Regione Sicilia
Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico Servizio 3
“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi Di Lavoro”

 

Prot./Servizio3/ n° 31976/12

Palermo li, 12 Aprile 2012


Al Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
Al Presidente della Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti c Conservatori della Sicilia
Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Regione Sicilia
Ai Presidenti degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Sicilia

e p.c. ai Direttori S.PRE.SA.L. delle AA.SS.PP della Regione Sicilia

LORO SEDI
 

Oggetto: Decorrenza dell’aggiornamento per RSPP e per ASPP esonerati ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla decorrenza dell’aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) c per gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), esonerati ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
A tal proposito si specifica che anche i suddetti soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che il mancato adempimento di tale obbligo determinerebbe la perdita dell’"operatività" del ruolo, recuperabile solo a seguito del completamento dell'aggiornamento,
Inoltre si precisa che - in analogia a quanto previsto nell’accordo sancito in Conferenza, Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 - per gli esonerati, dalla frequenza del modulo B, l’obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell’esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008» decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013,
Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nell’articolo 32, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tal caso costituisce riferimento, per l’individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui concludere l’aggiornamento, la data di conseguimento della, laurea.
Si specifica inoltre che relativamente alla durata degli aggiornamenti l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 stabilisce quanto segue:
- per gli ASPP l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO;
- per gli RSPP appartenenti ai raggruppamenti dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali, macrosettori;
-per gli RSPP appartenenti ai raggruppamenti dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari, a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori;
Rimane inteso che il modulo A ed il modulo C costituiscono credito formativo permanente, e pertanto non è previsto alcun aggiornamento.