Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 2002
Validità: 01.07.2002 - 30.06.2006
Parti: Assopiastrelle e Filcea-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil e Ugl Chimici*
Settori: Chimici, Piastrelle, Industria
Fonte: FILCEM-CGIL
Note:* Ugl Chimici firma in separata sede

Sommario:

Parti stipulanti
Premessa
Capitolo I
Parte I Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

Osservatorio nazionale
Ambiente e sicurezza.
Formazione.
Mercato del lavoro.
Gruppi industriali e imprese con più di 150 dipendenti.
Parte II - Appalti e decentramenti produttivi
Parte III - Organizzazione del lavoro
Parte IV - Contratti a termine

• Contratto a tempo determinato.
• Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• Normative comuni.
Parte V - Lavoro a tempo parziale
Parte VI - Occupazione e orario
Parte VII - Disabili
Parte VIII - Formazione

• Premessa.
• 1.1. Formazione continua.
• 1.2. Patto formativo.
• 2.1. Formazione individuale.
• 2.2. Congedi per formazione.
• 3.1. Formazione e addestramento professionale.
Parte IX - Previdenza complementare
• Normativa generale.
• Contribuzioni.
• Permessi per i componenti dell'Assemblea.
• Dichiarazione delle parti stipulanti.
Parte X - Telelavoro
Capitolo II - Struttura e normative generali
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto.
Art. 2 - Sviluppo sostenibile - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
• Premessa - Sviluppo sostenibile.
• Sicurezza.
◦ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

◦ Formazione e aggiornamento.
◦ Competenze.
◦ Attività specifiche.
◦ Sicurezza negli appalti.
◦ Anagrafe nazionale.
• Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 3 - Regolamento interno.
Art. 4 - Mense aziendali.
Art. 5 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio.
Art. 6 - Premio aziendale di produttività ed efficienza.
Art. 7 - Apprendistato.
• Apprendistato.

• Periodo di prova.
• Durata dell'apprendistato.
• Formazione degli apprendisti.
• Trattamento retributivo.
• Ferie.
• Trattamento economico per malattia professionale e infortunio sul lavoro.
• Raggiungimento della qualifica.
Art. 8 - Relazioni sindacali.
Art. 9 - Disposizioni finali.
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 11 - Decorrenza e durata.
Capitolo III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 13 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 15 - Assemblee.
Art. 16 - Patronati.
Art. 17 - Affissioni.
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali - Distribuzione del contratto.
Capitolo IV - Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione.
Art. 20 - Periodo di prova.
Art. 21 - Orario di lavoro.
Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo.
Art. 24 - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni.
Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
• Protocollo di chiarimento.
• Trattamento dei minori in addestramento.
Art. 27 - Mutamento di mansioni.
Art. 28 - Cumulo di mansioni.
Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi.
Art. 31 - Assenze.
Art. 32 - Permessi.
Art. 33 - Aspettativa.
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 35 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 36 - Ferie.
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 38 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art. 39 - Trattamento in caso di maternità.
Art. 40 - Congedo matrimoniale.
Art. 41 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 42 - Trasferte.
Art. 43 - Trasferimenti.
Art. 44 - Gratifica feriale.
Art. 45 - Tredicesima mensilità.
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 47 - Trattamento diplomati e laureati.
Art. 48 - Norme di comportamento.
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 52 - Indennità in caso di morte.
Art. 53 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 54 - Trasferimento - Cessione - Trasformazione - Cessazione e fallimento di azienda.
Art. 55 - Indennità di trasporto.
Capitolo V
Normative speciali operai

Art. 56 - Riposo settimanale.
Art. 57 - Abiti da lavoro.
Normative speciali impiegati
Art. 58 - Riposo settimanale.
Art. 59 - Indennità maneggio denaro e cauzione.
Art. 60 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive.
Capitolo VI - Classificazione e retribuzione
Premessa all'art. 61.
Art. 61 - Classificazione del personale.
• Sistema classificatorio
Art. 62 - Retribuzione oraria.
Art. 63 - Definizione delle voci retributive.
Art. 64 - Minimi e indennità di posizione organizzativa.
• Tabella A
• Tabella B
Art. 65 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 67 - Pagamento della retribuzione.
Linee guida per la formazione degli apprendisti
Linee guida per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Appendici
Verbale di accordo del 24 novembre 1995 - Lavoratori assunti con CFL
Verbale di accordo del 14 dicembre 1995 - Premio aziendale di produttività ed efficienza art. 6, CCNL 12 ottobre 1994.
• Allegato 1.
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), G.U. 27.5.70 n. 131;
Legge 29.12.90 n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), art. 47 (Trasferimenti di azienda);
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), G.U. 31.5.82 n. 147);
DL 19.9.94 n. 626 (Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), G.U. 12.11.94 n. 265;
Legge 22.2.00 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), G.U. 13.3.00 n. 60.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari 19 dicembre 2002

Parti stipulanti
Addi 19 dicembre 2002 in Roma, tra Associazione nazionale dei produttori dl piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (Assopiastrelle), […] assistita dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: la Filcea-Cgil […], con l’assistenza del Segretario Generale Filcea-Cgil […] e del Segretario Generale della Cgil […]; la Femca-Cisl […] e con l’assistenza del Segretario Generale della Cisl […]; la Uilcem- Uil […] assistiti dal Segretario Generale della Uil […]; con la partecipazione della Delegazione Trattante Unitaria eletta in Bologna il giorno 8 maggio 2002 dall’Assemblea Nazionale dei Delegati;

e la Federazione Nazionale Ugl Chimici […] con l'assistenza del Responsabile delle Politiche sindacali […] e del Segretario generale Ugl […]

è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - nell’assumere come proprio lo spirito del protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 - ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali.
In particolare, la definizione degli assetti contrattuali viene stabilita, in attuazione di quanto previsto dal richiamato protocollo del luglio 1993 successivamente confermato nel patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 ed in coerenza con obiettivi di competitività delle imprese e di promozione e valorizzazione delle risorse umane, nei termini seguenti:
- la contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro, negli ambiti ed in conformità ai criteri ed alle procedure espressamente indicati;
- la contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
- le parti si richiamano anche alle disposizioni dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in materia di RSU per quanto concerne il corretto esercizio della contrattazione aziendale.

