Non si ritiene che tale pronunciamento sia estendibile per analogia ai previsti controlli sanitari, non menzionati nella citata circolare ministeriale. Inoltre, nel caso specifico, l’attività del collaudatore è strettamente connessa all’utilizzo delle attrezzature medesime, determinando pertanto la non applicabilità della fattispecie descritta al caso specifico.

Data risposta: 13.11.2018


Fonte: rdv.box.com