Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 2
Modifica del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.
 

Il sottoscritto, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, giusta nomina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 aprile 2017:
VISTA la legge 84/94 e s. m. i. ed in particolare gli artt.6, comma 1 lett. a), 8, comma 3, lett. g) e p);
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale
VISTA l'Ordinanza n. 16/2019 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale";
CONSIDERATA l'esigenza di snellire l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni, ex art. 16 del Codice della Navigazione, per l'espletamento delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio svolte in autoproduzione dalle navi ro- pax, ro-ro e containers in servizio di linea;
RITENUTO pertanto opportuno apportare alcune modifiche, di profilo non strutturale e sostanziale, corrispondenti ad esigenze palesate da alcuni operatori, da ultimo nella riunione tenutasi nella mattinata del 24 febbraio 2020, nel quadro di una maggiore chiarezza, semplificazione e snellimento delle procedure previste, con particolare riferimento ad alcuni articoli del Titolo IV, dal citato Regolamento approvato con l'ordinanza n. 16/2019,
 

ORDINA

Articolo 1

Il "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale", approvato con Ordinanza del Presidente 16 del 29 dicembre 2019, è modificato come appresso:
> l'art. 18.2 "Rizzaggio e derizzaggio dei rotabili e dei container" è così sostituito:
Per l'autoproduzione delle sole operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei rotabili e/o container viene stabilita una procedura di autorizzazione per i vettori marittimi, che eserciscono navi ro- pax, ro-ro e containers in servizio di linea¹. Per effetto di tale procedura i vettori marittimi dovranno presentare - anche per il tramite l’Agente marittimo raccomandatario - formale istanza, secondo l'allegato 3, che riporti:
a) i dati identificativi della nave (nome, bandiera, porto di iscrizione, n. IMO);
b) lista equipaggio completa della indicazione nominativa del personale imbarcato che sarà impiegato nelle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e contestuale dichiarazione che il personale destinato a dette operazioni è sufficiente e debitamente formato per espletare le stesse nella massima sicurezza;
c) presentazione di copia di idoneo contratto assicurativo che garantisca persone e/o cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio. Di tale contratto assicurativo ne deve essere fornita copia in allegato alla istanza;
d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso di attrezzature adeguate per lo svolgimento delle operazioni da compiere;
e) indicazione del periodo di durata dell'autorizzazione richiesta (al massimo un anno);
f) disegni del piano di carico/certificazione della nave con indicazione per le unità:
- ro-pax e ro-ro del carico lineare massimo;
- per le navi containers della capacità massima espressa in TEU.
L'autorizzazione sarà rilasciata dall’AdSP o dagli Uffici Territoriali di Porto previo esperimento della prescritta istruttoria nonché versamento in favore dell'AdSP MAM, a titolo di canone, dei seguenti
importi, direttamente rapportati alle capacità di stivaggio delle navi:
a) ro-ro e ro-pax:
- Navi con capacità di carico lineare sino a mt. 1500 Euro 7.000,00/anno
- Navi con capacità di carico lineare > mt. 1500 e sino a mt 3.000 Euro 8.500,00/anno
- Navi con capacità di carico lineare > mt. 3000 Euro 10.000,00/anno
b) containers:
- Navi con capacità di carico sino a 1500 TEU Euro 7.000,00/anno
- Navi con capacità di carico > 1500 e sino a 3000 TEU Euro 8.500,00/anno
- Navi con capacità di carico > 3000 TEU Euro 10.000,00/anno
In caso di autorizzazioni rilasciate per periodi inferiori all'anno le misure dei canoni come sopra
determinate saranno proporzionalmente frazionate con un minimo pari ad % della misura ordinaria.
L'importo delle cauzioni sarà determinato nella misura di cui al precedente punto 18.1.
Per l'anno 2020 le autorizzazioni in autoproduzione, disciplinate dal presente articolo, non potranno essere rilasciate con validità superiore al 31 dicembre.
Qualora il vettore marittimo dovesse sostituire, prima della scadenza della autorizzazione, una unità autorizzata all'espletamento delle operazioni in autoproduzione con altra (che dovrà ovviamente scontare il prescritto iter istruttorio), potrà richiedere di scomputare ai fini del pagamento del canone quanto già versato per la nave inizialmente autorizzata. In nessun caso comunque potrà essere richiesta la restituzione del canone o di parte dello stesso.
> Il comma a) dell'art. 19 è cosi sostituito:
a) i soggetti autorizzati all'espletamento delle operazioni portuali sono gli unici responsabili, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché della rimessa in pristino stato delle banchine e degli spazi operativi al termine delle operazioni portuali in parola. Fatta eccezione per eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 del CdN, le banchine e i piazzali operativi dovranno essere utilizzati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione; del superamento di tale termine, per qualunque ragione, anche indipendente dalla volontà dei soggetti autorizzati, sono ritenuti responsabili questi ultimi;
> l'art. 21 "Comunicazioni successive" è così sostituito:
Il raccomandatario marittimo, entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave che ha operato in autoproduzione, dovrà esperire le attività previste dall'ordinanza n. 15/2017 del 21/12/2017 (modelli STAT);
> dopo l’ALLEGATO 2 è inserito l'ALLEGATO 3 accluso alla presente Ordinanza;
> il "MODELLO F" allegato all'ordinanza 16/2019 è sostituito con il modello accluso alla presente Ordinanza.