Capitolo I
Parte I Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale

Nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l’azione dei lavoratori e delle Aziende, Assopiastrelle e Filcea-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil (Fulc) convengono di consolidare e sviluppare l’attività dell’Osservatorio nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le parti.
L’Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione e comunque normalmente con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore ceramico, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolti dalle parti all’interno dell’Osservatorio nazionale potranno essere di orientamento per l’attività di competenza delle parti stesse.
Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale di settore sono costituite le seguenti sezioni:

Ambiente e sicurezza.
Avrà il compito di:
- promuovere presso le Autorità competenti iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile e a superare eventuali ostacoli amministrativi;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia ambientale e della sicurezza;
- migliorare l'azione di orientamento di imprese, RLS e lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico, problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza. Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- costituire una anagrafe delle RLS sulla base delle comunicazioni delle imprese inerenti le relative elezioni e scadenze;
- definire specifiche linee guida sui criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza degli appalti;
- aggiornare - alla luce dell'esperienza realizzata e delle innovazioni normative intervenute - le linee guida per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neoassunti, anche, in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale, predisponendo apposite linee guida e orientando opportunamente le imprese e i lavoratori;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai RLS attraverso una apposita anagrafe aggiornata degli stessi, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutarne la congruità e la corrispondenza con le linee guida predisposte dall'Osservatorio;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, nonché quelle relative alle situazioni di rischio concernenti agenti chimici non previsti dalle competenti autorità nazionali e/o comunitarie, e dalle tabelle ACGIH, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive comunitarie individuando, se del caso iniziative di carattere applicativo;
- esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali;
- verificare la corretta applicazione del D.lgs. 2.2.02 n. 25 con particolare riferimento alla disciplina del rischio moderato previsto dalla normativa italiana ed europea.
Copia delle tabelle (TLV) aggiornate sarà consultabile sul sito internet di Assopiastrelle.

Formazione.
Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane, favorendo l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'innovazione tecnologica e organizzativa in atto e di favorire lo sviluppo della cultura di impresa.
In particolare avrà il compito di:
- verificare le esigenze formative del settore;
- promuovere progetti formativi congiunti a livello nazionale;
- promuovere la realizzazione di progetti formativi per i giovani, le donne e gli stranieri e per il delegato sociale;
- monitorare le possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti.
Ciò con particolare riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani e delle infrastrutture;
- valutare le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- verificare le indicazioni sui principali indirizzi della ricerca, le spese complessive realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti.

Mercato del lavoro.
Relativamente alle problematiche del mercato del lavoro, l'obiettivo principale è quello di rendere i diversi strumenti utilizzabili il più possibile funzionali e adeguati per fornire risposte coerenti e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
In particolare sarà oggetto di confronto congiunto delle Parti:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive, gli indirizzi di politica commerciale, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive con particolare riferimento alle aree di crisi;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
- l'andamento della contrattazione aziendale;
- le problematiche relative all'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale anche in rapporto al contesto della competitività internazionale, le eventuali sperimentazioni a livello aziendale, l'attuazione della normativa contrattuale in argomento;
- l'andamento, sulla base delle più significative esperienze aziendali, degli orari di fatto - disaggregati per donne, uomini impiegati e operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestato oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG - al fine di predisporre analisi e di suggerire proposte relativamente ai regimi e alle quantità di lavoro, con particolare attenzione al lavoro a ciclo continuo e avendo come punto di riferimento il quadro della situazione internazionale;
- le novità legislative nazionali e comunitarie che hanno riflesso sul settore;
- l'andamento annuale della retribuzione di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi;
- l'andamento dell'occupazione nei settori e in particolare di quella giovanile, il grado di utilizzazione dei CFL, dei contratti speciali e del part-time per monitorare il ricorso ai rapporti di lavoro speciali, con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, a contratti di inserimento lavorativo e a contratti a tempo parziale, esaminando i dati raccolti;
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale europeo, con riferimento anche al tema della rappresentanza; in particolare sarà verificato lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia di Comitati aziendali europei;
- il monitoraggio della effettiva disponibilità di manodopera qualificata;
- la valutazione di eventuali problematiche relative all'applicazione del conto ore;
- l'approfondimento delle tematiche inerenti le molestie sessuali e al mobbing al fine di definire linee guida in materia;
- la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili;
- la presenza di lavoratori immigrati e la loro integrazione sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la miglior realizzazione delle pari opportunità.
Il Comitato misto individuerà azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali;
- la possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
Le parti s'impegnano ad istituire un'apposita Commissione che, nell'ambito di quanto previsto al primo comma dell'art. 61, verificherà l'opportunità di individuare nuove figure professionali da affiancare a quelle già previste.
L'Osservatorio nazionale si riunirà almeno una volta all'anno con modalità e tempi congiuntamente stabiliti dalle parti.
Qualora le problematiche suindicate dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate, tali problematiche, di comune accordo, formeranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, con l'intervento delle strutture territoriali delle OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Assopiastrelle e Fulc nazionale, in relazione alla concentrazione del settore delle piastrelle di ceramica, convengono di articolare l'Osservatorio nazionale su base regionale limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, unitamente alle strutture regionali.
In tale sede saranno oggetto di confronto:
- le tematiche della sicurezza, dell'ecologia e anche delle infrastrutture con riferimento ai rapporti con le istituzioni regionali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggiore accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali;
- la diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.

Gruppi industriali e imprese con più di 150 dipendenti.
Per gruppi industriali s'intende un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'industria delle piastrelle in ceramica e dei materiali refrattari, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale. Le Aziende con più di 150 dipendenti e i gruppi industriali porteranno annualmente a conoscenza della RSU:
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alla necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze delle informazioni saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, l'indicazione dei principali indirizzi della ricerca stessa nonché il numero degli addetti;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro posti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni produttive che abbiano significative ricadute occupazionali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale di lavoratori eventualmente interessati, promuovendo l'utilizzazione di corsi anche tramite le Regioni;
- l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
- il numero e la finalizzazione dei CFL;
- il numero dei contratti part-time e speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- il numero dei distacchi e dei comandi;
- la natura e le caratteristiche delle attività conferite in appalto, nonché il numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e della RSU.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.
Durante il corso dell'informativa annuale, le società di capitale con obbligo per legge di deposito del bilancio consegneranno a richiesta copia dello stesso, approvato dall'assemblea dei soci e depositato.
Nelle imprese che ne abbiano le caratteristiche verranno avviate le procedure per la costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE).
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 150 le informazioni di cui sopra verranno fornite annualmente per iscritto alla Filcea-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil e alla RSU tramite l'Associazione territoriale competente.

