Ministero della Giustizia
Circolare 25 marzo 1997
Adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.L.vo. 626/94 e successive modifiche. Nota esplicativa
 

A seguito della trasmissione del D.M. 18 novembre 1996 con il quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'ambito dell'Amministrazione Giudiziaria, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti concernenti le modalità con cui provvedere agli adempimenti in oggetto.
Molte problematiche poste all'attenzione di questo Ministero trovano risposta nelle varie note esplicative già inviate da questa Direzione Generale a tutti gli Uffici Giudiziari.
A fronte delle numerose questioni sollevate non appare comunque inopportuno operare una ricognizione di quanto finora affermato anche in relazione ai chiarimenti sollecitati.
Si premette che il datore di lavoro, nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, è dotato della più ampia autonomia, come peraltro esplicitato, da ultimo, nella nota del 28 febbraio 1997, prot. n. 6/67/97/9E, con particolare riferimento alla questione del "medico competente".
Occorre dunque precisare che ogni capo dell'Ufficio, nell'ambito di tale autonomia e con riferimento a tutti gli adempimenti di sua competenza, può decidere, ovviamente nel rispetto della normativa citata, di adottare soluzioni diverse o alternative rispetto a quelle indicate da questa Direzione Generale.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE
Ciascun datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8, II co. del D.L.vo 626/94 deve designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (S.P.P.), previa consultazione del rappresentante della sicurezza. E' tenuto inoltre ad istituire un servizio di protezione adeguato alle caratteristiche dell'Ufficio (es. dimensioni - dei locali, numero dei dipendenti addetti, etc.).
Trattandosi di soggetti che devono essere in possesso di attitudini e capacità adeguate, il datore di lavoro, secondo le proprie valutazioni effettuate in base al dettato dello stesso art. 8 sopra citato (per come modificato dall'art. 6 del D.L.vo 242/96), può far ricorso a personale interno e/o esterno.
Con riferimento al Responsabile la soluzione auspicata da questa Direzione Generale è che questi venga nominato dal datore di lavoro tra i dipendenti dell'Ufficio (ad.es., nei casi in cui è presente, il consegnatario).
Tale soluzione, infatti, appare preferibile sia in ragione dello stabile collegamento organico e funzionale del dipendente con l'Amministrazione Giudiziaria - il che consentirebbe un'apprezzabile contenimento dei costi che dovrà comunque sostenere questo Ministero - che per la necessaria conoscenza ed esperienza che questi avrà maturato nel proprio ambiente di lavoro e per la conseguente maggiore capacità di individuare e valutare i problemi attinenti l'applicazione della legge di cui trattasi e di indicare adeguate soluzioni.
Qualora lo ritenga necessario, la legge permette al datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, di affiancare al responsabile del servizio individuato tra i dipendenti, personale qualificato scelto all'esterno dell'Ufficio. In tale ipotesi, questa Direzione Generale ha già suggerito ai capi degli Uffici di aver cura di scegliere i consulenti esterni preferibilmente tra gli appartenenti a strutture pubbliche, anche al fine di garantire il contenimento della spesa, come già evidenziato nelle precedenti note del 9 e 21 dicembre 1996 inviate a tutti gli Uffici Giudiziari. Ritiene inoltre questa Direzione Generale che nell'adempiere all'obbligo di cui all'art. 4, 1 e II co. del D. L.vo 626/94 (valutazione del rischio e predisposizione del relativo documento), i datori di lavoro potrebbero valutare l'opportunità di integrare il servizio di protezione con personale tecnico di quelle Amministrazioni che risultino tenute "per effetto di norme o convenzioni alla fornitura e manutenzione dell'immobile" ex art. 4, comma XII della legge citata (ovvero, nella quasi totalità dei casi, dei Comuni per quanto previsto dalla L.n. 392/1941), previ opportuni accordi con queste ultime.
Ne consegue che la possibilità di nominare il responsabile del S.P.P. al di fuori del personale dell'Ufficio Giudiziario e del ricorso a persone o servizi esterni all'Amministrazione, è soluzione da praticarsi da parte dei datori di lavoro solo nel casi in cui, dopo un'accurata verifica delle risorse umane presenti nel proprio Ufficio e nelle altre strutture pubbliche, risulti l'impossibilità di operare nel modo sopra proposto.
Per quanto riguarda il pagamento delle spese che dovessero essere sostenute in relazione alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio protezione, ogni datore di lavoro trasmetterà al competente funzionario delegato (Presidente della Corte d'Appello o Procuratore Generale) la documentazione necessaria per il pagamento dei corrispettivi dovuti a tale titolo.
A ciò i funzionari delegati provvederanno mediante utilizzo degli accreditamenti che questo Ministero effettuerà con fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 1587, per l'esercizio finanziario 1997.

