INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo


Circolare n. 11

        Roma, 24 febbraio 2022


Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo.

Quadro normativo
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388: “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo”.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182: “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS”. Articolo 2, commi 1 e 2-bis.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 188.
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Articolo 21, comma 1, concernente la soppressione dell'ENPALS dal 1° gennaio 2012 e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Articolo 66 “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, comma 4.
Decreto 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”.
Decreto 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS”.
Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 9 febbraio 2022, concernente l’attuazione dell’art. 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 1124/1965 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo, di cui alla delibera n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 23 novembre 2021.
Circolare Inail 3 gennaio 1990, n. 1: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei ballerini e dei tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. Sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989”.
Circolare Inail 27 marzo 1995 n. 19: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo”.
Circolare Enpals 30 marzo 2006, n. 7: “D.M. 15 marzo 2005 recante Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo”.
Circolare Enpals 30 marzo 2006, n. 8: “D.M. 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS".
Circolare Enpals 30 gennaio 2008, n. 2: “Articolo 1, comma 188, della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 39-quater del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 222/2007”.
Circolare Inps 3 dicembre 2014, n. 154: “Integrazione delle dichiarazioni contributive ex Enpals in Uniemens. Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive mensili afferenti ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti nel sistema Uniemens”. Paragrafo 2 “Profili strutturali dell'assicurazione IVS dei soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e regole per il calcolo dei contributi previdenziali”.
Circolare Inail 20 gennaio 2022, n. 6: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-¬sinfoniche. Articolo 66, commi 5, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Premessa
L’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106¹ ha disposto che l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per espressa previsione normativa l’obbligo di assicurazione per i suddetti lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
La norma ha inoltre demandato a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'Inail, le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e, in particolare, l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
Le predette modalità di attuazione sono state stabilite dal decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura², pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 16 febbraio 2022.
Con la presente circolare, acquisite le osservazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali³, si forniscono le indicazioni operative per l’estensione dell’assicurazione pubblica e obbligatoria gestita dall’Inail ai lavoratori autonomi dello spettacolo, finora esclusi dalla tutela.

A. Soggetti assicurati
La norma ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Infatti, in considerazione della discontinuità e della differenziazione dei contratti e del fatto che la prestazione artistica professionale per sua natura è caratterizzata da un’estrema flessibilità e saltuarietà, per i lavoratori dello spettacolo è previsto un sistema previdenziale specifico, che tutela le categorie artistiche e tecniche in relazione all’attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro⁴.
La prestazione lavorativa può essere resa, infatti, sia con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, sia con un contratto d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile⁵ (nel cui ambito si colloca il contratto di scrittura artistica), che configura quindi una prestazione di lavoro autonomo nei confronti di un committente (locatio operis).
L’articolo 2 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, nell’individuare i soggetti assicurati, fa riferimento ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.
L’articolo 3 del decreto legislativo citato, dopo aver individuato, al primo comma, i soggetti obbligatoriamente iscritti al Fondo, prevede, al secondo comma, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonché sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’Enpals, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurative di cui al primo comma.
Tale adeguamento è avvenuto con il decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante appunto Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.
Con l’altro decreto di pari data, recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS, preso atto dell’ampliamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo operata con il citato decreto, è stata rimodulata la composizione dei tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni previdenziali.
Per l’individuazione dei nuovi soggetti assicurati dal 1° gennaio 2022 occorre fare riferimento alle categorie dei lavoratori indicate attualmente ai gruppi A e B del decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS⁶, atteso che il gruppo C concerne i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Si precisa che ai fini assicurativi, dalla medesima data del 1° gennaio 2022, per le attività prestate dai lavoratori indicati specificatamente nel suddetto decreto interministeriale vige una presunzione legale di pericolosità, che integra le attività protette individuate all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto.
Inoltre, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, l’obbligo assicurativo si estende alle prestazioni rese dai medesimi lavoratori per le attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate e per le attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Infine, come indicato all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa alle esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda previsto dal citato articolo 1, comma 188.
Per tutti i suddetti nuovi soggetti, la tutela assicurativa si applica per gli infortuni accaduti dal 1° gennaio 2022 e per le malattie professionali denunciate dalla medesima data.

