Regione Abruzzo
Deliberazione 18 febbraio 2020, n. 90
D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 04/08/2009, n. 11 - Art. 2 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DCR n. 110/8 del 02/07/2018 - DGR n. 801 del 05/12/2014 - DGR n.03 del 02/01/2014. Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall‘Amianto. Approvazione.
B.U.R. 8 maggio 2020, n. 65 S.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali che si prefiggono di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini promuovendo la diffusione di buone pratiche ambientali da parte delle imprese e dei cittadini, nonché interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/ripristino ambientale di siti inquinati ed in particolare è impegnata a limitare il pericolo derivante dalla presenza dell’amianto (asbesto) sul territorio e nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che nel 1977 tutti i tipi d’amianto erano già classificati tra le sostanze nocive secondo il Centro internazionale di ricerca sul cancro delle Nazioni unite (CIRC); ma nonostante il fatto che il legame tra l’asbesto (amianto) e il rischio di cancro ai polmoni fosse già noto da tempo, soltanto negli anni ottanta i paesi europei prendono le prime misure di una certa importanza per controllare e circoscriverne l’uso. Tra i paesi dell’attuale Unione europea, la Danimarca è stato il primo a proibire, nel 1986, l’uso generalizzato di questo minerale, dopo che i primi passi in questo senso nel mondo erano stati compiuti dall’Islanda nel 1983 e un anno dopo dalla Norvegia;
DATO ATTO che l’Italia è stata fino alla fine degli anni ’80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto, in particolare di amianto crisotilo dopo l’ex Unione Sovietica e il maggiore della Comunità Europea, nonché uno dei maggiori utilizzatori ed a partire dal 1992 l’impiego dell’amianto è stato bandito nei nuovi manufatti, come successivamente c progressivamente è accaduto in numerosi altri Paesi e nell’intera Comunità Europea;
VISTA la Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro;
RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065 (INI);
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi Sull’Ambiente” (cd. “Direttiva VAS”), recepita dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008 n. L312;
VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);
VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: "Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti" (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);
VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modificala Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune diretti ve (CUCE n.L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, che detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell’estrazione, del l’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull’inquinamento da amianto;
VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto", che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di approvare il Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto;
CONSIDERATO che la L.R. 11/2009, prevede che la Regione Abruzzo approvi un PRA che definisca te azioni, gli strumenti e le risorse per perseguire in particolare i seguenti obiettivi generali:
1. la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;
2. la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto e/o materiali contenti amianto;
3. la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla presenza di amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
4. la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto e/o materiali contenenti amianto ed alla loro corretta gestione.
DATO ATTO che l’art. 10 della Legge n. 257/1992, stabiliva che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovevano adottare specifici Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
CONSIDERATO che i Piani regionali, in particolare, dovevano prevedere le rilevazioni sistematiche delle situazioni di pericolo quali il censimento delle imprese che avevano utilizzato amianto nelle attività produttive e delle imprese che avevano svolto attività di smaltimento e di bonifica di materiali contenenti amianto, il censimento degli edifici, con priorità per “gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti”, in cui tale materiale era presente in forma libera o in matrice friabile e il censimento dei siti estrattivi di pietre verdi che potevano contenere fibre di amianto;
DATO ATTO che con la DGR n. 801 del 05.12.2014 “Proposta di Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai futi della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, si è provveduto all’approvazione della proposta di Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’Amianto (di seguito: “PRA”).
