Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 13 dicembre 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Assofarm e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende farmaceutiche speciali (ex municipalizzate)
Fonte: CNEL

Sommario:

  Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 5 - Assunzione del personale.
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine.
A) Contratto a termine

B) Somministrazione di lavoro a termine
C) Limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine e della somministrazione di lavoro a termine
D) Limiti massimi di durata delle assunzioni a termine e della somministrazione di lavoro a termine
E) Preavviso di dimissioni in caso di contratto a tempo determinato
Art. 14 - Orario di lavoro
Art. 17 - Ferie.
Art. 21 - Indennità Quadri.
Art. 31 - Trasferte.
Art. 35 - Indennità di bilinguismo.
Art. 36 - Copertura assicurativa.
  Art. 38 - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 39 - Gravidanza e puerperio.
Art. 45 - Lavoratori studenti.
Art. 46 - Diritto allo studio.
Art. 47 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 47 bis - Educazione Continua in Medicina (ECM).
Testo contrattuale
Nuovo articolo (numerazione da definire) - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 64 - Trattamento economico.
Art. 66 - Previdenza complementare.
× Accordo attuativo della previdenza integrativa (ex art. 66)
Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.

Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali
Assofarm Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil

Firenze, 13 dicembre 2007

Art. 5 - Assunzione del personale.
[...]
3) L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dalla Azienda, all'accertamento della idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.

Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine.
A) Contratto a termine
1) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è ammessa nelle ipotesi già previste per legge.
[...]
4) Oltre che dalle norme di cui sopra il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
[...]

B) Somministrazione di lavoro a termine
6) Contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Orario di lavoro.
1) Fatte salve le prerogative e le responsabilità della Direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell'azienda, le Parti convengono che il presente articolo disciplina:
(a) orario di lavoro
(b) flessibilità dell'orario
2) È rimessa alla contrattazione tra la Direzione aziendale e le RSA assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali l'individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell'efficienza dell'azienda e tenendo conto dell'interesse dei lavoratori, in ordine all'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario di lavoro.
3) La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere dall'1.1.93.
4) Per il personale di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia, che rimane aperta 24 ore su 24, per il quale può essere definito, a livello aziendale, un orario continuato.
5) L'orario settimanale è, di norma, ripartito su 5 giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.
6) Quando l'orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il 2° giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni altro effetto.
7) Qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio in sede diversa dall'abituale, ma nell'ambito dello stesso Comune, l'orario di lavoro ha inizio sul posto di lavoro. Qualora gli viene richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, verrà computato nell'orario di lavoro il tempo strettamente necessario per il rientro. Eventuali spese di trasporto e vitto, quando preventivamente autorizzate, saranno rimborsate dall'azienda.
8) Poiché l'orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall'autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale stabilita dal contratto, è consentita l'adozione di turni, nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro, che assicuri il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio.
9) Nell'adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell'orario, di cui al comma precedente, non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro.
L'azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle Parti.
10) I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
11) Nelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale potranno essere individuati fino a 2 periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell'arco dell'anno solare, se trattasi di zone con doppia stagionalità; durante tali periodi l'orario di lavoro settimanale può essere modificato rispetto al restante periodo dell'anno per far fronte alle maggiori richieste dell'utenza. Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell'anno a minore intensità lavorativa, entro i 4 mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.
In caso necessità di regolamentazione dell'orario di lavoro riferite a particolari orari di apertura delle farmacie o a particolari flussi di clientela (zone turistiche o altro), i limiti previsti dai commi 9) e 11) che precedono potranno essere diversamente identificati con accordi a livello aziendale.

Art. 17 - Ferie.
[...]
7) Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l'assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 36 - Copertura assicurativa.
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca quanto segue, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio:
-_/giorno 70,00 in caso di ricovero ospedaliero
-_ 150.000,00 in caso di morte
-_ 200.000,00 in caso di invalidità permanente totale

Art. 38 - Trattamento di malattia o infortunio.
[...]
4) Agli affetti da Tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28.2.53 n. 86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088 - fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
5) Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/53.
[...]
13) [...] è altresì in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[...]
16) Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell'azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.

Art. 39 - Gravidanza e puerperio.
1) Per il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]