Direttiva del Consiglio n. 82 del 9 dicembre 1996.  -  09/12/1996 , n. 82  - 96/82/CE  - Gazzetta UE  14/01/1997 , n.10

Intero provvedimento
Epigrafe

Direttiva del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1).
(1)
 
Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e il D.M. 16 maggio 2001, n. 293.
 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1;
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale;
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato;
1) considerando che la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali , concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente;
2) considerando che gli obiettivi e i principi della politica comunitaria in materia ambientale, quali definiti all'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato e precisati nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale , sono intesi in particolare a salvaguardare e proteggere, attraverso un'azione preventiva, la qualità dell'ambiente e a tutelare la salute umana;
3) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione che accompagna il quarto programma in materia ambientale , hanno sottolineato la necessità di una più efficace attuazione della direttiva 82/501/CEE e ne hanno chiesto una revisione che comporti tra l'altro, se necessario, l'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione e un'intensificazione degli scambi di informazioni tra Stati membri in materia; che il quinto programma d'azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1° febbraio 1993 , insiste altresì su una migliore gestione dei rischi e degli incidenti;
4) considerando che, nella risoluzione del 16 ottobre 1989, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, tenendo conto degli incidenti di Bhopal e Messico, che hanno evidenziato il pericolo rappresentato dalla prossimità dei siti pericolosi alle zone residenziali, hanno invitato la Commissione a inserire nella direttiva 82/501/CEE delle disposizioni inerenti al controllo della pianificazione dell'occupazione dei suoli nell'autorizzare nuovi impianti e sviluppare aree urbane intorno a impianti già esistenti;
5) considerando che il Consiglio, in tale ultima risoluzione, ha invitato la Commissione a cooperare con gli Stati membri per favorire una maggiore intesa reciproca e una più completa armonizzazione dei principi e delle prassi nazionali in materia di rapporti sulla sicurezza;
6) considerando che è opportuno mettere in comune le esperienze acquisite, attraverso diverse impostazioni, nel controllo dei pericoli che possono comportare incidenti rilevanti; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero proseguire le relazioni con le organizzazioni internazionali competenti e adoperarsi per stabilire per i paesi terzi misure equivalenti a quelle enunciate nella presente direttiva;
7) considerando che la convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronto e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri, e prevede la cooperazione internazionale in questo settore;
8) considerando che la direttiva 82/501/CEE ha rappresentato una prima fase nel processo di armonizzazione; che occorre modificare e completare tale direttiva al fine di assicurare in modo coerente ed efficace livelli elevati di protezione in tutta la Comunità; che la presente armonizzazione si limita alle misure necessarie per istituire un sistema più efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti con effetti di ampia portata e per limitarne le conseguenze;
9) considerando che gli incidenti rilevanti possono avere conseguenze transfrontaliere; che il costo ecologico ed economico di un incidente grava non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati; che occorre pertanto adottare misure che garantiscano un elevato grado di protezione a tutta la Comunità;
10) considerando che l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
11) considerando che l'utilizzazione di un elenco che descrive specificamente taluni impianti, escludendone altri che presentano identici rischi, costituisce una prassi inappropriata, e può sottrarre alla normativa potenziali fonti di incidenti rilevanti; che occorre modificare il campo di applicazione della direttiva 82/501/CEE in modo che le disposizioni si applichino a tutti gli stabilimenti in cui determinate sostanze pericolose sono presenti in quantità abbastanza consistenti da comportare un pericolo di incidente rilevante;
12) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto alle banchine, ai moli e agli scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva;
13) considerando che anche il trasporto di sostanze pericolose in condotte presenta altresì dei rischi di gravi incidenti; che la Commissione, dopo aver raccolto e valutato informazioni in merito ai meccanismi istituiti nella Comunità per regolamentare tale attività e in merito al verificarsi di incidenti di tale natura, dovrebbe elaborare una comunicazione nella quale essa esporrà le argomentazioni a favore dell'adozione, se del caso, di misure in questo campo, nonché lo strumento più adeguato per interventi al riguardo;
14) considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, mantenere o adottare misure in materia di discariche di rifiuti, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva;
15) considerando che dall'analisi degli incidenti rilevanti dichiarati nella Comunità risulta che, nella maggioranza dei casi, essi sono dovuti a errori di gestione o di organizzazione; che occorre pertanto stabilire a livello comunitario, per quanto riguarda i sistemi di gestione, principi di base tali da consentire di prevenire e ridurre i rischi di incidenti rilevanti nonché di limitarne le conseguenze;
16) considerando che le differenze esistenti tra le modalità d'ispezione degli stabilimenti da parte delle autorità competenti possono creare livelli di protezione diversi; che occorre stabilire a livello comunitario le disposizioni essenziali cui devono attenersi i sistemi di controllo adottati dagli Stati membri;
17) considerando che occorre che il gestore, in caso di stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, per dimostrare di aver fatto il necessario in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di preparazione delle persone potenzialmente esposte a siffatti incidenti e di misure da adottare in simili eventualità, fornisca alla competente autorità informazioni in forma di un rapporto sulla sicurezza contenente precisazioni in merito allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o al magazzinaggio, ai possibili incidenti rilevanti e ai sistemi di gestione al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze;