 

Articolo 3

Il nuovo testo coordinato del "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale" allegato alla presente Ordinanza, è parte integrante e sostanziale della stessa.
 

Articolo 4
Sanzioni

Fermo il potere conferito al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ai sensi dell'art.1255 del Codice della Navigazione, i contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.
 

Articolo 5
Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata sul portale internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it nonché sull'Albo pretorio online della stessa Autorità ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme del presente Regolamento.

 

Il Presidente

Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI

 

Allegati

____

¹ Ai soli fini del presente articolo deve intendersi servizio di linea una serie di traversate effettuate da navi in modo da assicurare il collegamento Ira gli stessi due o più porli, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base:
a) ad un orario pubblicalo, oppure
b) con collegamenti tanto regolari e frequenti da costituire una serie sistematica evidente.

 

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art.16 L 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'AdSP MAM.
Ordinanza n. 16/2019 del 27.12.2019
(testo del Regolamento approvato con Ordinanza n. 16/2019 del 27 dicembre 2019 coordinato con le modifiche apportate con Ordinanza n. 2/2020 del 25.02.2020)


Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5 aprile 2017,
VISTO l’art. 6, comma 4, lettera a) della legge n. 84/1994 in data 28.01.1994, come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016, che affida alle Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli Uffici Territoriali Portuali, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatone e concessone di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza;
VISTO l’art. 16 della legge n. 84/1994 e ss.mm. e ii., che prevede la categoria dei servizi portuali quali servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;
VISTO l’art. 8, comma 3 lett. m) della legge n. 84/1994 per cui il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale amministra le aree ed i beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO l’art. 8, comma 3, lett. n) della legge n. 84/1994 per cui il Presidente dell'Autorità di Sistema portuale esercita, sentito il Comitato di Gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
VISTO il D.M. n. 585/1995 in data 31.03.1995 "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali";
VISTO il D.M. n. 132/2001 in data 06.02.2001 "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994";
CONSIDERATA la necessità di adempiere i sopracitati compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale e segnatamente per i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
VISTO il D.P.R. n. 445 in data 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
CONSIDERATO che per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra, ad altra modalità di trasporto e viceversa, da una nave al piazzale;
CONSIDERATO che per specialità dei servizi portuali si intende la particolare competenza tecnica del fornitore degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio;
CONSIDERATO che per complementarietà ed accessorietà dei servizi portuali si intende il rapporto funzionale con le operazioni portuali ed il contributo che i servizi stessi possono fornire per migliorare la qualità delle operazioni portuali in termini di produttività, celerità e snellezza e che risultino necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo delle operazioni portuali;
SENTITE le Commissioni Consultive Locali dei porti facenti parte del Sistema, convocate in maniera coordinata e congiunta in data 17 dicembre 2019;
SENTITO il Comitato di Gestione nella seduta del 19.12. 2019;
 

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale", adottato in attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 31/03/1995 n. 585 e al D.M. 06/02/2001 n. 132.
 

