Tipologia: ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 30 gennaio 2006
Validità: 01.02.2006 - 31.10.2008
Parti:
Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Incrementi retributivi dei minimi
tabellari Una tantum Art. 6 - Disciplina generale sezione prima Formazione professionale 6.1) - Commissione nazionale per la formazione professionale Art. 5 - Disciplina generale - Sezione seconda Tutela dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie Art. 4 - Disciplina generale - Sezione terza Classificazione dei lavoratori A) - Declaratoria, esemplificazioni dei profili ed esempi B) - Quadri C) - Mobilità professionale Norma transitoria Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori Art. 5 - Disciplina generale - Sezione terza Orario di lavoro Allegato all'art. 5 Permessi annui retribuiti Norme transitorie Art. 6 - Disciplina generale - Sezione terza Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) Mercato del lavoro Art. 27 - Disciplina generale - Sezione terza Diritto allo studio e formazione professionale Art. 8 - Disciplina speciale - Parte prima Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22:00 e le ore 06:00 Banca-ore Art. 14 - Disciplina speciale - Parte prima Ferie |
Art. 19 - Disciplina speciale - Parte prima Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Art. 27 - Disciplina speciale - Parte prima Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia Art. 7 - Disciplina speciale - Parte terza Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21:00 alle ore 06:00 Banca-ore Art. 12 - Disciplina speciale - Parte terza Ferie Art. 14 - Disciplina speciale - Parte terza Trattamento malattia e infortunio Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria orafa e argentiera Art. 1 - Norme generali Art. 2 - Trattamento di malattia e infortunio Art. 3 - Periodo di prova Art. 4 - Apprendistato svolto presso diverse aziende Art. 5 - Durata dell'apprendistato Art. 6 - Orario di lavoro Art. 7 - Inquadramento e retribuzione Art. 8 - Ferie, gratifica natalizia e 13ª mensilità Art. 9 - Formazione Piano formativo individuale Art. 10 - Attribuzione della qualifica professionale Art. 11 - Profili formativi Art. 12 - Decorrenza Art. 13 - Previdenza complementare Art. 14 - Disposizioni finali Quota contribuzione una tantum |
Il giorno 30 gennaio 2006 tra Federorafi e
Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil - Uilm-Uil; è stata concordata l'allegata
ipotesi di accordo per il rinnovo del
CCNL 7 aprile 2000 per i dipendenti delle
aziende industriali per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria e
bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle
unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo-argentiero
interconnessioni di significativa rilevanza.
Art. 6 - Disciplina generale sezione prima
Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993
e successive intese, la Federorafi - Federargentieri e i sindacati Fim, Fiom,
Uilm riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse
umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento
qualitativo dell'occupazione.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità
occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale
femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità,
nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e
consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le Parti convengono di costituire la Commissione paritetica
disciplinata a successivo punto 1.
6.1) - Commissione nazionale per la formazione professionale
Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di costituire
una commissione paritetica formata da 3 (tre) rappresentanti per ciascuna
delegazione stipulante (Federorafi-Federargentieri e Fim-Fiom- Uilm) con il
compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo- argentiero,
con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, anche in collegamento con Fondimpresa e le sue articolazioni
territoriali, affinché le politiche formative, risultino coerenti con le
esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
d) individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei
lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione.
Art. 4 - Disciplina generale - Sezione terza
Classificazione dei lavoratori
C) - Mobilità professionale
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a
livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la
rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa
previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro
prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche al
fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado
di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle
capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi
saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà
luogo a una dinamica automatica e illimitata.
[
]
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per il triennio 2006-2007-2008 viene confermata la "Commissione paritetica per
lo studio della classificazione dei lavoratori" con il compito di:
A) esaminare le evoluzioni dei profili professionali in relazione
all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
B) proporre alle Parti stipulanti il CCNL integrazioni o aggiornamenti,
nell'ambito della Disciplina Speciale parte prima, sulla base delle risultanze
degli esami e riguardanti fenomeni di rilevante evoluzione professionale.
C) rivedere i criteri di passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria, nell'ambito della
mobilità professionale dei lavoratori di cui alla disciplina speciale parte 1ª,
anche alla luce delle modifiche dei cicli scolastici.