Parte II - Appalti e decentramenti produttivi
Le aziende informeranno, annualmente, le RSU:
- sul quadro generale, natura e caratteristiche delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio;
- sul numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'azienda;
- sugli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare, in base alle clausole dei contratti di appalto, a termini di legge, in special modo in materia di sicurezza e di modalità di effettuazione della prestazione lavorativa.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi d'intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70 n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
Le norme di cui alla presente Parte si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori.

Parte III - Organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti, dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle leggi di parità nn. 903/77 e 125/91 e del D.lgs. n. 151/01, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Chiarimento a verbale.
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al lavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, ove realizzate, in caso di esito positivo, verranno individuati i livelli di appartenenza.

Parte IV - Contratti a termine
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
È disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196.
[…]

Normative comuni.
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi del ricorso, la durata prevista e l'inquadramento.
Per il lavoro interinale, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'impresa fornisce agli stessi destinatari di cui sopra, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari della formazione e dell'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
[…]
Dichiarazione delle parti stipulanti.
In merito alla delega legislativa relativa alla definizione delle mansioni pericolose per le quali deve essere prevista la impossibilità di stipulare il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, le parti, fatte salve situazioni eccezionali che saranno oggetto d'esame congiunto tra RLS e RSPP a livello aziendale, definiranno la relativa normativa entro il 31.12.03.

Parte VII - Disabili
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 68/99 e nn. 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
In particolare le aziende s'impegnano a rimuovere, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di produzione e sicurezza, le barriere architettoniche che possano essere di ostacolo all'accesso alle strutture produttive da parte di dipendenti disabili con difficoltà motorie.
Per quanto concerne i permessi riguardanti i minori con handicap di accertata gravità, si fa riferimento all'art. 33, legge 5.2.92 n. 104 come modificato dall'art. 2, comma 3 ter, legge n. 423/93 e alla legge n. 53/00, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Si riconosce che è comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo dei settori nel più ampio contesto dell'economia nazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e della efficienza produttiva.

Parte VIII - Formazione
Premessa.

Le Parti, in applicazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle Parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.

1.1. Formazione continua.
Appositi piani di formazione continua possono essere realizzati attraverso:
- iniziative promosse da accordi a livello nazionale o territoriale mirate ad agevolare la realizzazione di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese;
- azioni concordate a livello aziendale a seguito di rilevazioni sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali.
I piani di formazione continua, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere:
- le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l'attività lavorativa nel caso di coincidenza con l'orario di lavoro;
- l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previsione aziendale, non potrà superare il 5% dell'organico (3% per le PMI con un numero di dipendenti fino a 100);
- l'utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche in misura non inferiore al 50% dei costi complessivi degli interventi da realizzare;
- la partecipazione paritetica dei lavoratori ai costi di frequenza residui attraverso l'utilizzazione delle ore di cui al comma 9, art. 21 e, in caso di insufficienza, attraverso l'utilizzazione di permessi o riposi a vario titolo spettanti fino alla concorrenza.

1.2. Patto formativo.
Le imprese forniranno ai lavoratori a tempo indeterminato la documentazione informativa predisposta dall'Osservatorio concernente la formazione continua, ivi compreso il Patto formativo.
Le imprese che, alla luce anche delle compatibilità tecniche e organizzative, ritenessero di impegnarsi nel programma di attuazione del Patto formativo, utilizzeranno lo schema previsto nella documentazione di cui sopra, sottoponendo al singolo lavoratore una proposta di Patto.
Il Patto formativo dovrà prevedere:
(a) la proposta avanzata dall'impresa al lavoratore di farlo partecipare ad iniziative di formazione continua di cui al paragrafo 1;
(b) l'impegno formale del lavoratore a partecipare ad iniziative anche attraverso:
- eventuali modifiche dell'orario di lavoro finalizzate a rendere compatibile con la prestazione lavorativa la partecipazione all'attività formativa;
- la messa a disposizione di riposi spettanti per conto ore, permessi o altri istituti contrattuali e/o di tempo extra-lavoro, entro i limiti previsti al richiamato paragrafo 1.
Il Patto formativo sarà operativo e determinerà l'attuazione degli impegni, a seguito della sottoscrizione da parte del lavoratore. Al termine del periodo formativo, l'azienda provvederà al rilascio di apposita certificazione attestante l'avvenuta partecipazione alle iniziative di formazione.

2.1. Formazione individuale.
Il diritto allo studio e alla formazione è riconosciuto a tutti i lavoratori con modalità di esercizio concreto del diritto stesso analiticamente disciplinate dall'art. 5 del presente CCNL.

3.1. Formazione e addestramento professionale.
Le parti riconoscono l'utilità della formazione e addestramento professionale come strumento per l'arricchimento professionale dei lavoratori, in relazione alle innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto e allo sviluppo della cultura d'impresa.
L'impresa e la RSU, assistite dalle rispettive strutture, esaminano i concreti fabbisogni formativi dei lavoratori, le corrispondenti azioni possibili, le priorità e le modalità di realizzazione delle iniziative di formazione di cui al comma successivo.
Le imprese, le RSU e i lavoratori sono impegnati nella realizzazione di iniziative formative nell'ambito degli indirizzi formulati dall'Osservatorio nazionale in materia di:
- aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura d'impresa;
- opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalla innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obbiettivi di qualità e dal mercato.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che il complesso della normativa della presente parte VIII è stata convenuta anche nell'ambito delle deleghe previste dagli artt. 5 e 6, legge n. 53/00.

Parte X - Telelavoro
Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Esso è da prendere in considerazione quale modalità innovativa della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa, unitamente alle esigenze dei dipendenti.
Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa.
[…]
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate.
Fermo restando la durata della prestazione prevista dall'art. 21, comma 1 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente.
Ai dipendenti telelavoristi si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
L'impresa in collaborazione con il dipendente verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. L'attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili.
[…]
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, della esigenza di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi e il presente accordo.

Capitolo II - Struttura e normative generali
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente CCNL è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei seguenti settori della ceramica:
(1) gres ceramico e porcellanato;
(2) mosaico ceramico;
(3) piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti;
(4) refrattari di qualsiasi specie;
(5) levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti citati nel presente articolo.

Art. 2 - Sviluppo sostenibile - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Premessa - Sviluppo sostenibile.
Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo del lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere l'applicazione consapevole e partecipata delle norme contrattuali e di legge.
L'obiettivo comune e il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente tramite una gestione preventiva dei fattori di rischio.
Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e della equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale. In particolare, annualmente, in occasione della riunione periodica prevista dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, la Direzione aziendale, l'RSPP, il medico competente e il RLS definiranno i corretti criteri di informazione dei lavoratori nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa anche mediante la formulazione di un documento congiunto.

