Tipologia: Accordo RSU
Data firma: 27 febbraio 1995
Parti: Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie
In Roma, il 27 febbraio 1995, tra Uniontessile e Filta, Filtea, Uilta è stato
stipulato il presente accordo per la costituzione delle RSU nelle aziende
aderenti a Uniontessile, che disciplina la materia relativa alle RSU, contenuta
nel
Protocollo
sottoscritto da Governo e parti sociali il 23.7.93.
Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito e iniziativa
per la costituzione.
RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda
occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di Filta, Filtea, Uilta.
Hanno potere di iniziativa delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II,
Protocollo 23.7.93,
a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del
Protocollo stesso e dal presente accordo.
L'iniziativa di cui al comma 1 può essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla
RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
2. Elezioni.
I componenti della RSU saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e con
preferenza unica.
Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle OO.SS. firmatarie
del presente accordo.
Per le OO.SS. firmatarie del presente accordo è ammessa la presentazione di
liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di
quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto previsto dal comma 3, punto 2, Filta, Filtea, Uilta
chiariscono che nella lista collegata proporranno rispettivamente un numero di
candidati fino ad un massimo di 2/3 dei seggi disponibili.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi,
le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi
impiegati e Quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza
significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per
garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme
antidiscriminatorie.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in
forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati
anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di
assunzione consenta alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di
lavoro di almeno 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di
risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite dal Regolamento
elettorale Filta, Filtea, Uilta.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di
lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea di cui
all'art. 20,
legge 20.5.70 n. 300.
3) Numero dei componenti.
Fermo restando quanto previsto nel
Protocollo 23.7.93,
sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto 8, il numero dei componenti
le RSU sarà pari a:
dipendenti |
componenti |
a) da 16 a 120 | 3 |
b) da 121 a 360 | 6 |
c) da 361 a 600 | 9 |
d) da 601 a 840 | 12 |
e) da 841 a 1030 | 15 |
f) da 1031 a 1320 | 18 |
g) da 1321 a 1560 | 21 |
h) da 1561 a 1600 | 21 |
4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei
diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto
delle disposizioni di cui al titolo III,
legge 20.5.70 n. 300.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei
confronti delle associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso livello
in materia di numero, dei diritti, dei permessi e dalle libertà sindacali dei
dirigenti delle RSA ivi incluso quanto previsto dal
CCNL 4.6.91
art. 17.
Sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti i seguenti diritti:
- le ore eccedenti rispetto a quelle previste dall'art. 23,
legge n. 300/70,
saranno comunque fruite dai componenti delle RSU, con attribuzione individuale
del 55% del loro ammontare, e tramite le organizzazioni di appartenenza alle
quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La RSU provvederà a nominare
al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di
permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda;
- le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante
il corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattuali;
- nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la RSU è
integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con
elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria;
- nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità
produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella RSU
della sede centrale;
- ai suddetti rappresentanti dei viaggiatori e piazzisti spettano, per il
disimpegno delle loro funzioni 3 giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili
nell'anno. Tali permessi, data la specificità dell'attività dei viaggiatori o
piazzisti non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che
svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre km. 250 dalla
sede dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di
permesso al trimestre;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24,
legge 20.5.70 n. 300;
- diritto di affissione di cui all'art. 25,
legge 20.5.70 n. 300.
5) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di
legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di
lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal
CCNL e dall'Accordo
23.7.93.
6) Durata e sostituzione
nell'incarico.
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali
decadono automaticamente.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
Il componente dimissionario o decaduto, sarà sostituito mediante modalità
definite dal Patto unitario 2.1.94 Filta, Filtea, Uilta.
7) Revoca della
rappresentanza sindacale unitaria.
La RSU decade dal mandato se i delegati dimissionari sono superiori al 50% delle
RSU.
Le sostituzioni dei componenti avverranno attraverso nuove elezioni secondo
modalità previste dal presente accordo e dal regolamento elettorale.
8) Clausola di salvaguardia.
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19,
legge 20.5.70 n. 300,
che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscano alla disciplina
in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra
menzionata.
Uniontessile-Confapi prende atto del Regolamento elettorale Filta, Filtea, Uilta
del 4.1.94, che costituisce modalità applicative del presente accordo per la
categoria.