D) esaminare la possibilità di giungere ad una proposta condivisa modificatoria
dell'attuale disciplina contrattuale in materia, valutando anche a tal fine
eventuali esperienze di modifica già elaborate in altri settori merceologici
affini ed in quanto compatibili con le particolari caratteristiche dei settori
orafo-argentiero.
La Commissione, formata indicativamente da 6 componenti: da 3 rappresentanti per
gli imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da 3 rappresentanti per i
lavoratori (Fim, Fiom, Uilm), esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro il
31 dicembre 2007.
Le eventuali modifiche concordate in sede di Commissione a termini dei punti A)
e B) troveranno applicazione dal 1 novembre 2008. Le eventuali proposte di
modifica all'attuale disciplina contrattuale (punto C), saranno oggetto di
preventiva discussione tra le parti stipulanti il presente contratto in sede di
rinnovo della parte normativa del CCNL.
Art.
5 - Disciplina generale - Sezione terza
Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro normale viene confermata in 40 ore. Essa può
essere computata come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi
nei casi previsti dalla legge, dall'articolo seguente, e dagli accordi aziendali
in materia. Ai fini legali, in particolare del computo del lavoro effettivo, i
limiti del lavoro ordinario rimangono fissati secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato e per l'articolo 5 bis.
Il limite di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 8/04/2003 n. 66 per i lavoratori
notturni che prestino orario plurisettimanale, è riferito al ciclo temporale
completo nell'ambito del quale si realizza la media di orario plurisettimanale,
ovvero il ciclo di avvicendamento per lavoratori a turni avvicendati; negli
altri casi di lavoro notturno l'arco di riferimento è il periodo bisettimanale;
in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. medesimo è considerato lavoro notturno
agli effetti di legge quello svolto dalle ore 22,00 alle ore 5,00 antimeridiane.
L'orario giornaliero di lavoro sarà di norma esposto in apposita tabella.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1 luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati
beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in
azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei
pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro
titolo.
Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando
tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana
senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Art. 6 - Disciplina generale - Sezione terza
Mercato del lavoro
Al fine di dare completezza alla parte normativa del CCNL, la disciplina delle
seguenti materie: contratti a termine, contratti di somministrazione a tempo
determinato e contratti di inserimento sarà oggetto di una fase di successiva
contrattazione da svolgersi nel mese di settembre 2006.
Art. 8 - Disciplina speciale - Parte prima
Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22:00 e le ore 06:00
Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato lavoro
straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione
del 2 comma dell'art. 5 della Disciplina Generale, Sezione terza, salve le
deroghe e le eccezioni di legge.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del presente
contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 D.Lgs. 8/04/2003 n. 66,
viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando, i limiti quantitativi di lavoro straordinario fissati dalle
vigenti disposizioni di legge e quanto previsto per la qualificazione legale del
lavoro straordinario e relativi adempimenti, questo sarà ai soli fini
contrattuali contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.
A scopo informativo, la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro
straordinario alle Rappresentanze sindacali unitarie.
[
]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, festivo o tra le ore 22:00 e le ore 06:00; restano salvi i limiti
di legge in materia di lavoro notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al
venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, ad
esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di
riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da
calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del
sabato.
Dichiarazione a verbale
1) Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse
sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali
vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata
del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le
Parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto
delle esigenze produttive.
[
]
Banca-ore
Le Parti convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2001, ovvero dal 1°
gennaio 2002 per le imprese fino a 50 dipendenti a tempo indeterminato, la
Banca-ore per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di
straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore
accantonate nella Banca-ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione
straordinaria.
I lavoratori che intendano usufruire della Banca-ore dovranno darne
comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e
l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei
rispettivi quadrimestri (gennaio, aprile ...).
Ai lavoratori che non fruiscono della Banca-ore il pagamento delle prestazioni
straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le maggiorazioni previste
dal CCNL. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà
corrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per
il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto.
Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore
accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel rispetto
delle modalità e condizioni previste nell'articolo 5 Disciplina Generale Sezione
terza, comma 5 del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.
Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate possono
essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate con la
retribuzione ordinaria in atto.