18) considerando che, per ridurre il rischio di "effetti domino" occorre, qualora l'ubicazione e la prossimità di stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità e la possibilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, che siano scambiate informazioni appropriate e che sia prevista una collaborazione all'informazione della popolazione;
19) considerando che, per promuovere l'accesso all'informazione in materia ambientale, la popolazione deve poter accedere alle relazioni sulla sicurezza redatte dai gestori e che le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante devono poter disporre di elementi di informazione sufficienti a consentire loro di assumere un comportamento corretto in simili eventualità;
20) considerando che per prepararsi a casi di emergenza, occorre stabilire, per gli stabilimenti in cui sono presenti considerevoli quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza esterni ed interni e istituire dei sistemi che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e applicati nel caso in cui si verifichi o rischi di verificarsi un incidente rilevante;
21) considerando che il personale dello stabilimento dovrà essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico in merito a quello di emergenza esterna;
22) considerando che, per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di destinazione o utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali rischi e per gli stabilimenti esistenti tengano conto di misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per le persone;
23) considerando che, per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore deve immediatamente informarne le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata;
24) considerando che, per garantire uno scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano nel loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli ad essi connessi e azionare un sistema di diffusione dell'informazione riguardante, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti; che tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i "semincidenti" che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art.1
Scopo
Scopo della presente direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.
Art.2
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 2, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, che si applicano a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.
Ai fini della presente direttiva, si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo chimico industriale, in quantità pari o superiori ai limiti previsti nelle parti 1 e 2 dell'allegato I.
2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano senza pregiudizio per le disposizioni comunitarie relative all'ambiente di lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro .
Art.3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;
2) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e la strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
3) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato delegato, ove ciò è previsto dalla legislazione nazionale, un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto;
4) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparazioni elencate nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi comprese quelle che possono ragionevolmente ritenersi generate in caso di incidente;
5) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana e/o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
6) "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
7) "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
8) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.
Art.4
Esclusioni
La presente direttiva non si applica:
a) agli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) al trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittime o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;
e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I (1);
f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi (1);
g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali (2).
(1)
Lettera sostituita dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(2)
Lettera aggiunta dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.5
Obblighi generali del gestore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 16, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 18, di aver preso tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.
Art.6
Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere all'autorità competente una notifica entro i seguenti termini:
- per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti preesistenti, entro un termine di un anno a decorrere dalla data indicata all'articolo 24, paragrafo 1.
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma (1).
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose;
e) la quantità e la forma fisica della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose;
f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento (elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze).
3. Per gli stabilimenti esistenti per i quali il gestore abbia già trasmesso all'autorità competente tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, secondo le norme di diritto nazionale in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non è richiesta la notifica di cui al paragrafo 1.
4. In caso:
- di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 2, o di modifica dei processi che la mettono in atto, oppure
- di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o (1)
- di chiusura definitiva dell'impianto, il gestore informa immediatamente l'autorità competente del cambiamento della situazione.
(1)
Trattino aggiunto dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.7
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e a farsi carico della sua corretta applicazione. La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti attuata dal gestore mira a garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati.
1 bis. Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 (1).
2. Il documento deve tener conto dei principi contenuti nell'allegato III ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti in particolare in vista dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 18.
3. Il presente articolo non si applica agli stabilimenti di cui all'articolo 9.
(1)
Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.8
Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, individui gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabilimenti in tal modo individuati:
a) siano scambiate, in modo appropriato, le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidente rilevante nell'elaborare le politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, i loro sistemi di gestione della sicurezza, i loro rapporti di sicurezza e i loro piani d'emergenza interni;
b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni (1).