1. Lavoratori indicati nel decreto interministeriale 15 marzo 2005 iscritti obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo
Il decreto 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS contiene l’elencazione tassativa nei tre gruppi A, B e C delle categorie dei lavoratori dello spettacolo che devono essere obbligatoriamente iscritti al predetto Fondo, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, ai quali pertanto dal 1° gennaio 2022 è estesa l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Si espongono di seguito le categorie previste in ciascun gruppo.

A) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo
Fanno parte di questo gruppo le seguenti categorie professionali artistiche e tecniche: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà e attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d'orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d'armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
 

B) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A)

Fanno parte di questo gruppo le seguenti categorie professionali:
operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; artieri ippici; impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonchè presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.
 

C) Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Fanno parte di questo gruppo i lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni⁷, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritte obbligatoriamente alla gestione ex Enpals, che comprende sia il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia il Fondo pensione sportivi professionisti, sono invece elencate nel decreto 15 marzo 2005⁸ del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo.
Con questo decreto, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore, sono state ampliate le categorie precedentemente previste.
Il predetto decreto, al quale si rimanda, prevede attualmente 25 categorie.
I lavoratori della categoria n. 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche sono iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti ed esulano quindi dall’ambito applicativo dell’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Come precisato nella circolare Enpals 30 marzo 2006, n. 7 riguardante il decreto ministeriale 15 marzo 2005 sull’adeguamento delle categorie, ogni qual volta siano menzionati dal decreto impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese del settore, il richiamo va riferito a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione.
In merito si ricorda che per gli impiegati, operai e tecnici dipendenti delle imprese del settore dello spettacolo con contratto di lavoro subordinato, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era già operante in base agli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e che i lavoratori dell’area dirigenziale sono già compresi nell’assicurazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
I decreti interministeriali in questione sono stati adottati in esecuzione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che contestualmente istituì l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo⁹, nel cui funzioni dal 1° gennaio 2012¹°, a seguito della soppressione dell’ente, è subentrato l’Inps.

2. Lavoratori che prestano attività di insegnamento o formazione e attività promozionali indicate dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182
L’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022, in virtù di quanto specificatamente previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182¹¹, precisa che dal 1° gennaio 2022 l’obbligo assicurativo vige anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento alle seguenti attivit๲:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonchè di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Per espressa previsione di legge¹³, per le attività di cui alle suddette lettere a) e b) non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, vale a dire l’obbligo del certificato di agibilità¹⁴, finalizzato alla preventiva verifica della regolarità contributiva complessiva delle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, dei teatri tenda, degli enti, delle associazioni, delle imprese del pubblico esercizio, degli alberghi, delle emittenti radiotelevisive e degli impianti sportivi.
Il certificato di agibilità deve essere richiesto dai predetti soggetti all’Inps prima di far agire nei locali di proprietà (o nei locali sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i soli lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 e successive modifiche e integrazioni, in relazione a uno specifico evento (o a una serie di eventi) riferito ad un periodo limitato nel tempo¹⁵.

3. Lavoratori che effettuano esibizioni musicali dal vivo di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n.296
Questa disposizione, riformulata con decorrenza 1° dicembre 2007 dall’articolo 39-quater del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 stabilisce, in alcuni casi specifici e per alcune determinate categorie di soggetti, l’esenzione dagli obblighi di iscrizione e di versamento della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Le esenzioni riguardano soltanto le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni fino a 5.000 euro, effettuate:
a. da giovani fino a diciotto anni
b. da studenti fino a venticinque anni
c. da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni
d. da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. Tale obbligo deve sussistere nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni consistenti nelle esibizioni musicali indicate dalla norma.
Come specificato dall’Enpals nella circolare 30 gennaio 2008, n. 2 qualora si verifichi, nel corso dell’anno solare, il superamento del limite reddituale, i datori di lavoro o committenti sono tenuti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite di 5.000 euro all’adempimento degli obblighi previsti dalle norme ordinarie.
L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che i suddetti soggetti sono compresi nell’obbligo assicurativo Inail indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro, non potendosi evidentemente discriminare la copertura assicurativa conseguente a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale in base alla retribuzione annua lorda percepita dall’interessato.