Sicurezza.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 2 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 150 dipendenti;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 151 a 350 dipendenti;
- 4 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 351 a 500 dipendenti;
- 6 RLS nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, per l'esercizio delle proprie attribuzioni i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti, come disciplinati dall'art. 14 del CCNL, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; ai sensi dello stesso Accordo tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), ..), i) e l), art. 19, D.lgs. n. 626/94.
In presenza di situazioni e contesti di particolare rilevanza in occasione della realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifici accertamenti e indagini sull'ambiente di lavoro, potranno essere definite, in accordo con la Direzione aziendale, attività specifiche da realizzare mediante la flessibilità del monte ore del singolo RLS in tutto il triennio di riferimento per la durata dell'incarico dello stesso, fermo restando che l'utilizzo di tale flessibilità non potrà superare il 50% del monte ore annuale previsto dal comma precedente.
In tali situazioni e a fronte di programmi e progetti di particolare rilevanza, al fine di garantire la necessaria agibilità, a livello aziendale si potranno concordare in relazione a tali fattispecie le necessarie specifiche agibilità.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal presente CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
Nelle unità produttive che occupino oltre 500 dipendenti, la Direzione aziendale potrà permettere ai RLS l'accesso alla rete internet, se utile allo svolgimento della propria funzione, con modalità da definirsi in sede aziendale.

Formazione e aggiornamento.

La formazione verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. I RLS hanno diritto a una formazione particolare concernente la normativa in materia di sicurezza, salute e rischi specifici presenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate nozioni sulle principali tecniche di prevenzione e controllo dei rischi stessi.
Le imprese attuano la formazione dei RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale dell'Osservatorio. Le parti definiscono le linee-guida per la formazione degli RLS in un documento allegato al presente contratto.
Le aziende attuano la formazione congiunta dei RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale, utilizzando anche esperienze già realizzate al suddetto livello.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
Ove la RSU non provveda a quanto previsto dal presente articolo, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Competenze.
Ai fini del ruolo e delle iniziative di loro competenza sono attribuiti ai RLS i compiti in materia di sicurezza e di ambiente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e in particolare per la sicurezza dal D.lgs. n. 626/94. Nell'ambito del loro ruolo, i RLS:
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, alla individuazione, programmazione realizzazione e verifica dell'attività di prevenzione;
- sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso all'evacuazione dei lavoratori;
- ricevono informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi;
- ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- sono informati sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria, compresa la scelta di affidamento a strutture sanitarie esterne;
- partecipano a sopralluoghi specifici con il medico competente e il responsabile del servizio di sicurezza aziendale con le modalità concordate con la Direzione aziendale;
- possono presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presentano proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esaminano con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipano alle riunioni periodiche previste dalle leggi, in occasione delle quali, in aggiunta alle materie da trattarsi ai sensi dell'art.11, D.Lgs n. 626/94, saranno fornite informazioni riguardo agli aspetti ambientali anche in relazione alle eventuali iniziative aziendali volontarie in materia di certificazioni ambientali e ai connessi programmi di miglioramento;
- avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- sono consultati per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale e di sicurezza.

Attività specifiche.
I RLS e la RSU possono concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità, la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifiche indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Ove a seguito di tali indagini, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo di lavoro direttamente esposto, vengano individuate situazioni di particolare rischio, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU. L'azienda assumerà a proprio carico le indagini concordate.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Al fine di realizzare un rapporto con la RSU attivo e propositivo, ispirato a criteri di partecipazione ad una corretta gestione delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le aziende portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
- iniziative sulle attività formative dei RLS e sul loro eventuale aggiornamento;
- eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui siano esposti i lavoratori, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- elementi conoscitivi forniti alle amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni, in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con l'Ausl;
- gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate; in tal caso l'azienda darà preventivamente informazione alla RSU sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- annualmente, i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU;
- i piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- eventuali richieste di autorizzazione alle ristrutturazioni presentate agli Enti locali per le problematiche ambientali;
- adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- dati riguardanti gli infortuni sul lavoro particolarmente significativi nonché le malattie professionali;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU.
Su iniziativa di una delle parti, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Le parti s'impegnano ad attivare le iniziative occorrenti alla piena operatività della legge n. 485/89 e del D.lgs 15.8.91 n. 277.

Sicurezza negli appalti.
In materia di sicurezza degli appalti nelle grandi manutenzioni le Parti confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza salute e dell'ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell'unità produttiva.
Il datore di lavoro dovrà accertare che i lavoratori esterni dipendenti dalle imprese appaltatrici che siano presenti nel proprio stabilimento abbiano ricevuto adeguata formazione e informazione su tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
In sede di stipula di contratti di appalto le aziende appaltanti dovranno impegnare le imprese appaltatrici ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le norme a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione del lavoro, le aziende inseriranno apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici alla osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Le Parti sono consapevoli della esigenza di sollecitare e promuovere la qualificazione delle imprese appaltatrici impegnate presso le unità produttive, al fine di favorire il pieno rispetto degli obblighi di sicurezza e prevenzione in materia.
Per favorire gli obiettivi sopra illustrati le Parti convengono altresì che per l'attività di grande manutenzione conferita ad imprese terze la gestione degli aspetti di sicurezza salute e ambiente, debba prevedere:
- selezione e riconferma delle imprese tenendo in debito conto la certificazione delle stesse in materia di rispetto delle norme di tutela della sicurezza, salute e ambiente;
- un'attività di coordinamento tra le imprese, promossa dall'impresa committente che veda coinvolti gli stessi RLS;
- informazione, da parte dell'impresa committente ai propri RLS sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici che saranno impegnate nella informazione dei loro RLS.
Le Parti ritengono utile al raggiungimento di un migliore livello di sicurezza in materia di appalti il riferimento da parte delle imprese al testo contrattuale sulla sicurezza negli appalti del gennaio 1998 e al Protocollo d'intesa per la prevenzione degli infortuni da cadute dall'alto presso le aziende ceramiche del 12.9.02, siglati da Assopiastrelle e ASL; tali documenti sono allegati al presente contratto.

Anagrafe nazionale.
In un'ottica condivisa di agevolazione di scambi di esperienze e patrimoni informativi, le Parti si attiveranno nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per la determinazione dei criteri di costituzione di un'anagrafe nazionale degli RLS delle aziende del settore, nel rispetto integrale della legge n. 675/96. In tale sede, si valuterà pure la predisposizione di una banca dati degli infortuni e degli incidenti occorsi nel settore, nel rispetto integrale della legge n. 675/96.

Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
- il registro dei dati ambientali tenuto e aggiornato a cura dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura del medico competente dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione delle RSU, dei RLS e del lavoratore interessato;
- il registro degli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuto e aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messo a disposizione dei RLS e della RSU. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
- la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali.
In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, legge n. 675/96, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione dei dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
- la scheda delle caratteristiche di impianto, definita a livello nazionale, per gli impianti sottoposti ai rischi di alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- intervento sull'impianto in caso di emergenza;
- la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (D.lgs n. 52/97) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fin emanate dagli Organi competenti, costituisce un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Le imprese forniranno agli RLS i valori limite di soglia e i riferimenti esplicativi necessari in merito ai fattori di rischio, chimici, fisici e biologici connessi con le lavorazioni presenti nei siti.
La Direzione aziendale e i RLS possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative procedurali conseguenti alla valutazione dei rischi di esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
Le parti condividono l'opportunità di favorire la prevenzione per ridurre, laddove esistente, il rischio per gli addetti derivante dalla movimentazione manuale dei carichi e opereranno congiuntamente, nell'intento di dare impulso alla prevenzione di tale rischio con la finalità di garantire condizioni di lavoro rispettose della salute, sicurezza e benessere dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze di efficienza economica e produttiva, nel rispetto del Protocollo d'intesa 4.9.00, siglato a livello di comprensorio ceramico da Assopiastrelle, Fulc e Asl competenti. In particolare le parti s'impegnano a:
- favorire una migliore valutazione del rischio in materia di movimentazione manuale dei carichi da parte delle aziende, promuovendo una maggiore consapevolezza presso i datori di lavoro e gli altri soggetti coinvolti (RSPP, RLS, medici competenti, lavoratori) sui temi della prevenzione, dell'esistenza del rischio e della necessità, qualora presente, di limitarlo;
- promuovere l'adozione da parte delle aziende di misure tecniche, organizzative e procedurali, idonee ad alleggerire i rischi per patologie muscoloscheletriche anche attraverso una maggiore diffusione delle conoscenze sui sistemi e gli ausili eventualmente già utilizzati in altre esperienze;
- promuovere studi mirati ad inquadrare correttamente il rapporto tra patologie muscolo scheletriche, anche dell'arto superiore, e attività nel settore della produzione di piastrelle e favorire il confronto sulle conoscenze in materia di cui le parti dispongono;
- favorire la partecipazione dei lavoratori alle azioni di prevenzione, e prevedere, eventuali incontri di verifica per monitorare lo stato di attuazione delle azioni sopraindicate.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari;
- interventi idonei per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avuto anche riguardo alle modalità di svolgimento di attività lavorative normalmente effettuate all'esterno dell'impresa;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza. Inoltre, il datore di lavoro a propria cura:
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo di controlli sanitari preventivi e periodici;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
* un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
* l'effettuazione di visite oculistiche.
Le RSU e i RLS sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua le disposizioni di legge in materia di ambiente e sicurezza.

Art. 3 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con la legge o con le norme previste dal presente contratto e dagli accordi interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7 - Apprendistato.
Apprendistato.

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. Le disposizioni contrattuali (normative ed economiche) s'intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, ai soli particolari aspetti in esso contemplate.
Non potrà essere costituito il rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.

Durata dell'apprendistato.
La durata del periodo di apprendistato nonché l'impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso dell'apprendista:

Titolo di istruzione

Formazione esterna ore annue Durata
Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 60 20 mesi
Titolo di istruzione post-obbligo, o attestati di qualifica, professionale non coerenti rispetto al profilo professionale da conseguire 120 3 anni
Titolo di istruzione dell'obbligo 120 4 anni

[…]

Formazione degli apprendisti.
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16, legge n. 196/97, l'azienda farà riferimento ai moduli formativi (elaborati in conformità a quanto previsto il 28.9.99 dall'apposita Commissione per gli apprendisti) riportati in allegato. Tali moduli hanno una durata di 120 ore e contenuti coerenti con il titolo d'istruzione dell'apprendista e il profilo professionale da conseguire in modo di consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento. All'interno di ogni modulo ai contenuti a carattere trasversale sono dedicate da 42 a 56 ore mentre ai contenuti a carattere professionale sono dedicate da 64 a 78 ore. I momenti formativi a carattere professionalizzante sono predisposti con contenuti specifici differenti per gruppi di profili omogenei in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
A questo fine sono state individuate le seguenti aree:

Area di attività Gruppi professionali omogenei
amministrativa - contabilità industriale
- sistemi informativi aziendali
commerciale - commerciale - vendite
- magazzini - spedizioni
tecnico/produttiva
- laboratorio/progettazione
- conduzione impianti
- manutenzione

Resta inteso che per i dipendenti per i quali sono previste 60 ore di formazione esterna i valori di cui sopra devono essere riproporzionati.
L'attività formativa potrà essere distribuita in modo non omogeneo nel corso di tutto il periodo di apprendistato, fermo restando il raggiungimento delle ore di formazione esterna contrattualmente previste come media sugli anni di apprendistato.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutor che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Per la designazione del tutor l'impresa si attiene alle indicazioni di cui al DM 28.2.00 n. 22.

Art. 8 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti, anche in relazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 25.1.90 e annesso Protocollo 21.4.89, assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge, nonché l'informazione di cui alla Parte I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Capitolo III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).

[…]
Nelle unità produttive con almeno 9 componenti, la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi, per i rapporti con la Direzione aziendale, di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 12, CCNL 31.10.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 15 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge n. 300/70. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 17 - Affissioni.
Le RSU o i Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il materiale di cui sopra dovrà avere l'intestazione o la sigla della OS da cui proviene.

Capitolo IV - Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro.

1) Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2) Saranno altresì considerati normali, regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 35.
3) Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU.
4) La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
5) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
6) Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti; gli adempimenti amministrativi o di legge concentrati e in particolari momenti dell'anno; le punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
7) Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno preventivamente contrattati tra Direzione aziendale e le RSU.
8) Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale effettuate ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le parti concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie, effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, per essere fruite in forma di riposo compensativo.
9) Le quote orarie come sopra individuate saranno accantonate nella misura del 50% sul conto ore individuale; per il restante 50% il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore. In deroga alla normativa di cui sopra negli stabilimenti con meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno rispettivamente pari al 40% e al 60%.
10) Non rientrano nel conto ore individuale di cui ai commi 8 e 9 le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori reperibili in occasione di prestazioni di reperibilità.
11) L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
12) I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
13) Con cadenza semestrale le Direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario.
14) Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
15) Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 19 e 20, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato.
16) L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
17) Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7 e 30 minuti.
18) Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo e IPO quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.
19) L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali e pari a 233,5 giornate lavorative annue. A far data dall'1.1.03 per il settore piastrelle (dall'1.1.04 per il settore refrattari), tale orario di lavoro sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue.
[…]
26) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
27) Nei turni regolari periodici, laddove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del sostituto, e nell'osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei minori, come modificato dal D.lgs. 4.8.99 n. 345, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.
Con riferimento alla legge 22.2.34 n. 370, le parti stipulanti si danno atto che, a fronte di significative innovazioni tecnologiche, le lavorazioni a ciclo continuo comprendono la macinazione, la pressatura, la smaltatura e la scelta nel settore ceramico ferma restando la contrattazione delle modalità attuative a livello aziendale.
Le significative innovazioni tecnologiche di cui sopra e il loro impatto sulla struttura produttiva e sul prodotto saranno verificate in tempo utile a livello aziendale.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la distribuzione dell'orario normale di lavoro faccia salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti, finalizzate alla più proficua utilizzazione degli stessi.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 22 - Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
[…]
Non si applicano ai lavoratori discontinui le norme dei commi 5, 6, 7 e 13, art. 21 (Orario di lavoro).

Art. 25 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni.
Salvo quanto previsto al comma 16, art. 21 (Orario di lavoro) è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore (48 ore per i lavoratori discontinui), e comunque nei limiti dell'orario legale.
Il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 22 alle 6 (per i lavoratori cui si applica la normativa impiegati dalle ore 22 alle 7).
Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
Il lavoro festivo è quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festività nazionali e infrasettimanali.
Per i lavoratori cui si applicano le normative operai e qualifiche speciali non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica qualora godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario e il lavoro festivo dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
[…]

Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo.
L'operaio è retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme:
(a) a cottimo individuale;
(b) a cottimo collettivo;
(c) con altre forme di incentivo determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell'art. 2100 CC.
[…]
L'azienda comunicherà alla RSU i criteri generali del sistema di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza. Presso ogni stabilimento la RSU rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe) di cottimo.
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alla discussione in uno con la RSU.
Nell'espletamento del suo compito la RSU potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
La RSU, qualora constati che le effettive condizioni di esecuzione di una lavorazione cui si riferisce una tabella di cottimo (o tariffa) consolidata abbiano cessato di corrispondere a quelle esistenti alla fine del periodo di assestamento della tabella medesima, segnalerà il caso all'azienda.
L'azienda preciserà se le modifiche abbiano carattere transitorio e siano superabili, con ripristino delle condizioni precedenti, entro un periodo massimo di 30 giorni di calendario. In caso affermativo verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato dal momento della segnalazione della RSU alla azienda e per la successiva durata delle variazioni, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
Qualora invece le modifiche abbiano carattere permanente, o comunque non siano superabili nel termine di cui sopra, l'azienda provvederà a disporre tabelle di cottimo (o tariffe) revisionate, definitive o transitorie, regolarmente suscettibili di assestamento e di contestazione a norma dei precedenti punti. Qualora esista divergenza sulla stessa esistenza di modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la RSU potrà instaurare regolare controversia.
Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimo di squadra o collettivo - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
(a) descrizione del posto di lavoro;
(b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
(c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
(d) indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
(e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell'operaio dal posto di lavoro.

Protocollo di chiarimento.
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
[…]

Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
[…]
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU elementi relativi alla mobilità effettuata in riferimento ai commi 3), 4) e 5).
Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e Direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell'iniziativa, un esame sulle conseguenze per i lavoratori, da esaurirsi entro 10 giorni dalla relativa comunicazione dell'azienda alla RSU. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori, la Direzione aziendale ne darà comunicazione tempestiva alla RSU.

Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero con la retribuzione di fatto delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
[…]

Art. 32 - Permessi.
[…]
Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della citata legge n. 104/92.
[…]

Art. 36 - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie […]

Art. 38 - Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 48 - Norme di comportamento.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'ambito dell'azienda il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell'ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
(4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati. Non può inoltre apportare ad essi modifiche, senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza;
[…]
Inoltre dovranno essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi siano rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- discriminazioni in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, sin dove possibile, con criteri di gradualità:
(1) richiamo verbale
(2) rimprovero scritto
(3) multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione di fatto
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
(a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
(c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
(d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale della azienda o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
(e) sia trovato addormentato;
(f) fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcooliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
(g) non osservi le prescrizioni in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro;
(h) utilizzi in modo improprio e non occasionale, non legato alla propria attività professionale e senza autorizzazione strumenti di lavoro aziendali, anche informatici (accesso a reti e sistemi di comunicazione, strumenti di duplicazione ecc.) o telefoni cellulari;
(i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
[…]

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
(b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda o di lavorazione o danneggiamento volontario;
(d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 50 (Provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di 1 anno;
(e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
(g) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
[…]
(l) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Capitolo V
Normative speciali operai
Art. 56 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo, l'azienda dovrà preavvisarne l'operaio possibilmente 48 ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore, l'operaio che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo avrà diritto a una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 57 - Abiti da lavoro.
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento di lavoro non potrà avvenire che 1 volta all'anno.
[…]
Nell'eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti commi, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'azienda, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
[…]

Normative speciali impiegati
Art. 58 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione di fatto, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Linee guida per la formazione degli apprendisti
Recependo le disposizioni normative nazionali, art. 16, legge n. 196/97 e successivi decreti attuativi in merito che rimandano la definizione dell'articolazione di dettaglio delle specifiche iniziative formative alle diverse Regioni, premesso che:
a) I soggetti fatti obbligo della formazione sono:
- i dipendenti delle aziende del settore assunti con contratti di apprendistato;
- i tutor dei dipendenti delle aziende del settore assunti con contratti di apprendistato il cui nominativo è stato comunicato alle Amministrazioni Regionali competenti (Decreto Ministero del lavoro 7.10.99).
b)L'attività formativa degli apprendisti cui l'azienda si deve fare carico si distingue in:
- formazione sul luogo di lavoro, affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore;
- formazione esterna, realizzata da un soggetto esterno all'impresa, accreditato dalle strutture regionali competenti, soggetti che dovranno certificare la formazione realizzata.
c)L'azienda ha l'obbligo di aderire a un'offerta formativa proposta dagli Organi regionali competenti scegliendo l'ente cui affidare l'incarico di formazione del proprio apprendista tra quelli accreditati dalle strutture regionali competenti.
Si individuano le linee guida generali del settore per la realizzazione della:
(1) formazione esterna all'azienda del personale assunto con il contratto di apprendistato;
(2) formazione interna all'azienda del personale assunto con il contratto di apprendistato;
(3) formazione esterna all'azienda del tutor aziendale.