MEDICO COMPETENTE
Nei casi in Cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria addetti ai videoterminali, movimentatori di carichi, etc. ), si ricorda che il datore di lavoro - ferma restando la preventiva consultazione del rappresentante per la sicurezza - deve avvalersi per la valutazione dei rischi e per la predisposizione del documento relativo, della collaborazione del medico competente oltre che di quella del responsabile del servizio di protezione (art. 4, VI co. del D. L.vo 626/94 per come modificato dall'art. 3 del D. L.vo 242/96).
Al fine dì agevolare i datori di lavoro nella individuazione e nomina del "medico competente", questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno trasmettere un possibile schema di convenzione predisposto dalla Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato suscettibile di applicazione su tutto i1 territorio nazionale.
E' opportuno precisare che, sia che si acceda allo schema diramato o che si provveda in altro modo, la convenzione con il medico competente dovrà prevedere la collaborazione dello stesso all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali così come richiesto dagli artt. 21 e 22 della normativa più volte citata.
Per quanto riguarda le spese, anche in questo caso, ogni datore di lavoro seguirà la stessa procedura già descritta per quelle di consulenza relative al servizio di protezione. Il conseguente onere economico sarà anch'esso sostenuto da questo Ministero con fondi stanziati su l'apposito capitolo di bilancio n. 1587, per l'esercizio finanziario 1997.

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO.

Spettano al datore di lavoro gli incombenti di cui all'art. 4, I e II comma del D. L.vo 626/94 come modificato dal D. L.vo 242/96. Per agevolare l'adempimento di tale obbligo questa Direzione Generale ha provveduto ad inviare quale allegato della nota 27.11.1996, una "guida per valutazione del rischio" redatta dal'ISPE.S.L.
Con la nota del 9 dicembre 1996 prot. 5976/96/9G è già stato precisato che, ferma restando la responsabilità dei singoli capi degli Uffici, laddove nello stesso edificio siano ubicati più Uffici Giudiziari, appare opportuno che i datori di lavoro affidino la valutazione del rischio ad un unico soggetto, redigendo conseguentemente un solo documento.
Qualora si faccia ricorso all'attività di consulenti o ditte esterne all'Amministrazione Giudiziaria. il datore dì lavoro terrà conto (ove ne sussistano le condizioni) delle indicazioni fornite con le note del 9 e 21 dicembre 1996. Si precisa al riguardo che per gara informale si intende una libera indagine di mercato non preceduta da adempimenti predefiniti dalla normativa vigente. A tal fine si rimanda alla definizione dell'art. 24 della l.n. 109/94, precisando che l'interpello potrà essere limitato a tre ditte. Quando non esistono le condizioni per seguire tale procedura, sarà cura di ogni datore di lavoro di effettuare la scelta attenendosi ai criteri di economicità e di imparzialità che informano l'attività della P.A..

OSSERVATORIO DELLE CONVENZIONI.
Ove il datore di lavoro faccia ricorso alla stipula di convenzioni del tipo sopra indicato che importino una spesa per questa Amministrazione, si raccomanda di concordare termini brevi di validità delle stesse e comunque di inserire apposita clausola (analoga, ad es., a quella inserita nell'art. del citato schema di convenzione con le FF.SS. inerente il medico competente) che ne preveda un'anticipata risoluzione a richiesta dell'Amministrazione.
Al fine di acquisire elementi di valutazione che consentano l'elaborazione di indicazioni generali utili per tutti gli Uffici è intenzione di questa Direzione Generale istituire un osservatorio delle convenzioni suddette.
I datori di lavoro vorranno pertanto inviare copia degli atti stipulati localmente.
Si pregano le SS.LL., ciascuno per le rispettive competenze, di voler far pervenire, con la massima urgenza, copia della presente nota a tutti i capi degli uffici giudiziari del proprio distretto.

Roma, 25 marzo 1997

IL DIRETTORE GENERALE