B. Precisazioni sui lavoratori sportivi indicati al n. 23 del decreto interministeriale 15 marzo 2005 sull’adeguamento delle categorie iscritte all’ex Enpals
Gli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche di cui alla categoria n. 23 del decreto in discorso sono gli stessi soggetti indicati all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91¹⁶ che regolamenta i rapporti tra società e sportivi professionisti fino al 31 dicembre 2022, infatti dal 1° gennaio 2023 si applicheranno le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 che ha riformato radicalmente il lavoro sportivo¹⁷.
Per questi lavoratori l’assicurazione obbligatoria presso l’Inail è in vigore dal 16 marzo 2000, ma solo nell'ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali. L’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, infatti, ha introdotto l’obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti dipendenti, vale a dire gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nei settori professionistici delle predette Federazioni.
Il Consiglio nazionale del CONI con delibera 7 giugno 2011, n. 1435 ha deliberato l’esclusione della Federazione Motociclistica Italiana dall’elenco delle Federazioni dotate di un settore professionistico e con delibera 19 dicembre 2013, n. 1502 l’esclusione della Federazione Pugilistica Italiana dal predetto elenco.
Pertanto a modifica della circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48, attualmente l’attività sportiva professionistica è svolta nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana, della Federazione Italiana Golf, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Federazione Italiana Pallacanestro.
Dal 1° gennaio 2023 l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 sarà abrogato e ai lavoratori sportivi si applicherà l’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36¹⁸, che riprende i contenuti del predetto articolo 6, estendendo tuttavia l’assicurazione a tutti i lavoratori subordinati sportivi.

C. Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo e obblighi di denuncia degli infortuni
L’articolo 3 Soggetti assicuranti del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 individua i soggetti tenuti al versamento dei premi per l’assicurazione dei lavoratori autonomi iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per i contributi dovuti all’Inps, il comma 1 del citato articolo pone l’obbligo del versamento all’Inail del premio assicurativo a carico dei committenti e delle imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione.
Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.
Diversamente dalla vigente normativa in materia di contributi Inps, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è ugualmente in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.
Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i suddetti soggetti assicuranti sono considerati datori di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto e pertanto sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.
Si ricorda a tal fine che l’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
In caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.
In merito si rinvia alla circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 nella quale sono stati riepilogati da ultimo termini e modalità dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Con riguardo agli infortuni in itinere, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni ulteriori in relazione all’obbligo di denuncia.
L’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate:
a. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
b. durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
c. durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti a condizione che non sia presente un servizio di mensa aziendale.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.
I lavoratori autonomi dello spettacolo in genere lavorano per più committenti contemporaneamente, rendendo le relative prestazioni nella stessa giornata anche in più luoghi di lavoro.
Se l’incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio, per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando e per il percorso di ritorno al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all’abitazione.
Si specifica che i lavoratori dello spettacolo spesso esercitano la loro prestazione lavorativa in trasferta, alloggiando quindi presso alberghi o altri luoghi disponibili. In tali casi la copertura assicurativa opera anche per questi luoghi di alloggio temporaneo.
Se l’incidente avviene durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro ognuno riferito a un diverso committente, l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio è a carico del committente presso il cui luogo di lavoro il lavoratore si stava recando.
Si ricorda che gli infortuni in itinere non sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, pertanto, non essendo imputati al soggetto assicurante, non determinano alcun aumento del premio.

