MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 settembre 2021

Riparto alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del fondo istituito per l'acquisizione di DPI e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali.

(GU n.272 del 15-11-2021)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione; Visto l'art. 19-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, recante «Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali», che prevede che: «al fine di fronteggiare le criticita' straordinarie derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del Terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021»;
Visto l'art. 19-novies, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che prevede che i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 siano stabiliti con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1 e di tener conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale;
Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che sancisce che «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione»;
Visto l'ultimo periodo del comma 2 del summenzionato art. 19-novies, a mente del quale «all'onere di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023», che ha assegnato alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il capitolo n. 4403 per la gestione del fondo di cui trattasi;
Visto il documento del «Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle infezioni - COVID-19», concernente: indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Versione del 24 agosto 2020. Roma: Istituto superiore di sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev 2.); Considerato che i dispositivi di protezione individuali costituiscono lo strumento necessario al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 e il conseguente contagio, in quanto atti ad impedire il contatto diretto, droplets e la trasmissione
aerea;
Vista la circolare del Ministero della salute del 12 febbraio 2020, n. 4373, con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni in ordine ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che le unita' sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 recante la «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie»;
Tenuto conto delle informazioni rilevate con i modelli STS.11 e STS.24 che garantiscono la distribuzione regionale, per tipologia di assistenza erogata, del numero dei posti letto, degli utenti e delle giornate di assistenza, avuto riguardo all'anno 2019;
Tenuto conto dei dati forniti dall'ISTAT sulla popolazione residente suddivisa per fascia di eta';
Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome il fondo di cui trattasi;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 settembre 2021 (Rep. atti n. 167/CSR);

 

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto


1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo di cui all'art. 19-novies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

Art. 2

Criteri e modalita' di riparto delle risorse



1. Le risorse di cui al citato art. 19-novies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle giornate di degenza erogate nelle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione residente, secondo la tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2021



Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro della salute Speranza


Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2680

 

 

 

Allegato 1