CONSIDERATO che, il nostro Paese non si è ancora dotato di un Piano Nazionale Amianto, e sembra che si voglia procedere al più presto alla definizione di un quadro pianificatorio a livello nazionale, che comporterà conseguentemente l’adeguamento di tutti i piani regionali, la proposta di PRA di cui al presente provvedimento, intende rappresentare un “Piano di transizione” e si predispone come riferimento ad una nuova e prossima fase di aggiornamento della pianificazione di settore;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto'';
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, recante «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1. lettera fi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del Commercio e dell’Artigianato, 14 maggio 1996, recante; "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera fi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante “Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del Registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati ai sensi dell’art. 36. comma 3, del Decreto Legislativo n. 277 del 1991”;
VISTO il Decreto MATTM 18 marzo 2003, n. 101, recante “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 23
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”;
VISTO il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.); DATO ATTO che nell’ambito dei lavori della Conferenza Governativa sull’amianto del novembre 2012 è stata predisposta una proposta di “Piano Nazionale Amianto — Linee di Intervento per un 'azione coordinata delle Amministrazioni Statali e Territoriali", i cui obiettivi e azioni afferiscono a 3 macro-aree relative alla tutela della salute, alla tutela dell’ambiente e ad aspetti di sicurezza del lavoro e previdenziali delineando come obiettivo generale il miglioramento e la tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio rappresentato dall’esposizione ad amianto;
VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:
- la Parte II come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC", che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61 /CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell ’inquinamento";
- la Parte IV in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"',
VISTO il D.lgs. 152/06 e s.m.i. in particolare:
• art. 196 "Competenze delle Regioni”, nello specifico la lett. c) che attribuisce alla Regione il compito di provvedere ad elaborare, approvare ed aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
• art. 199 "Piani Regionali”, clic attribuisce alle Regioni, sentite le province e i comuni, la predisposizione, l’adozione e l’approvazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
VISTO il Decreto 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88);
VISTO il D.lgs. 13/01/2003, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM3 agosto 2005”; relativo all’ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per “rifiuti non pericolosi'',
VISTA la legge 28.12.2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali",
Giunta Regionale c'Abruzzo
VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti' e s.m.i., (B.U.R.A.T. n. 10 Straordinario del 21.12.2007);
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018, avente ad oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 199. co. 8 L.R. 19.12.2007, n. 45 a s.m.i. artt.9 11. co. 1 DGR n. 226 del 12/01/2016 DGR n. 440 del 11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";
VISTA la L.R. 02/08/2010, n. 36 “Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti contenenti amianto" (BURAT 13 agosto 2010, n. 10 Straordinario);
VISTA la L.R. 16/06/2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi' e s.m.i. (B.U.R.A.T.) n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa"), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di smaltimento;
VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (G.U. Serie generale n. 244 del 18/10/2016), convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
VISTO il D.L. 24/10/2019, n. 123 “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici', convertito con modifiche dalla legge 12/12/2019, n. 159;
RICHIAMATO il DPGR n. 7 del 20/06/2017 “Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione" e s.m.i.; che ha emanato disposizioni in materia di macerie e materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni di edifici interessati dagli eventi sismici 2016 - 2017 contenenti amianto;
CONSIDERATO che il PRA, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto, è stato predisposto tenuto conto:
- del Censimento eseguito, ai sensi dell’art. IO della legge 27/03/1992, n.257, dalla Regione Abruzzo, riportato nella DGR n.689 del 09.072007, nel corso del quale è stata esclusa l'esistenza sul territorio abruzzese di siti di categoria 3;
- della geo-referenziazione eseguita per tutti i siti censiti su orto-fotocartografia a scala 1:10.000, con conseguente archiviazione dei dati ad essi correlati nel SIT, aggiornabile in tempo reale con ulteriori dati;