D. Premi assicurativi e inquadramento nella gestione tariffaria
L’articolo 4 Premi assicurativi del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore (rischio assicurato).
Si applicano pertanto i premi ordinari e quindi le tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” nonché le relative modalità di applicazione.
Con riguardo all’inquadramento tariffario dei committenti o imprese, considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, l’articolo 5 Inquadramento nella gestione tariffaria del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 dispone che il soggetto assicurante è inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Poiché i committenti e le imprese tenuti al versamento dei contributi al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo non sono inquadrati dall’Inps nelle gestioni di cui al citato articolo 49 ma alla specifica gestione ex Enpals, l’articolo 5 citato chiarisce che ai fini Inail si applicano i criteri ordinari previsti per la generalità dei datori di lavoro tenuti al versamento dei premi ordinari nella gestione assicurativa Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In merito, pertanto, la produzione di spettacoli deve essere classificata alla gestione tariffaria Industria e le attività artistiche alla gestione tariffaria Terziario.
Ai fini Inail, inoltre, per i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (come per esempio i Comuni), si applica la gestione tariffaria Altre attività.
Per quanto riguarda la classificazione tariffaria, si applicano le modalità di applicazione delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 nonché le istruzioni tecniche diffuse da ultimo con la circolare 28 ottobre 2021, n. 28.
In relazione alle prestazioni artistiche rese nell’ambito della produzione di spettacoli, in linea generale, i riferimenti tariffari applicabili sono quelli relativi alle seguenti voci della gestione Industria, di cui si indica il tasso medio e la declaratoria:
1. Voce 0511 con tasso medio del 15,80 per mille Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo.
2. Voce 0512 con tasso medio dell’8,31 per mille Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video.
3. Voce 0530 con tasso del 9,92 per mille Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4.
4. Voce 0541 con tasso medio del 26,41 per mille Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo.
In caso di applicazione delle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività si applicano i riferimenti tariffari corrispondenti alle analoghe declaratorie previste nelle gestioni in discorso.
Nell’ambito della revisione periodica delle tariffe, i suddetti riferimenti tariffari e i tassi medi di tariffa potranno essere rivisti in relazione all’andamento infortunistico rilevato per le categorie interessate dopo almeno un triennio di osservazione, oltre che in base all’andamento dell’imponibile retributivo e contributivo, nonché a seguito dell’eventuale adeguamento delle categorie dei lavoratori dello spettacolo, da effettuarsi con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come riformulato dall’articolo 66, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106¹⁹.

E. Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie
L’articolo 6 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce al comma 1 che per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Il suddetto limite minimo giornaliero per l’anno 2022 è di 49,91 euro²°.
Il comma 2 dispone che ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Pertanto, per la liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta di cui all’articolo 68 del predetto decreto e per l’indennizzo in rendita o in capitale del danno biologico di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è assunta la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura, rispettivamente durante i quindici giorni²¹ e i dodici mesi²² trascorsi prima dell'infortunio.
Si applicano pertanto gli stessi criteri previsti per la liquidazione delle prestazioni ai lavoratori subordinati, che si riassumono di seguito.
Ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, a cui provvedono le Sedi dell’Inail sulla base dei dati retributivi comunicati dal soggetto assicurante, si assume come base la retribuzione giornaliera, ottenuta con il procedimento indicato dal citato articolo 116, comma 2, ma calcolando il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
Pertanto si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
Ai fini dell’indennizzo in rendita, l’articolo 116, comma 3, dispone che in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento (minimale di rendita) a un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento (massimale di rendita).
A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Come illustrato nella circolare Inail 14 dicembre 2021, n. 36, attualmente per la gestione Industria si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188²³, che all’articolo 1 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 la retribuzione media giornaliera è fissata in 83,09 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di 17.448,90 euro e di 32.405,10 euro.

F. Adempimenti dei soggetti assicuranti in sede di prima applicazione
L’articolo 7 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce al comma 1 che in sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Il termine suddetto costituisce una deroga all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo il quale la denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori, cioè entro il giorno di inizio dell’attività che deve essere assicurata.
Pertanto a fronte dell’indicazione nella denuncia di iscrizione della data del 1° gennaio 2022 come data di inizio dell’attività, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022²⁴ non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
In applicazione dei criteri ordinari, il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale del soggetto assicurante, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
Il comma 2 del citato articolo 7 del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.
Anche in questo caso il termine è fissato in deroga all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
Pertanto a fronte dell’indicazione nella denuncia di variazione della data del 1° gennaio 2022 come data di decorrenza del rischio, qualora la denuncia stessa sia presentata entro il 18 marzo 2022 non devono essere applicate le sanzioni normalmente previste.
La Sede competente provvederà a richiedere con il certificato di variazione il premio anticipato per il 2022.
L’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 dispone, infine, che i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
La previsione del citato comma 3 applica la regola generale stabilita dall’articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui la determinazione del premio anticipato è effettuata come segue: (...) b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