1) La formazione esterna all'azienda del personale assunto con il contratto di apprendistato.
La durata della formazione esterna degli apprendisti per ogni anno di contratto, da svolgersi in orario di lavoro non può essere inferiore a:
- 240 ore per gli apprendisti che devono assolvere l'obbligo formativo;
- 120 ore medie annue per gli apprendisti che non devono assolvere l'obbligo formativo;
- 60 ore medie annue per gli apprendisti in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestati di qualifica professionale.
Il presente accordo indica le modalità di realizzazione della formazione esterna degli apprendisti per la 1a, la 2a, la 3a e la 4a annualità contrattuali.
L'attività formativa esterna è divisa in 2 macro aree, come previsto dal DM 8.4.98 e dal successivo DM 20.5.99.
La formazione si divide in:
Trasversale
centrata su competenze specifiche, trasversali ai differenti contesti organizzativi e produttivi.
I contenuti relativi a tale area andranno sviluppati per un numero di ore non inferiori al 35% delle ore totali destinate alla formazione.
Professionalizzante
centrata sull'acquisizione di competenze specifiche di settore e relative alla mansione che si esercita all'interno dell'azienda.
I contenuti relativi a tale area andranno sviluppati per un numero di ore non inferiori al 65% delle ore totali destinate alla formazione.
La formazione professionalizzante viene realizzata:
- per una parte in maniera comune a tutti gli apprendisti;
- per una parte in maniera differenziata in relazione alla funzione organizzativa in cui sono inseriti in azienda.

Schema riepilogativo della ripartizione delle ore di formazione per tipologia di apprendista

Apprendisti soggetti ad obbligo formativo Apprendisti Apprendisti qualificati o diplomati
Formazione a carattere trasversale 114 42 18
Formazione a carattere professionalizzante
Contenuti comuni 96 48 38
Contenuti differenziati 30 30 4
Totale durata 240 120 60

1a annualità
Formazione a carattere trasversale
I contenuti oggetto di tale formazione sono:

- sicurezza sui luoghi di lavoro.
Formazione a carattere professionalizzante
I contenuti oggetto di tale formazione sono:
contenuti comuni:

- il CCNL del settore ceramico
- la sicurezza nelle imprese del settore ceramico
[…]

2a annualità:
Formazione a carattere trasversale
Tale formazione sviluppa contenuti già trattati nella prima annualità, ma configurandosi come approfondimenti di quanto già realizzato:

- sicurezza sui luoghi di lavoro
Formazione a carattere professionalizzante
contenuti comuni:

- la sicurezza ambientale
- i sistemi qualità
[…]

3a annualità
Formazione a carattere trasversale
Tale formazione sviluppa contenuti già trattati nelle annualità precedenti, ma configurandosi come approfondimenti di quanto già realizzato:

- sicurezza sui luoghi di lavoro.
Formazione a carattere professionalizzante


4aannualità
Formazione a carattere trasversale
Tale formazione sviluppa contenuti già trattati nelle annualità precedenti, ma configurandosi come approfondimenti di quanto già realizzato:

- sicurezza sui luoghi di lavoro.
Formazione a carattere professionalizzante
Contenuti comuni:

- la sicurezza ambientale
- i sistemi qualità
[…]

2) La formazione interna all'azienda del personale assunto con il contratto di apprendistato.
Le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sotto la supervisione del tutor aziendale sono individuate in relazione alle caratteristiche specifiche dell'impresa e all'attività che sarà effettivamente svolta dall'apprendista al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal DM n. 179/99 nei termini di:
- conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Per il proficuo inserimento in azienda sono previsti:
- presentazione dell'impresa;
- descrizione e presentazione dell'area di collocazione dell'apprendista.
Peculiarità e interrelazioni con le altre aree:
- descrizione del profilo professionale da conseguire e dei contenuti/competenze richieste dalla posizione da ricoprire;
- descrizione degli elementi specifici in materia di sicurezza, esposizione al rischio e mezzi di prevenzione (individuali e collettivi);
- attività formativa teorico/pratica individuale e/o collettiva anche mediante esercitazioni;
- affiancamento durante il percorso formativo da parte di un tutor aziendale.

3) La formazione esterna all'azienda del tutor aziendale dell'apprendista.
In ottemperanza a quanto previsto dal DM 28.2.00 n. 22 che individua le funzioni del tutor aziendale in:
(1) affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato;
(2) trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative;
(3) favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne alla azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Vengono individuate le abilità necessarie ad esercitare tale ruolo, in particolare il tutor aziendale deve:
- essere in grado di descrivere all'apprendista con strumenti e linguaggio adeguati il funzionamento e l'organizzazione dell'azienda;
- dimostrare come si imposta, si organizza e si valuta una certa attività;
- essere in grado di comprendere le aspettative e le difficoltà dell'apprendista;
- saper assumere un ruolo di guida dell'apprendista nello sviluppo della sua professionalità.
Per favorire lo svolgimento ottimale dei compiti dei tutor designati di uno o più apprendisti, il tutor parteciperà a una iniziativa formativa mirata a sviluppare specifiche competenze e tecniche per strutturare e ottimizzare la sua funzione.
Le aziende aderiranno quindi alle iniziative formative che le Amministrazioni regionali competenti realizzeranno per un max di 10 ore d'aula.
L'attività formativa sarà realizzata in orario di lavoro.
Sono dispensati dalla frequenza del percorso formativo i lavoratori che abbiano già frequentato precedentemente medesime iniziative in quanto tutor di altri apprendisti.

Linee guida per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Finalità.
L'azione formativa si inserisce nel quadro dell'applicazione di quanto previsto nel CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari e nel D.lgs. n. 626/94, che ha recepito il contenuto di otto Direttive Comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e imposto a tutte le imprese un profondo cambiamento nell'approccio alle problematiche connesse alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'analisi dello svolgimento di ogni attività produttiva in base a criteri di prevenzione dei rischi.
Le finalità dell'attività formativa mirano pertanto ad alti traguardi: mettere lo staff interno delle imprese in grado di verificare, gestire e migliorare il livello di sicurezza raggiunto dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 626/94, oltre che ad essere pronti ad accogliere le tante novità normative di successiva e più recente emanazione.