Art. 14 -
Disciplina speciale - Parte prima
Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie
non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità
sostitutiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena
possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[
]
Art. 27 - Disciplina speciale - Parte prima
Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I) - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge si
considerano esemplificativamente rientranti fra detti lavoratori i seguenti:
autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione
dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio
estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai,
guardiani diurni e notturni.
I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale
settimanale compreso tra le 40 e le 48 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[
]
VI) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[
]
Art. 7 - Disciplina speciale - Parte terza
Lavoro straordinario, festivo e prestato dalle ore 21:00 alle ore 06:00
Ai fini delle maggiorazioni fissate nel presente articolo è considerato lavoro
straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione
del 2 comma dell'art. 5 della Disciplina Generale, Sezione terza, salve le
deroghe e le eccezioni di legge.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. Ai fini del presente
contratto, e fermo quanto previsto dal comma 4, art. 5 D.Lgs. 8/04/2003 n. 66,
viene fissato un unico limite massimo di 270 ore annuali per ciascun lavoratore.
Fermi restando i termini e i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge
anche per la qualificazione legale del lavoro straordinario e relativi
adempimenti, questo sarà contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alle Rappresentanze sindacali unitarie.
[
]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte terza può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, festivo e tra le ore
21:00 e le ore 06:00; restano salvi i limiti i legge in materia di lavoro
notturno.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì), è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a
esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori di
riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da
calcolare sulla paga base di fatto per tutte le ore lavorate nella giornata del
sabato.
Dichiarazione a verbale
1) Le Parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse
sono dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali
vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata
del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le
Parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tenere conto
delle esigenze produttive.
[
]
Banca-ore
Le Parti, convengono di istituire a decorrere dal 1° gennaio 2004 la Banca-ore
per tutti i lavoratori a tempo indeterminato per il 20% delle ore di
straordinario prestate in ciascun anno solare. La fruizione delle ore
accantonate nella Banca-ore avverrà nel corso dei 24 mesi decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione
straordinaria.
I lavoratori che intendano usufruire della Banca-ore dovranno darne
comunicazione all'impresa nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre e
l'accantonamento riguarderà il 20% delle ore di straordinario prestate nei
rispettivi quadrimestri (gennaio - aprile ...).
Ai lavoratori che non fruiscono della Banca-ore il pagamento delle prestazioni
straordinarie avverrà secondo la prassi in atto con le maggiorazioni previste
dal CCNL. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà
corrisposto una maggiorazione omnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per
il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità
attuative della Banca-ore prima dell'avvio del nuovo istituto.
Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore
accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore nel rispetto
delle modalità e condizioni previste nell'articolo 5 Disciplina Generale,
Sezione terza, comma 5 del capitolo relativo ai permessi annui retribuiti.
Al termine del periodo di 24 mesi nel corso del quale le ore accantonate possono
essere usufruite, le eventuali ore non ancora usufruite sono liquidate con la
retribuzione ordinaria in atto.
Art. 12 -
Disciplina speciale - Parte terza
Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita sia esplicita, al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie di cui al 1° comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle
ferie medesime con una indennità sostitutiva; di conseguenza la relativa
fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze
tecnico-organizzative.
[
]
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante
nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 - Norme generali
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un
fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e
al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al
lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. In tale ottica
hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei termini che seguono.
La disciplina di cui al presente allegato attua quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di apprendistato professionalizzante. Per quanto
non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono
per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
30 gennaio 2006.
Qualora nuove disposizioni di legge o di Accordo Interconfederale dovessero
intervenire in materia successivamente alla data di stipula del presente
contratto, le Parti si incontreranno a livello nazionale per verificare le
implicazioni che potrebbero derivarne alla presente disciplina.
Il Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati nella
Disciplina Speciale, parte prima, seconda e terza; le qualifiche conseguibili
sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3ª alla 6ª comprese.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i
giovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo quanto previsto dal comma 2
art. 49 D.Lgs. 276/2003, e i ventinove anni. Il lavoratore con contratto di
apprendistato non potrà essere retribuito a cottimo, nè essere destinato a
lavori di manovalanza.
L'azienda informerà mensilmente la RSU dell'avvenuta assunzione del lavoratore
apprendista e a richiesta della medesima darà annualmente informazione
sull'andamento dei processi formativi, sul numero degli apprendisti il cui
contratto sia venuto a scadenza e per i quali sia intervenuta la conferma del
rapporto a tempo indeterminato; darà inoltre informazione sui contenuti
formativi dei piani individuali suddivisa per tipologia di profili formativi.