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel Regolamento predetto. 1 contravventori della presente Ordinanza saranno punibili a norma di legge.
 

Articolo 3

La presente Ordinanza abroga ogni diversa disposizione in materia precedentemente emanata dalle soppresse Autorità Portuali di Bari, Brindisi e Manfredonia.
 

Articolo 4
Sanzioni

Fermo il potere conferito al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ai sensi dell’art.1255 del Codice della Navigazione, i contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione.
 

Articolo 5
Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato sul portale internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmom.it nonché sull'Albo pretorio online della stessa Autorità ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
 

Articolo 6
Norma transitoria

Al fine di agevolare la fase di transizione tra la previgente normativa e quella introdotta dal nuovo Regolamento, sino alla data del 1° marzo 2020, sarà consentito espletamento delle operazioni di rizzaggio/derizzaggio secondo le procedure e le modalità in vigore alla data di emanazione della presente Ordinanza.
 

Il Presidente
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi


Sommario

TITOLO I Definizioni, oggetto e finalità della regolamentazione
Articolo 1 Definizioni
Articolo 2 Finalità e campo d'applicazione
Articolo 3 Oggetto e tipologia delle Autorizzazioni
TITOLO II Attività istruttoria
Articolo 4 Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali
Articolo 5 Termini di presentazione e contenuto delle domande
Articolo 6 Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione
Articolo 7 Durata e rinnovi
Articolo 8 Iscrizione nei Registri
Articolo 9 Tipologia di servizi portuali
Articolo 10 Criteri nella determinazione del numero massimo di autorizzazioni
Articolo 11 Misura dei canoni e delle cauzioni
TITOLO III Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie
Articolo 12 Obblighi derivanti dall'autorizzazione
Articolo 13 Regime tariffario
Articolo 14 Rapporti tra imprese concessionarie e/o autorizzate
Articolo 15 Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi
TITOLO IV Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione
Articolo 16 Destinatari e requisiti
Articolo 17 Documentazione
Articolo 18 Canone e cauzione
Articolo 19 Obblighi e responsabilità
Articolo 20 Sospensione e revoca
Articolo 21 Comunicazioni successive
TITOLO V Attività di controllo e vigilanza
Articolo 22 Verifica annuale del piano operativo
Articolo 23 Vigilanza
Articolo 24 Sospensione o revoca
Articolo 25 Sicurezza del lavoro
Articolo 26 Disposizioni finali e decorrenza
ALLEGATI:
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Modello A
- Modello B
- Modello C
- Modello D
- Modello E
- Modello F
- Modello G


"Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli)
 