- della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto eseguita ai sensi dell’art. 20 della legge23/03/2001, n.93 e del D.M. 18marzo 2003 n. 101 riportati nell’Allegato B alla DGR n. 689 del 09.07.2007;
- dell’entrata in vigore della normativa che ha modificato le procedure relative alle attività di gestione dei rifiuti, delle discariche, nonché le attività afferenti all'operatività delle ditte coinvolte nella gestione dell'amianto;
- delle procedure messe in atto dagli Enti preposti alla vigilanza e/o controllo per l'assolvimento degli adempimenti di competenza di cui alla DGR n. 101 dell’11/02/2013;
CONSIDERATO che il PRA rappresenta lo strumento con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi ambientali e salutari collegati alla presenza di amianto sul territorio c per consentire l’omogeneizzazione e l’armonizzazione delle attività di controllo già avviate dagli Enti preposti;
RITENUTO che il PRA, si configura come un piano a sé ma è strettamente correlato al Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR), approvato con Delibera de) Consiglio Regionale n. 110/8 del 02.07.2018, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dei “criteri localizzativi” per la realizzazione degli impianti per rifiuti pericolosi e non pericolosi;
DATO ATTO che la proposta di Piano, rientra tra i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., la stessa è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
RICHIAMATA la DGR n. 03 del 02/01/2014 avente per oggetto: “Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VA.S. del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dal pericoli derivanti dall’Amianto", zona la quale è stata avviate la procedimi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRA, autorizzando l’ex Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Territorio, Ambiente, Energia a definire nel dettaglio, d’intesa con il Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR), la procedura di VAS del PRA ed i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase preliminare di redazione del Rapporto Ambientale, come disciplinata dall’art. 13 e ss. del Digs. 152/06 e s.m.i.;
RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPC n. 115 dell’11/10/2016 “Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VA.S. del Piano della Regione Abruzzo di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto”, con la quale sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura di V.A.S. del PRA della Regione Abruzzo;
DATO ATTO che il SGR con nota prot. n. 14249 del 18/05/2018 ha trasmesso il “Rapporto preliminare’’ ex art. 13, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (Rapporto di Scoping), ai soggetti con competenza ambientale - SCA);
CONSIDERATO che degli esiti della consultazione dei soggetti con competenza ambientale (SCA) e del materiale presentato è stata data anche evidenza pubblica sul sito della regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/svstem/fdes/rifiuti/amianto/piano-protezione ambiente/Workshop Abruzzoliberodallamianto.zip
CONSIDERATO che con nota prot.n. 142492 del 18/05/2018, il SGR ha provveduto ad inviare al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo - DPC002, il “Rapporto preliminare’’ del PRA, al fine di redigere il “Rapporto Ambientale”, ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTO il “Rapporto Ambientale" relativo al PRA, inviato dal Servizio Valutazioni Ambientali con nota e-mail del 23 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il “Rapporto Ambientale" contiene una serie di osservazioni e prescrizioni che sono state recepite nel documento di PRA di cui all’Allegato A, come:
- definizione delle modalità e dei soggetti deputati a completare il censimento della presenza di materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile, l’amianto presente nei casi di cui all'art. 9 della proposta di PRA, nonché di presenza di amianto in siti contaminati;
- quantificare in modo puntuale l’attuale e potenziale domanda di smaltimento degli R.C.A. correlata alla capacità residua del sistema impiantistico regionale di cui all’Allegato 3 della proposta di PRA (e alla costruzione di scenari ed alternative relativi ad altre opzioni da prevedere);
- aggiornamento dell’elenco degli impianti in esercizio con indicazione delle volumetrie residue, ivi comprese le richieste di autorizzazione di nuovi impianti con procedimenti attivati;
- stimare le risorse necessarie per le priorità di intervento;
- prevedere una ridefinizione del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza delle ASL, con l’ARTA, in qualità di organo di supporto tecnico analitico.
RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali di settore:
• DGR n. 689 del 09/01/2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei sili della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;
• DGR n. 258 del 19/03/2007 “Dlgs. 13/01/2003 n. 36 - D.M 3/08/2005 e s.m.i. -L.R. 28/04/2000, n. 83 e s.m.i. - Direttive in materia di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti costituiti da materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;
• DGR n. 101 dell’11/02/2013“Legge 27.03.1992, n. 257-D.lgs. 09.04.2008, n. 81-L.R. 04.08.2009. n. 11.
- Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida”;
RICHIAMATE altresì:
- DGR n. 211 del 04.05.2009 “Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 367 del 24.04.2008”;
- Circolare del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 22081/DR4 del 07.12.2009;
- DGR n. 347 del 03.05.2010: “Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - D.G.R. n. 689 del 9.07.2007- DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009";
- DGR n. 657 del 30.08.2010 “Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 347 del 3.05.2010 avente ad oggetto: "Legge 27.03.1992, n. 257 - L.R. 4.08.2009, n. 11 - DGR n. 689 del 9.07.2007 - DGR n. 211 del 4.05.2009. Programma per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. Disposizioni attuative, modifiche ed integrazioni alle DGR n. 689 del 9.07.2007 e DGR n. 211 del 4.05.2009. " Presa d'atto dell'ordinanza n. 274/2010 del TAR Abruzzo del 29 luglio 2010”;
- DGR n. 892 del 17.12.2012: “DGR n. 347 del 03.05.2010 e s.m.i. - Modifiche agli Allegati 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini';
- DGR n. 394/P del 27.05.2013, di aggiornamento del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale per il periodo 2013-2015, aumenta ulteriormente la dotazione finanziaria dell’intervento permettendo il finanziamento di ulteriori n. 75 interventi, dell’elenco dei siti contenuti in «Amianto Map», per una superficie totale stimata pari a circa 14.200 mq;
- DGR n. 228 del 31.03.2014 “Modifiche agliAllegati4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, alla DGR n. 347del 03.05.2010 così come rettificate dalla DGR n.892 del 17.12.2012. Riutilizzo economie e riapertura termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini”;
- DGR n. 453 del 12.07.2016“Modifiche agli Allegati 4, 4.2 e 4.3 alla DGR n. 228 del 31.03.2014. Riutilizzo economie e riapertura dei termini temporali del bando pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di amianto”;
- DGR n. 46 del 02.02.2018 “Dlgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i. - Legge 27/03/1992, n.257 - L.R. 19/12/2007, n.45 e s.m.i. -L.R. 04/08/2009, n.ll - Progetto sperimentale per la realizzazione di teconologie innovative per il trattamento e recupero di materiali contenenti amianto (MCA). Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Abruzzo. RES.GEA Srl Spin OFF Università "G. D'Annunzio " Chieti VERAM Srl ed ECO.LAN Spa”.
PRESO ATTO che il documento relativo al PRA elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, Ufficio Piani e Programmi, in collaborazione con i competenti Servizi del Dipartimento Sanità - DPF, ha recepito le osservazioni e le prescrizioni contenute nel "Rapporto ambientale”, elaborato dal Servizio Valutazioni Ambientali, apportando pertanto gli aggiornamenti necessari rispetto al testo inviato inizialmente con nota prot.n. 142492 del 18/05/2018, agli atti del SGR;
RITENUTO pertanto, che il documento finale aggiornato del PRA risulta come di seguito articolato:
- Allegato A - "Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”',
- Allegato 1 - Normativa di settore;
- Allegato 2 - Elenco delle imprese di settore;
- Allegato 3 - Sistema impiantistico regionale;
- Allegato 4 - DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei sili della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;
- Allegato 5 - DGR n. 101 dell’ 11.02.201 3 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n.ll. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida”;
- Allegato 6 - Formazione;
- Rapporto Ambientale.