Su richiesta della Commissione di cui all'art. 2 Disc. Gen., Sez. Prima
(capitolo analisi congiunta) l'azienda farà pervenire un rapporto riferito al
numero degli apprendisti assunti e ai processi formativi programmati.
Art. 4 -
Apprendistato svolto presso diverse aziende
Ferma restando una durata minima biennale, periodi di servizio prestati in
qualità d'apprendista presso più datori di lavoro, anche nell'ambito del diritto
dovere di istruzione e formazione, si cumulano ai fini del computo della durata
massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto al successivo
articolo 7, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si
riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le attività
per le quali sono stati effettuati.
A tal fine in caso di risoluzione del rapporto di apprendistato prima della
scadenza naturale l'impresa rilascerà una certificazione che attesti il periodo
di apprendistato svolto, la formazione attuata e la qualifica professionale
oggetto dell'apprendistato.
Art. 5 - Durata
dell'apprendistato
La durata dell'apprendistato e le riduzioni del periodo stesso, in relazione ai
titoli di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono
stabilite nella tabella seguente. Per avere diritto a essere ammesso ai minori
periodi di apprendistato elencati sotto la tabella, l'apprendista, all'atto
dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito
durante i primi 12 mesi del periodo di apprendistato, dovrà presentare il titolo
scolastico originale o apposito certificato autenticato.
Tabella della durata del periodo di apprendistato
- 42 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 3ª categoria;
- 52 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 4ª categoria;
- 60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 5ª categoria;
- 60 mesi per lavoratori destinati ad inquadramento in 6ª categoria.
Per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, inerenti alla
professionalità da acquisire le suddette durate sono ridotte di mesi 6.
Le figure professionali per le quali è previstala mobilità in 3ª categoria, così
come stabilito dall'art. 4, disciplina generale, sezione 3ª, lettera C), punto
II, al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3ª categoria;
per le sole figure professionali addette a produzione in serie svolte su linea a
catena/banco o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da
attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella
declaratoria della 3ª categoria, la durata sarà pari a 24 mesi.
Per gli apprendisti in possesso di laurea in tutte le fattispecie di
inquadramento la durata dell'apprendistato sarà di 36 mesi con inquadramento
finale non inferiore alla 4ª categoria. Al fine dell'inquadramento finale
dell'apprendista al termine dell'apprendistato, per le professionalità di cui
alla Disciplina Speciale, Parte terza si terrà conto dei criteri di inserimento
stabiliti alle lettere a) e b) del punto III, lettera C) dell'articolo 4,
Disciplina Generale, Sezione terza del CCNL.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, la durata del medesimo e
il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma di
formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera di
assunzione unitamente alle indicazioni di cui all'articolo 1, Disciplina
Generale, Sezione Terza del CCNL.
Art. 6 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 9 - Formazione
Per l'apprendista sono previste 120 ore retribuite in ragione d'anno di
formazione formale secondo un processo formativo strutturato e certificabile in
conformità alla normativa vigente. Di tali ore almeno 40 complessive per
ciascuno dei primi due anni e almeno 32 complessive per ciascuno degli anni
successivi (ovvero quote proporzionali per frazione d'anno) saranno ore di
formazione teorica ivi comprendendovi sia quella trasversale che
professionalizzante.
Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 2, Disciplina Generale,
Sezione prima (capitolo analisi congiunta) tenuto conto della realtà locale,
delle offerte formative provenienti dalle strutture pubbliche e della
specializzazione dei centri di formazione, e con riferimento ai lavoratori privi
di titoli di scuola media superiore coerenti con l'attività per la quale
qualificarsi, potrà essere concordato per determinate specifiche professionalità
con inquadramento finale in 4ª categoria un incremento delle ore di formazione
formale tecnico pratica fino a 140 ore annue complessive, ovvero per determinate
specifiche professionalità destinate ad inquadramento in 5ª e 6ª categoria fino
a 160 ore annue complessive, ove siano disposte adeguate e correlate forme di
finanziamento.