G. Scambio dati Inps Inail e controlli
L’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce che per le finalità di verifica e controllo nell’ambito dell’adempimento delle funzioni di propria competenza attribuite dall’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative all’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, l’Inail è autorizzato a trattare i dati personali anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al predetto Fondo nonché dei soggetti, ovvero imprese, committenti e lavoratori autonomi, tenuti all’obbligo contributivo al Fondo stesso.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
È previsto che con apposita convenzione o con apposito atto aggiuntivo a una delle convenzioni in atto l’Inail e l’Inps regolano modalità, contenuti e termini dell’accesso alle informazioni presenti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dei controlli, si ricorda comunque che i lavoratori autonomi dello spettacolo sono specificatamente previsti nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro²⁵ ai Centri per l’impiego.
A tal fine il modello Unificato Lav prevede nella sezione 4 Inizio - Dati rapporto - la specifica tipologia contrattuale Lavoro autonomo nello spettacolo.

H. Prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Per effetto dell’estensione della copertura assicurativa, i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle medesime prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie (tra cui le cure integrative riabilitative, l’assistenza protesica, gli interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione) e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.
Le prestazioni economiche principali sono costituite dall’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (che impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro), dall’indennizzo per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), erogato in capitale in caso di postumi compresi tra il 6 e il 15% e in rendita per i postumi dal 16% in poi e dalla rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge.
Spettano, altresì, se ne ricorrono le condizioni, tutte le ulteriori prestazioni economiche previste dalla vigente normativa, come la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio, l’assegno funerario, l’assegno per assistenza personale continuativa, lo speciale assegno continuativo mensile, il rimborso per cure idrofangotermali e il pagamento diretto per soggiorni climatici, il rimborso spese per l’acquisto di farmaci necessari al reinserimento socio-lavorativo e al miglioramento dello stato psicofisico.
Con riguardo all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, si ricorda che ai sensi dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, essa è corrisposta dall’Inail nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del medesimo decreto a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta.
Ove la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni dei citati articoli da 116 a 120.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione e che l'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza (comma 2).
Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di corrispondere l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa per i successivi due giorni è riferito alle imprese e ai committenti presso cui i lavoratori prestano la loro opera.

I. Ulteriori precisazioni
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 comprende espressamente nella tutela anche i lavoratori autonomi dello spettacolo²⁶, con applicazione delle disposizioni previste agli articoli 21²⁷ e 26, quest’ultimo concernente gli obblighi dei datori di lavoro in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
A seguito dell’estensione dell’assicurazione risultano poi definitivamente superate alcune questioni riguardanti l’operatività dell’obbligo assicurativo in relazione alla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali citate all’articolo 1, comma 3, n. 27²⁸, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già assicurate all’Inail per rischio ambientale oltre per l’uso diretto di apparecchiature elettriche o elettroniche (quali per esempio ricetrasmittenti, telefoni, ecc.), di norma assunte con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e intermittente, sono senz’altro comprese nella tutela assicurativa, in quanto maschere, custodi e guardarobieri sono previsti espressamente nel gruppo B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A) del decreto interministeriale 15 marzo 2005.
L’assicurazione opera, inoltre, anche per i generici, i figuranti e i figuranti lirici previsti nel gruppo A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo del suddetto decreto.
Sono quindi superate le indicazioni della circolare Inail 10 giugno 1999, n. 47 relative alle “comparse”, per le quali era stato escluso l’obbligo assicurativo argomentando che la occasionalità delle relative prestazioni è tale da escludere la sussistenza del requisito della dipendenza.
Si ricorda che l’assicurazione era già operante per i lavoratori subordinati. In particolare, come indicato nella circolare Inail 3 gennaio 1990, n. 1, l’obbligo assicurativo è stato esteso ai ballerini e tersicorei addetti all'allestimento, alla prova e all'esecuzione di pubblici spettacoli, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 21 marzo 1989, che aveva operato la rivisitazione del concetto di “opera manuale”²⁹.
Come illustrato da ultimo nella circolare Inail 20 gennaio 2022, n. 6 riguardante l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3476 del 14 aprile 1994 sul rischio ambientale, l’ambito applicativo dell’assicurazione obbligatoria era stato ulteriormente ampliato³°.
Con la circolare Inail 27 marzo 1995, n. 19 era stata trattata specificatamente l’assicurazione dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche, definendo le condizioni oggettive e soggettive per la tutela assicurativa³¹, individuate nell’esposizione al rischio, in quanto chi lavora nel mondo dello spettacolo, operando in ambienti organizzati per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, di cui al citato articolo 1, comma 3, n. 27, si viene a trovare in una oggettiva situazione di rischio potenziale derivante dall'ambiente lavorativo, e nello svolgimento di attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato, o in quanto socio lavoratore di società³², categoria quest’ultima assimilata ai fini assicurativi ai dipendenti delle società.
Si ricorda, infine, che costituiscono rapporti di lavoro subordinato, i contratti di somministrazione di lavoro³³, i contratti di apprendistato³⁴, i contratti di lavoro intermittenti³⁵ e i contratti di prestazione occasionale³⁶, i cui lavoratori erano già assicurati all’Inail, in presenza dei requisiti oggettivi, anche in base alla normativa previgente.
A seguito dell’estensione dell’assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, l’obbligo assicurativo ricorre indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo.
 