RITENUTO di approvare il “Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica” (di seguito: “PRA”), ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’Amianto della Regione Abruzzo, di cui agli Allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, sopra richiamati, in coerenza con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel “Rapporto Ambientale” e la cui realizzazione richiede un approccio integrato fra i settori Ambiente, Salute e Lavoro sia a livello istituzionale che a livello di professionalità messe in campo, con il coinvolgimento dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati;
RILEVATO di istituire:
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, una “Cabina di Regia", con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del Piano di settore, o che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da Rappresentanti degli Assessorati all’urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti; alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità; Rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Abruzzo, dell’UPI, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni ambientaliste e dei Consumatori,.. etc., dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti;
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, un “Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento” che potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diverse professionalità, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo),.. etc., che avranno il compito di supportare, sul piano tecnico-scientifico e operativo, la realizzazione del Piano, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti sia del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati;
RITENUTO di supportare l’azione del PRA con risorse finanziarie nazionali e regionali;
VISTA la Delibera CIPE n. 11/2018-Addendum al Piano Operativo Ambiente “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”;
DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Territorio - Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto al settore dei “Rifiuti”;
VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;
VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”’,
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;
A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti:
1. di PRENDERE ATTO del percorso tecnico-amministrativo svolto dal Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Piani e Programmi, in collaborazione con altri Servizi regionali coinvolti, per elaborare e redigere il Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica (PRA);
Giunta Regionale d'Abruzzo
2. di APPROVARE ai sensi dell’art. 10 della legge 27/03/1992, n. 257 e dell’art. 2 della L.R. 11/2009, il “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica”, ne\ documento finale aggiornato a seguito del Rapporto Ambientale (RA), con il quale la Regione Abruzzo contribuisce a mettere a regime, per quanto di propria competenza, le azioni in materia di rischi sanitari e ambientali collegati alla presenza di amianto sul territorio e per consentire l’omogeneizzazione e l’armonizzazione delle attività di controllo già avviate, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato A - “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
- Allegato 1 - Normativa di settore;
- Allegato 2 - Elenco delle imprese di settore;
- Allegato 3 - Sistema impiantistico regionale;
- Allegato 4 - DGR n. 689 del 09.07.2007 «Linee guida per la realizzazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" e del "Sistema Informativo Territoriale per la mappatura dei sili della Regione Abruzzo con presenza di amianto" denominato "Amianto map"»;
- Allegato 5 - DGR n. 101 dell' 1 1.02.2013 “Legge 27.03.1992, n. 257 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n.ll. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto - Approvazione linee guida”;
- Allegato 6 - Formazione;
- Rapporto Ambientale.
3. di INCARICARE il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente o suo delegato, sentito l’Assessore al settore, affinché provveda ad istituire:
• entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, una “Cabina di Regia”, con funzioni di indirizzo e monitoraggio dell’applicazione del Piano di settore, o che ne permetta la realizzazione e lo sviluppo nel tempo, anche in relazione alle mutate condizioni di contesto e alle esigenze della popolazione, composta da composta da Rappresentanti degli Assessorati all’urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti; alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità; Rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) Abruzzo, dell’UPI, delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni ambientaliste e dei Consumatori,.. etc., dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti;
• entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, un “Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento” che potrà avvalersi di Gruppi di Lavoro tematici, composti da esperti di diverse professionalità, delle Aziende Sanitarie della Regione, dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA Abruzzo),.. etc., che avranno il compito di supportare, sul piano tecnico scientifico e operativo, la realizzazione del Piano, dando atto che non è previsto alcun compenso per i componenti sia del Gruppo Tecnico Regionale di coordinamento che dei Gruppi di Lavoro tematici sopra citati;
4. - di PROVVEDERE a supportare l’azione del “Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", con risorse finanziarie derivanti da programmi nazionali e regionali, che verranno impegnate con successivi atti dirigenziali;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario;
6. di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti ad adottare, per quanto di competenza, i successivi atti conseguenziali e connessi all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
7. di INVIARE il presente provvedimento alla segreteria di Giunta regionale perché provveda a far esaminare ed approvare, ai sensi dell'alt 2 della L.R. 11/2009, il presente provvedimento;
8. di COMUNICARE il presente provvedimento comprensivo degli Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al MATTIVI - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio c del Mare, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità - DPF, alle ASL abruzzesi, all’ARTA Abruzzo - Direzione Generale di Pescara;
9. di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento, compreso gli Allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Allegato