Le ore complessive di formazione formale, come previste dalle vigenti
disposizioni normative, possono essere distribuite diversamente nell'arco di
durata del Contratto di Apprendistato.
L'apprendista è tenuto a svolgere regolarmente e con diligenza la formazione
formale.
La formazione formale dovrà comprendere per ciascuno dei primi due anni una
parte denominata "trasversale" che riguarderà, in via esemplificativa, oltre ad
un iniziale colloquio di orientamento, temi generali di cultura d'impresa e del
lavoro, antinfortunistica, igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni,
diritti e doveri, normativa disciplinare, disciplina del rapporto di lavoro,
diritto del lavoro, competenze relazionali, organizzazione ed economia, e una
parte denominata "professionalizzante" che riguarderà argomenti specifici legati
alla qualifica professionale da conseguire. La formazione relativa all'igiene,
sicurezza, e prevenzione sarà effettuata all'inizio del rapporto di lavoro. La
formazione trasversale sarà di 24 ore il primo anno e di 12 ore, o quota
proporzionale per frazione d'anno, per l'anno successivo. Le restanti ore a
concorrenza delle 40 teoriche avranno natura professionalizzante. La formazione
trasversale, salvo quanto sotto previsto, verrà realizzata di norma all'esterno
dell'azienda, anche in rapporto alle eventuali disposizioni regionali al
riguardo, ovvero all'interno delle imprese che dispongano di capacità formativa.
La formazione professionalizzante sarà svolta internamente all'azienda, salvo
diversa scelta aziendale anche per quota parte di essa, individuata nel PFI,
anche in relazione all'eventuale offerta formativa proveniente dalle Regioni. La
formazione professionalizzante avverrà utilizzando le seguenti modalità: "on the
job", affiancamento, e-learning, testimonianze, esercitazioni, visite aziendali.
La formazione svolta all'interno dell'azienda, sarà attestata da dichiarazione
dell'azienda stessa che, salvo diverse disposizioni regionali, sarà rilasciata
al lavoratore al termine del percorso formativo La formazione trasversale potrà
essere svolta all'interno dell'azienda da parte delle imprese formative; si
considerano tali le imprese che:
- mettano a disposizione risorse umane idonee a trasferire competenze;
- abbiano presenza di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della
formazione relazione alla tipologia della medesima.
Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per
l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è necessaria la
presenza di un "tutor", che dovrà possedere i requisiti di cui al D.M.
28/02/2000 ed alle regolamentazioni regionali.
Il "tutor" può essere lo stesso imprenditore.
Piano formativo individuale
Il PFI, da allegare al contratto di apprendistato, definisce il percorso
formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla
qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo
stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione
della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del
contratto di apprendistato. Il PFI nel rispetto di eventuali disposizioni
regionali al riguardo, potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro
solo in accordo tra lavoratore interessato, impresa e tutor.
Nel PFI l'azienda dovrà dichiarare la propria eventuale caratteristica di
impresa formativa, che verrà comunicata alle Istituzioni competenti previste
dalla legislazione regionale e alla propria Associazione/Unione territoriale di
appartenenza al fine di consentire un'implementazione di quanto previsto al
terzo alinea, terzo comma, capitolo "Analisi congiunta della situazione
economico sociale dell'industria orafa e argentiere" di cui all'art. 2 Disc.
Gen. Sez. prima del CCNL.
Art. 11 - Profili formativi
Per la definizione dei profili formativi le parti fanno riferimento a quanto
deliberato da parte delle Regioni. Le parti si incontreranno entro 30 giorni al
fine di integrare, se congiuntamente ritenuto necessario, le disposizioni
regionali con profili più specifici per i settori orafo e argentiero ovvero per
definire i profili medesimi per le aree ragionali ove questi non sono stati
identificati ed in tal caso sarà valutato il ricorso all'assistenza dell'Isfol,
ovvero di far diretto riferimento ai profili già definiti dall'Isfol stesso.
Art. 12 - Decorrenza
Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 30
gennaio 2006 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° marzo 2006 e si
applica ai contratti di apprendistato stipulati a partire da tale data. Entro la
scadenza della parte normativa del CCNL le parti verificheranno la congruità
della presente disciplina con l'eventuale evoluzione delle disposizioni
normative al riguardo, al fine di apportare alla medesima gli opportuni
conseguenti adeguamenti.