Il Direttore generale
Andrea Tardiola


Allegati: 4

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¹ Allegato 1.
² Allegato 2.
³ Nota m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0001570.21-02-2022.
⁴ Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, la determinazione dei contributi è fissata in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto (Per provvedere alle finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto). Per i contratti di scrittura artistica (prestazioni autonome), ai fini della determinazione della retribuzione individuale giornaliera valgono criteri particolari, in proposito si rinvia alla circolare Enpals 4 ottobre 2007, n. 14 riguardante Art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971. Nuovo orientamento giurisprudenziale. In base all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, entrato in vigore l’11 luglio 1997, le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori sono stabilite nella medesima misura della corrispondente aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Ai lavoratori autonomi si applicano le stesse aliquote in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L’obbligo di versare i contributi, anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, è in capo alle imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142), che sono tenute a corrispondere oltre alla quota di loro spettanza anche la parte di contributo di pertinenza del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore), tranne che per la categoria lavoratori autonomi esercenti attività musicali che provvedono direttamente a versare i contributi.
⁵ Codice civile, articolo 2222 (Contratto d'opera):
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
⁶ Allegato 3.
⁷ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, articolo 3:
Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalità:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey e animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestre e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti e imprese soprannominati;
21) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonchè presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
22) giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono la loro attività in campionati di serie A, B e C, oppure, in caso di diversa riorganizzazione dei campionati, in quelli corrispondenti;
allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale;
allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della Federazione italiana gioco calcio.
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
⁸ Allegato 4.
⁹ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, articolo 1:
La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo".
L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
¹° Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 21 Soppressione enti e organismi, comma 1, primo periodo:
In considerazione del processo di convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonchè al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1 ° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
¹¹ Comma inserito dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
¹² Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare Inps 20 ottobre 2021, n. 155 riguardante specificatamente l’ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto dell’articolo 66, comma 17, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonchè alla circolare Inps 29 ottobre 2021, n. 163 relativa alle misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
¹³ Articolo 2, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, inserito dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
¹⁴ Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, articoli 6 e 10.
¹⁵ Come specificato nel messaggio Inps 19 aprile 2019, n. 1612, le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione (nella ricorrenza, naturalmente, dei presupposti previsti dal legislatore). In proposito, si evidenzia come, in coerenza con l’assetto della previgente regolamentazione, l’obbligo di richiedere il certificato in parola gravi sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, vale a dire il datore di lavoro/committente. In proposito, si ricorda che, qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono (titolare di un diritto di proprietà o di godimento sui locali ove viene svolta la prestazione), sarà comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo. Infatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. Di conseguenza, la sanzione amministrativa in parola sarà irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro. Di contro, come già peraltro previsto espressamente dalla legge di bilancio per il 2018, per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato. Ne discende che il mancato possesso del certificato di agibilità per le prestazioni di lavoro subordinato non è un comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
¹⁶ Legge 23 marzo 1981, n. 91 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, articolo 2 Professionismo sportivo: Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
¹⁷ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo, articolo 52 Abrogazioni:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
¹⁸ Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 34 Assicurazione contro gli infortuni:
1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonchè la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.
2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.
¹⁹ Articolo 3, comma 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, in vigore dal 24 luglio 2021:
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonchè sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggi delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
²° La circolare Inail sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022 è in corso di pubblicazione.
²¹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 117:
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
²² Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116, comma 1:
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i 12 mesi trascorsi prima dell'infortunio.
²³ Pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 29 ottobre 2021 con il numero di repertorio 133/2021.
²⁴ Il termine di trenta giorni decorre dal 16 febbraio 2022, data di inizio della pubblicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2022 con il numero di repertorio 201/2022 nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
²⁵ L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 ha stabilito che Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all’articolo 13, comma 4 (come sostituito dall’articolo 3- bis, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128) dispone inoltre che allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell’ANPAL, delle regioni, dell’INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
²⁶ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, articolo 3, comma 1:
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
²⁷ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi:
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
²⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 1, comma 3, n. 27:
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali.
²⁹ In sintesi, nella sentenza del 1989 la Corte osservò che se per “opera manuale” deve intendersi l'impiego di attività fisica diretto al raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale nozione non è compresa l'ipotesi di una attività fisica che integri essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere fisicamente presenti, diano vita a uno spettacolo. Osservò altresì che la limitatezza della definizione di opera manuale desumibile dalla legge è un residuo della concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine, apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel quale è già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi tassativamente determinate (articolo 1, comma terzo, numeri da 1 a 28), una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego delle macchine, la limitatezza in parola è contraddittoria e ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono a un dato rischio, obbiettivamente considerato, non possa, senza offesa degli articoli 3 e 38 della Costituzione, non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio.
³° Si rinvia alla circolare Inail 26 agosto 1994 n. 24 nella quale sono stati trattati i riflessi della sentenza sull'obbligo assicurativo e sulla tutela degli eventi professionali.
³¹ Nella circolare 27 marzo 1995, n. 19 è stato precisato che l’assicurazione opera nei confronti dei lavoratori dello spettacolo occupati normalmente in ambienti pericolosi, essendo definitivamente il rischio ambientale, da solo, condizione sufficiente all'insorgenza della tutela assicurativa, e indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso sia o non sia in rapporto diretto con le fonti di rischio. Nel caso dell'attore, è stato osservato che egli ha nella gestualità e nell'impiego dell'attività fisica diretta alla creazione di uno spettacolo artistico il requisito soggettivo della manualità (come i ballerini e i tersicorei), infatti, oltre a garantire l'apporto intellettuale, usa il proprio corpo per la creazione artistica dello spettacolo ed esso costituisce elemento fondamentale e insostituibile della sua prestazione.
³² In applicazione dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 secondo cui: Sono compresi nell'assicurazione: 7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
³³ Articolo 37, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
³⁴ Articolo 4, comma 1, n. 4, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e articolo 42, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
³⁵ Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli da 13 a 18 e circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2012, n. 64. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che al contratto di lavoro intermittente per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro nel settore dello spettacolo non si applica il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Con riguardo al lavoro intermittente nel settore dello spettacolo si rinvia all’interpello n. 10 del 21 marzo 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla lettera circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1311 del 12 febbraio 2020 riguardante le modalità di comunicazione preventiva alla competente Direzione territoriale del lavoro della durata della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni attraverso il modello UNI-Intermittente.
³⁶ Articolo 54-bis, comma 13, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti. L’articolo 54-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 stabilisce espressamente il diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In base al comma 16 il premio dell'assicurazione è interamente a carico dell'utilizzatore nella misura del 3,5 per cento del compenso ed è riscosso con la specifica piattaforma informatica dall’Inps, che provvede poi trasferire all’Inail sia i premi che i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale. In merito si rinvia alle circolari Inps 5 luglio 2017, n. 107 e 17 ottobre 2018, n. 103.