Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 1 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Cna Federmoda, Anpec, Aspel, Ass. Sarti, Confartigianato Federazione Nazionale della Moda e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Calzature, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 7 - Tessile abbigliamento.
Art. 5 - Calzature.
Art. 5 - Pelle cuoio.
Parte Generale - Decorrenza e durata.
Art. 26 - Tessile Abbigliamento.
Art. 20 - Calzature.
Art. 22 - Pelle - Cuoio.
Parte Generale - Contratto a termine.
Art. 27 - Tessile Abbigliamento.
Art. 22 - Calzature.
Art. 26 - Pelle-Cuoio.
Parte Generale - Periodo di prova.
Nuova "Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee e tagliatori su segnato" (Tessile-abbigliamento)
Art. 31 - Tessile Abbigliamento.
Art. 25 - Calzature.
Art. 30 - Pelle Cuoio.
Art. 31 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario.

Art. 32 - Tessile abbigliamento.
• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 33 bis - Tessile Abbigliamento.
Art. 29 bis - Calzature.
Art. 32 - Pelle-Cuoio.
Parte Generale - Banca ore.
Art. 35 - Tessile Abbigliamento.
Art. 29 - Calzature.
Art. 32 - Pelle Cuoio.
Parte Generale - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 36 - Tessile abbigliamento.
Art. 26 - Calzature.
Art. 33 - Pelle Cuoio.
Regime di orario a tempo parziale
Art. 38 - Tessile Abbigliamento.
Art. 36 - Calzature.
Art. 40 - Pelle-Cuoio.
Parte Generale - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 40 - Tessile Abbigliamento.
 Parte Generale - Corresponsione della retribuzione.
Art. 45 - Tessile Abbigliamento.
Art. 23 - Calzature.
Art. 27 - Pelle Cuoio.
Parte Generale - Inquadramento unico dei lavoratori.
Art. 47 - Tessile Abbigliamento.
Art. 43 - Calzature.
Parte Generale - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 48 - Tessile Abbigliamento.
Parte Generale - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 49 - Tessile abbigliamento.
Art. 30 - Calzature.
Parte Generale - Recuperi.
Art. 52 - Tessile abbigliamento.
Art. 47 - Calzature.
Parte Generale - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 53 - Tessile abbigliamento.
Art. 48 - Calzature.
Parte Generale - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 16 - Tessile abbigliamento operai.
Art. 74 - Pelle e cuoio.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 66 - Tessile Abbigliamento.
Parte Generale - Norme per il licenziamento.
Art. 2 - Tessile Abbigliamento.
Art. 31 - Calzature.
Art. 35 - Pelle Cuoio.
Parte Operai - Inizio e fine del lavoro.
Art. 5 - Tessile Abbigliamento.
Parte Intermedi - Trattamento economico di malattia.
Art. 7 - Tessile Abbigliamento.
Parte Impiegati - Trattamento economico di malattia.
Tabelle retributive.
Aumenti contrattuali e relative decorrenze
Una tantum
Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
Protocollo per lo sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al Sud.
Emersione del lavoro nero e sommerso
Politiche delle parti per accrescere l'occupazione e la competitività.
Protocollo n. ___ - Casistica malattia nei casi di Cig e Cigs

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria tessile-abbigliamento calzature pelle e cuoio 1 giugno 2000

Cna Federmoda, Anpec, Aspel, Ass. Sarti, Confartigianato Federazione Nazionale della Moda; Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil

Art. 31 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario.

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali e di 8 ore giornaliere di norma distribuite sui primi 5 giorni della settimana. Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo. Pertanto per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoro - di:
- altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando settimane con orario diverso.
Tali specifici schemi d'orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordati dalle parti a livello aziendale.

Art. 32 - Tessile abbigliamento.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Federmoda-Cna, Federazione Moda Confartigianato, Filta-Filtea-Uilta riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni d'intensità produttiva nell'anno, si darà luogo a regimi diversi d'orario settimanale che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minore prestazione nei periodi d'inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime d'orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1) esecuzione di campionari;
2) puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3) adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4) esecuzione di commesse straordinarie;
5) superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza di lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità del ricorso alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile, che comunque non potrà determinare una prestazione individuale complessivamente superiore alle 48 ore settimanali, per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza l'incontro tra la Direzione aziendale e la RSU per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra avverrà di norma entro 5 giorni dalla comunicazione.
Qualora, a livello aziendale non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive Organizzazioni per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Allo scadere del 5° giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa.
Le ore in questo modo oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 96 ore annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati del 17% per le prime 48 ore di supero, del 20% per le successive.
[…]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensative.
Opportune deroghe saranno concesse ai lavoratori che, a causa di comprovate e documentabili necessità, non possono effettuare il programmato regime di flessibilità, ferma restando la possibilità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati anche ricorrendo alla mobilità interna.
[…]
Dichiarazione a verbale 1
Con l'articolo di cui sopra, le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti si danno atto che l'istituto della flessibilità di cui al presente articolo attua una delle fattispecie d'orario multiperiodale ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.8.99 (GU n. 186 SG del 10.8.99).

Parte Generale - Banca ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni previste dal CCNL che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro gennaio di ciascun anno e per iscritto, la sua volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai 2 commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività del presente contratto.
Sono escluse da tali disposizioni le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o che le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
Disposizioni per la stesura - in sede di stesura del testo del CCNL verrà abrogato il riferimento alla fruizione individuale di 3 giornate di permesso ex festività o per riduzione d'orario contenuto nell'ultimo comma dell'art. 11, parte Generale.
Dovranno essere inoltre armonizzate le disposizioni riguardanti i giorni festivi - riposo settimanale.

Parte Generale - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Nuovo comma:
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 - Durata della prestazione - del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni. Durante detto periodo verranno utilizzati tutti gli strumenti contrattuali per far fronte a tale situazione.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle Associazioni territoriali di categoria stipulanti il presente CCNL; la consultazione effettuata è conclusa entro 7 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.

Parte Generale - Inquadramento unico dei lavoratori.
Viene istituita una "Commissione paritetica per l'inquadramento", con lo scopo di rivedere gli inquadramenti previsti dal CCNL e che dovrà terminare i propri lavori entro il 31.12.01.
Le parti stipulanti il presente contratto s'incontreranno al termine dei lavori della Commissione per una verifica relativa ai risultati conseguiti.
In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale conclusioni del rapporto della Commissione con l'obiettivo di:
1) predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle realtà produttive e organizzative dei comparti;
2) fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
Le parti sempre al fine di agevolare la complessiva operazione di aggiornamento e modernizzazione dell'inquadramento condotta dalla Commissione, concordano di istituire livelli intermedi tra il 2° e il 3° e tra il 3° e il 4° livello.
I criteri e le modalità di riconoscimenti di tali livelli saranno definiti dalla Commissione.
Tali livelli e i relativi trattamenti retributivi, individuati dalle stesse parti nazionali, saranno definiti in sede di rinnovo della parte economica del presente contratto. In tale contesto saranno computati i costi conseguenti.
L'entrata in vigore del nuovo inquadramento comporterà l'automatica sostituzione di quanto previsto al punto 3), art. 44, parte Generale del vigente contratto (indennità per pluralità di mansioni).

Parte Generale - Recuperi.
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate, ove l'azienda ne ravvisi la necessità, a regime normale, previa definizione congiunta, con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
[…]

Parte Generale - Norme per il licenziamento.
Primi 2 commi invariati
B) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizi o all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, fatta eccezione per l'ipotesi di pericolo grave e immediato che non possa essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
Resto invariato.