Risultato atteso.
Il corso deve fornire ai partecipanti le conoscenze normative, tecniche, organizzative per una interpretazione multidisciplinare del sistema di gestione della Sicurezza aziendale e favorire lo sviluppo delle competenze richieste per un corretto svolgimento delle funzioni inerenti il ruolo di RLS nel quadro del sistema di prevenzione dell'Azienda.

Obiettivo formativo.
Al termine del corso i partecipanti:
- conoscono i principali rischi all'interno dei diversi reparti;
- sanno identificare, in collaborazione con i preposti di reparto, i rischi specifici degli ambienti di lavoro e sono in grado di formulare proposte di intervento con le opportune priorità;
- conoscono, e sono in grado di interpretare, i principali strumenti informativi inerenti l'igiene e la sicurezza:
* schede tossicologiche;
* valutazione del rischio ex D.lgs. n. 277/91;
* registro degli infortuni;
* verbale AUSL;
* D.lgs. n. 626/94;
* Direttiva Cantieri n. 494/96;
* Direttiva macchine;
- sanno valutare il rischio infortunistico tramite calcolo e analisi degli indici e formulare una valutazione della dinamica degli eventi;
- conoscono il contenuto e il significato generale delle normative di igiene e sicurezza, con specifico riferimento agli obblighi e alle prerogative afferenti ai diversi livelli funzionali e gerarchici e alle figure nodali dell'organizzazione aziendale;
- conoscono gli enti preposti alla vigilanza e controllo, gli Organi di riferimento e le rispettive competenze;
- sanno rapportarsi con capacità ed efficacia comunicativa.

Modalità formativa.
La struttura degli interventi dovrà prevedere un ampio ricorso a metodologie didattiche attive come simulazioni e discussioni in gruppo di casi reali. Ogni lezione comprenderà una fase di lezione frontale, una fase di esercitazione di gruppo e una sezione dedicata alla discussione degli elaborati prodotti.

Materiali didattici utilizzati.
I materiali - con valenza di strumenti a supporto dell'attività didattica ed esercitativi prevista - sono elaborati 'ad hoc', organizzati per fascicoli e rilasciati in forma di dispensa ai singoli partecipanti.

Docenti.
Per quanto riguarda i docenti saranno coinvolti consulenti del settore ceramico in materia di sicurezza ed esperti di provenienza Ausl e Arpa, a cui si aggiunge una testimonianza di RSPP di impresa ceramica.

Durata azione e durata.
La durata complessiva di svolgimento del programma definito è pari a 48 ore di attività didattica.
La frequenza degli incontri è di norma così stabilita: 2 sessioni di 4 ore ciascuna alla settimana per un periodo di 6 settimane. Tale struttura organizzativa è variabile in funzione delle esigenze di volta in volta espresse dalle imprese partecipanti.

Attestazione finale.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno 38 ore di lezione.

Programma didattico
1) Comunicazione e dinamiche di gruppo
- elementi di comunicazione, dinamiche di gruppo e gestione di una riunione;
- come relazionarsi con i colleghi;
- "Ascolto attivo" per capire le esigenze dei propri interlocutori;
- metodologie per affrontare le situazioni conflittuali;
- i canali di comunicazione.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sulla comunicazione interpersonale.

2) Il significato del d.lgs. 626/94; creare una cultura della sicurezza
- l'attività di prevenzione come parte integrante dei processi di organizzazione e gestione d'impresa;
- il servizio di prevenzione e protezione;
- ruolo e funzioni del responsabile del servizio;
- la formazione e l'informazione dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione, discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sul D.lgs. n. 626/94.

3) Il panorama normativo nazionale nel quale si inserisce il d.lgs. 626/94
- principali innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 626/94
- situazione legislativa attuale e prospettive
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione e discussione
Materiali didattici:
- testo aggiornato del D.lgs. n. 626/94.

4) Ciclo tecnologico I
- Analisi dei rischi infortunistici nei reparti (parte I).
Modalità didattica:
- esposizione, analisi di casi discussione proposte di interventi migliorativi.
Docenti:
- consulenti di settore esperti di area.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sui rischi nei reparti considerati.

5) Ciclo tecnologico II
- Rischi infortunistici nei reparti (parte II).
Modalità didattica:
- esposizione, analisi di casi, discussione proposte di interventi migliorativi.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sui rischi nei reparti considerati.

6) Servizi interni
- Analisi dei rischi infortunistici e rischio elettrico nella manutenzione, lavori in quota, scale mobili e piattaforme di sollevamento.
- Direttiva macchine e legge n. 46/90.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione discussione.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sui rischi nei reparti considerati.

7) Ergonomia delle postazioni di lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi e lavoro al VDT.
Modalità didattica:
- esposizione, analisi di casi, discussione proposte di interventi migliorativi.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sui rischi nelle situazioni lavorative considerate.

8) Il rumore
- Effetti, controllo dei livelli e misure di prevenzione.
- Analisi dei reparti produttivi dell'impresa ceramica in relazione ai rischi in esame e alla normativa di riferimento.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione, discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sul rischio rumore in Ceramica.

9) Rischio chimico
- Schede di sicurezza: struttura e punti chiave (D.Lgs. n. 277/91).
- Sostanze pericolose, etichettatura.
- Uso dei DPI.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione e discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sulle sostanze chimiche pericolose.

10) Registro infortuni
- Struttura, calcolo degli indici, dati epidemiologici, analisi delle statistiche sugli infortuni nel comparto ceramico.
- Esercitazione su alcuni infortuni tipo evidenziando la dinamica, le cause e le possibili soluzioni.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione e discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sul Registro infortuni.

11) Rischio incendio
- Piano di emergenza.
- Servizio interno di prevenzione e protezione.
- Individuazione delle vie di fuga e procedure di emergenza.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione e discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sull'emergenza incendio.

12) Documento di valutazione dei rischi
- La riduzione della probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso: il concetto di Prevenzione.
- La riduzione dell'entità delle eventuali conseguenze: il concetto di Protezione.
- Ruolo svolto dal RLS in rapporto alle gerarchie aziendali e agli enti preposti.
- Testimonianze di un RSPP di impresa ceramica sul rapporto tra RLS-RSPP e vertici aziendali.
Modalità didattica:
- esposizione, esercitazione e discussione di gruppo.
Materiali didattici:
- strumenti in dispensa sul documento di valutazione dei rischi.