TITOLO I
Definizioni, oggetto e finalità della regolamentazione
Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere;
> Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM);
> Legge: la legge n. 84/1994 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento ai D.lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale e 232/2017;
> Uffici Territoriali di Porto: gli Uffici istituiti dall'art. 6-bis della legge n. 84/1994 nei porti già sede delle soppresse Autorità portuali (porti di Bari, Brindisi e Manfredonia)
> Regolamento: il presente Regolamento;
> Ambito Portuale: circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema portuale e dei porti ricadenti nell'ambito di giurisdizione della stessa, individuati dai rispettivi decreti ministeriali;
> Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, espletati in ambito portuale, come definite dall’art. 16 della Legge, come modificato con legge n. 186/2000;
> Ciclo delle operazioni portuali: l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 132/2001;
> Servizi portuali: prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definiti dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 132/2001;
> Impresa autorizzata all'espletamento di operazioni portuali: il soggetto che, nell'ambito portuale di uno o più porti facenti parte dell'Autorità di Sistema portuale, è autorizzato, ai sensi dell'art. 16 della legge, come modificato dalla L. 186/2000 a svolgere operazioni portuali su aree e banchine non in concessione;
> Impresa concessionaria: il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto per conto proprio o conto terzi di operazioni portuali ai sensi dell'art. 18 della legge;
> Impresa autorizzata all'espletamento di servizi portuali: il soggetto che, nell'ambito portuale di uno o più porti facenti parte dell'Autorità di Sistema portuale, è autorizzato, ai sensi dell'art. 16 della legge, come modificato dalla L. 186/2000 all'espletamento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie ex art. 18 della legge e/o autorizzate all'espletamento di operazioni portuali ex art. 16 della legge;
> Autorizzazione: l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale alle imprese, per l'esercizio delle operazioni portuali o dei servizi portuali;
> Canone: le somme, determinata dall'Autorità, che sono tenute a corrispondere le imprese autorizzate alle operazioni e servizi portuali ai sensi del presente Regolamento;
> Cauzione: la somma, determinata dall'Autorità, che è tenuta a depositare o a prestare con fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero con versamento in numerario, le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, a garanzia degli obblighi rinvenienti dall'esercizio delle attività espletate;
> Tariffe: i costi delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticati dalle imprese.
 

Articolo 2
Finalità e campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nell'ambito dei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, per l'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 84/1994, nonché, ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai DD.MM. n. 585/1995 e 132/2001.
 

Articolo 3
Oggetto e tipologia delle Autorizzazioni

In relazione all'oggetto, alle finalità e modalità di esercizio, le attività di cui all'art. 16 comma 1 della Legge, come modificato con L. 186/2000, sono soggette alle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità:
1. Operazioni portuali
> Autorizzazione per conto terzi: l'autorizzazione per conto terzi consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne abbia titolo;
> Autorizzazione per conto proprio: l'autorizzazione per conto proprio consente all'impresa autorizzata di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria e poste in essere dallo stesso utente portuale - caricatore/ ricevitore;
> Autorizzazione in autoproduzione: l'autorizzazione in autoproduzione consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o, per essi, ad un loro rappresentante che ne dovrà spendere il nome, l'esercizio di operazioni portuali con risorse e mezzi propri, secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.M. n. 585/1995.
2. Servizi portuali
> Autorizzazione per conto terzi: l'autorizzazione per conto terzi consente all'impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata all' espletamento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
> Autorizzazione per conto proprio: l'autorizzazione per conto proprio consente, all'impresa di servizi - di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dall'impresa concessionaria - l'espletamento di servizi portuali relativi alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie.
 

TITOLO II
Attività istruttoria
Articolo 4
Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali

Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento delle operazioni o dei servizi portuali dovranno risultare in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1. Requisiti generali previsti da norme di legge:
> inesistenza di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, con riferimento agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale;
> idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile e consistente, tra l'altro, nell'aver assolto l'obbligo scolastico ed attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale generale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
> capacità economico finanziaria, tecnico operativa ed organizzativa rispetto all'attività da svolgere;
> organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da svolgere, assunto in forza di contratto di lavoro che preveda l'applicazione del trattamento retributivo/normativo minimo del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
> conformità ed adeguamento per le imprese che svolgono operazioni su merci varie (solidi alla rinfusa) al Decreto 16 Dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse") pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/02/2005;
> presentazione di un programma operativo, di durata non inferiore ad un anno, ovvero rapportato alla durata richiesta dell'autorizzazione, nel quale sia indicato un piano economico-finanziario ed un piano di prospettiva di traffici.
2. Requisiti particolari prescritti dall'Autorità:
> compatibilità del programma operativo presentato dall'impresa con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati dall'Ente (es. Piano Operativo Triennale, Piano Regolatore Portuale di sistema e/o a quelli vigenti dei singoli porti facenti parte dell'AdSP) in relazione, peraltro, alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa;
> conoscenza delle norme contenute nelle ordinanze emanate dall'Autorità di Sistema Portuale e dall’Autorità Marittima in tema di sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali. Restano comunque in vigore, sino alla loro abrogazione esplicita o implicita, le varie disposizioni emanate dalle soppresse Autorità portuali nei porti ricadenti nella giurisdizione della AdSP MAM.
3. Requisiti per l'esercizio in autoproduzione delle operazioni portuali:
L'autorizzazione all'esercizio in autoproduzione di operazioni portuali è rilasciata dall'AdSP MAM, per ogni singola nave, in favore del vettore marittimo, dell'impresa di navigazione o del noleggiatore (o per essi un loro rappresentate che dovrà spenderne il nome) subordinatamente alla valutazione degli elementi e dei requisiti appresso elencati:
- tipologia e caratteristiche delle operazioni;
- idoneità del personale di bordo ovvero del personale inserito nell'organico della propria struttura operativa in ambito portuale ad espletare in sicurezza le operazioni in parola;
- adeguatezza e idoneità dei mezzi meccanici di bordo che si intende impiegare nello svolgimento delle operazioni portuali;
- sussistenza ed adeguatezza di un contratto assicurativo a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto autorizzatorio richiesto.
Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato mediante la presentazione delle attestazioni/documentazioni indicate nell'allegato n. 2 al presente Regolamento.
L'Autorità verificherà il possesso dei requisiti all'atto del rilascio dell'autorizzazione e, periodicamente, per le autorizzazioni pluriennali, almeno con frequenza annuale.
I requisiti debbono sussistere per ciascuna nave dei soggetti suindicati, pertanto non sono ammesse forme di collaborazione finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.
 

Articolo 5
Termini di presentazione e contenuto delle domande

Il legale rappresentante dell'impresa che intende svolgere operazioni o servizi portuali nell'ambito di uno o più porti dell’Autorità di Sistema portuale deve farne preventiva richiesta all'Autorità, presentando entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, apposita domanda in carta legale, per ogni singolo porto per il quale richiede l'autorizzazione ad operare, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore e conforme al modello allegato 1 (operazioni portuali/servizi portuali). Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria come riportato al punto 3. del medesimo allegato.
 

Articolo 6
Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione

Sulle istanze di autorizzazione l'Autorità decide nel termine previsto dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni. La richiesta motivata di ulteriore documentazione determina la sospensione di detto termine per un periodo massimo di 30 giorni. L'Autorità effettua l'istruttoria con le seguenti modalità e nel seguente ordine di adempimenti:
1. Valutazione in via preliminare della documentazione sotto il profilo dell’ammissibìlità della domanda;
2. Parere della Commissione Consultiva Locale;
3. Parere o delibera del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) e g) della legge n. 84/1994.
Dell'esito dell'istruttoria, l'Autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante; l'eventuale diniego dell’autorizzazione sarà motivato per iscritto, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/1990.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria e prima del rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:
a) copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
b) cauzione dell'importo stabilito all'art. 11, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, da versare presso l'istituto cassiere dell'Autorità. La cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, che rispetti i seguenti requisiti:
- avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'aggiornamento della stessa sulla base del canone determinato ogni anno dall'Autorità;
- garantire l'operatività entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
- avere validità fino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione dell’Autorità.
 