(1)
Lettera sostituita dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.9
Rapporto di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) dimostrare che i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e che sono state prese le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente;
c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili;
d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani d'emergenza interni e fornire gli elementi che consentono l'elaborazione del piano esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante;
e) fornire alle autorità competenti informazioni che permettano loro di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento (1).
Si possono utilizzare più rapporti di sicurezza, parti di essi o altri rapporti analoghi predisposti in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, per costituire il rapporto di sicurezza previsto dal presente articolo, quando tale sistema permette di evitare un'inutile ripetizione delle informazioni e del lavoro a carico del gestore o dell'autorità competente, purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al paragrafo 1 è inviato all'autorità competente entro i seguenti termini:
- per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole prima dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti preesistenti, non ancora soggetti alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti entro due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 (2).
- in occasione dell'aggiornamento periodico di cui al paragrafo 5, senza indugio.
4. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto trattino, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto:
- comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda l'esame del rapporto di sicurezza, se del caso dopo aver chiesto di fornire informazioni complementari, oppure
- vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione, in forza dei poteri e delle procedure di cui all'articolo 17 (3).
5. Il rapporto di sicurezza è riesaminato e, se necessario, aggiornato periodicamente:
- almeno ogni cinque anni;
- in qualsiasi altro momento, su iniziativa del gestore o su richiesta dell'autorità competente qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materie di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei "semincidenti" e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.
6. a) Qualora si comprovi all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
b) Anteriormente alla messa in applicazione della presente direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE, la Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell'autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). La lettera a) si applica solo dopo la definizione di tali criteri.
c) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente trasmetta alla Commissione un elenco motivato degli stabilimenti interessati. La Commissione trasmette annualmente tali elenchi al Comitato di cui all'articolo 22.
d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti "Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza" (4).
(1)
Comma sostituito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(2)
Trattino inserito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(3)
Paragrafo modificato dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(4)
Lettera aggiunta dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.10
Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere importanti conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore:
- riesamini e, se necessario, modifichi la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione e le procedure di cui agli articoli 7 e 9;
- riesamini e, se necessario, modifichi il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente di cui all'articolo 16 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche.
Art.11
Piano d'emergenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9:
a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento:
- per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 (1).
b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare il piano di emergenza esterno:
- per gli stabilimenti nuovi, prima dell'avvio dell'attività;
- per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 24, paragrafo 1;
- per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1 (1).
c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento.
2. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati (2).
4. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi (3).
5. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza siano attivati senza indugio dal gestore e, se del caso, dall'autorità competente a tal fine designata qualora:
- si verifichi un incidente rilevante, ovvero
- si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può motivatamente decidere che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.
(1)
Trattino inserito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(2)
Paragrafo sostituito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(3)
Paragrafo inserito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.12
Controllo dell'urbanizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
b) delle modifiche degli stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10;
c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quali vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone (1).
1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza (2).
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione di queste politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono prese le decisioni in materia, sia disponibile un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
(1)
Comma sostituito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(2)
Paragrafo inserito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.13
Informazione sulle misure di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9 (1).
Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che siano modificate ai sensi dell'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Le informazioni contengono almeno i dati elencati all'allegato V.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9, informazioni sufficienti affinché lo Stato membro interessato possa applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 11 e 12 nonché del presente articolo.
3. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può avere alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto ad informare il secondo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il rapporto di sicurezza sia accessibile alla popolazione. Il gestore ha il diritto di chiedere all'autorità competente di non rilevare alla popolazione le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi il gestore, previa approvazione da parte dell'autorità competente, presenta all'autorità e mette a disposizione della popolazione una versione modificata del rapporto, priva dei punti in questione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione possa esprimere il suo parere nei casi seguenti:
- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
- modifiche, ai sensi dell'articolo 10, di stabilimenti esistenti, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio previste della presente direttiva;
- creazione di nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.
6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20 (2).
(1)
Comma sostituito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
(2)
Paragrafo sostituito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.14
Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante
1. Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
a) informare l'autorità competente;
b) comunicargli, non appena ne venga a conoscenza:
- le circostanze dell'incidente,
- le sostanze pericolose presenti;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente e
- le misure di emergenza adottate;
c) informarlo sulle misure previste per:
- limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
- evitare che esso si riproduca;
d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:
a) accertare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine necessarie;
b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente rilevante;
c) adottare misure atte a garantire che il gestore predisponga tutti i provvedimenti del caso;
d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.
Art.15
Informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione
1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell'allegato VI, fornendo i seguenti dati:
a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente rilevante, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per l'uomo e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente.
2. Raccolte le informazioni di cui all'articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato in base alla procedura di cui all'articolo 22.
Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari, che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni relative agli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
Art.16
Autorità competente
Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva, nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere le autorità competenti sul piano tecnico.
Art.17
Divieto di esercitare l'attività
1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi sono nettamente insufficienti.
Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni previste dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dalla legislazione e dalle procedure nazionali.
Art.18
Ispezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni o altre misure di controllo adeguate per il tipo di stabilimento in questione. Tali ispezioni o misure di controllo, che sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti, devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento in questione, per garantire, in particolare, che:
- il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito;
- i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- siano diffuse alla popolazione le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
2. Il sistema di ispezione di cui al paragrafo 1 è conforme alle seguenti disposizioni:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di ispezioni. A meno che l'autorità competente abbia stabilito un programma di ispezioni in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento, il programma prevede un'ispezione in loco effettuata dall'autorità competente almeno ogni dodici mesi in ciascuno degli stabilimenti di cui all'articolo 9;
b) dopo ogni ispezione l'autorità competente redige una relazione;
c) se del caso, i risultati delle ispezioni condotte dall'autorità competente saranno valutati in cooperazione con la direzione dello stabilimento entro un periodo ragionevole dal momento dell'ispezione.
3. L'autorità competente può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che le servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possano aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, e per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
Art.19
Scambi di informazioni e sistema informativo
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva.
1 bis. Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e
b) l'attività o le attività dello stabilimento.
La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri (1).
2. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri uno schedario e un sistema informativo contenenti i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
a) provvedere ad una rapida comunicazione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
b) comunicare alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti;
c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
d) indicare le organizzazioni in grado di dare consigli o informazioni per quanto riguarda l'accadere di incidenti rilevanti, la loro prevenzione e la limitazione delle loro conseguenze.
Lo schedario e il sistema informativo contengono almeno:
a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1;
b) l'analisi delle cause degli incidenti;
c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.
3. Fatto salvo l'articolo 20, lo schedario e il sistema informativo possono essere consultati dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, dalle associazioni industriali o commerciali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni non governative che operano nel campo della tutela dell'ambiente e dalle altre organizzazioni internazionali o organismi di ricerca che lavorano nel settore.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9. La Commissione pubblica ogni tre anni un sommario di tali informazioni.
(1)
Paragrafo inserito dall'articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 105 del 16-12-2003.
Art.20
Riservatezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione della presenta direttiva.
Le informazioni ricevute dalle autorità competenti e dalla Commissione possono essere tenute riservate, sempreché le disposizioni nazionali lo prevedano, solo se riguardano;
- la riservatezza dei procedimenti delle autorità competenti e della Commissione;
- la riservatezza delle relazioni internazionali e della difesa nazionale;
- la pubblica sicurezza;
- il segreto istruttorio o di una procedura giudiziaria in corso;
- i segreti commerciali e industriali, anche attinenti alla proprietà intellettuale;
- la segretezza dei dati e/o degli schedari personali;
- dati forniti da un terzo se quest'ultimo chiede che rimangano riservati.
2. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro concluda con paesi terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispongono a livello interno.
Art.21
Mandato del comitato
Le misure necessarie per adeguare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 6, lettera b) e gli allegati da II a VI al progresso tecnico e per stabilire il modulo di cui all'articolo 15, paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.
Art.22
Comitato (1)
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
(1)
Articolo sostituito dall'articolo 3 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1882 del 29-09-2003.
Art.23
Abrogazione della direttiva 82/501/CEE
1. La direttiva 82/501/CEE è abrogata ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
2. Le notifiche, i piani d'emergenza e le informazioni al pubblico presentati o elaborati in virtù della direttiva 82/501/CEE rimangono in vigore fino al momento in cui siano sostituiti in virtù delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
Art.24
Applicazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art.25
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art.26
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
All.1
ALLEGATI
Omissis.