Articolo 7
Durata e rinnovi

L'autorizzazione, in relazione al programma operativo presentato, può avere validità da uno a quattro anni o anche più (fatta eccezione per quelle di servizi portuali il cui limite massimo è quadriennale), secondo quanto previsto dalla Legge.
Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 18 della Legge, la durata dell'autorizzazione sarà pari a quella della concessione.
Per le imprese cui è stata assentita - per le attività direttamente connesse con lo svolgimento delle operazioni portuali - specifica concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, la durata della concessione potrà essere allineata a quella dell'autorizzazione.
L'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione. Parimenti la revoca o decadenza dell'autorizzazione ex art. 16 determinerà la revoca o decadenza delle concessioni ex art. 18 della Legge ed ex art. 36 del Codice della Navigazione.
L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.
Sino al rinnovo ovvero al diniego dell'autorizzazione, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all'articolo 5, l'istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato 1. Per le autorizzazioni pluriennali il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione.
In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.
Nel caso di mancato rinnovo l’impresa deve versare il canone dovuto per il periodo intercorrente dalla scadenza del titolo fino alla data del relativo provvedimento di diniego.
 

Articolo 8
Iscrizione nei Registri

Le imprese così autorizzate all'esercizio delle operazioni ovvero dei servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti:
Registro 1 Operazioni Portuali;
Registro 2 Servizi Portuali;
tenuti dall'Autorità, ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della Legge e ss. mm. e ii..
I lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono comunque iscritti nel Registro di cui all'art. 24, comma 2 della Legge n. 84/1994.
Le modifiche relative ai lavoratori iscritti nel registro dovranno essere preventivamente comunicate da parte dell'impresa portuale a mezzo apposita nota recante gli estremi anagrafici del lavoratore, la qualifica posseduta e copia del modello Unilav. L'aggiornamento del registro sarà effettuato - previa verifica di rito da parte dell'ufficio competente per il porto in cui l'impresa è autorizzata ad operare.
I suddetti registri sono tenuti dall'AdSP e recano sezioni distinte relativamente ai vari porti facenti parte del Sistema portuale. L'elenco imprese autorizzate è reso pubblico mediante inserimento sul sito web dell'Autorità.
 

Articolo 9
Tipologia di servizi portuali

Nei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale sono individuati i seguenti servizi portuali c/terzi:
1. Conteggio, cernita, campionamento e pesatura delle merci con l'uso di bilici portuali;
> conteggio e cernita merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore;
> campionamento: servizio diretto al prelievo di campioni di merce dai veicoli adibiti al trasporto, anche mediante impiego di apposito impianto preleva campioni;
> pesatura merce: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di bilici portuali;
2. Svuotamento/riempimento contenitori (servizio diretto al carico/scarico delle merci dai contenitori e dei semirimorchi);
3. Pulizia, imballaggio, ricondizionamento colli (servizio diretto a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositive specificamente richieste. Attività di rinforzo, rifacimento, riscaldamento degli imballaggi delle merci);
4. Pulizia, per la successiva consegna per lo smaltimento all'impianto portuale di raccolta, dei residui del carico che permangono, al termine delle operazioni portuali, sulle banchine e/o nelle stive (servizio finalizzato alla pulizia delle banchine con l'accumulo dei residui del carico ed il conferimento degli stessi alla concessionaria/affidataria del servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi);
5. Assistenza specializzata alle operazioni di imbarco/sbarco di rinfuse liquide pericolose attività diretta alla verifica del collegamento con manichette tra navi cisterne e depositi costieri o autocisterne per l'imbarco/sbarco di merce pericolosa allo stato liquido (in caso di
prodotti petroliferi o chimici, la ditta e il personale impiegato dovranno essere in possesso di idonea qualificazione/formazione).
In caso di assenza nel porto interessato di imprese autorizzate all'espletamento dei servizi portuali sopra indicati, le imprese portuali autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali, potranno svolgere occasionalmente gli stessi previa autorizzazione da inviare al ('Autorità riportante:
- tipologia dell'attività;
- nave o ciclo utilizzato;
- durata;
- personale e mezzi impiegati.
Per attività occasionale deve intendersi quella limitata alla conclusione del ciclo della singola nave. Nel corso dell'anno solare non potranno essere effettuate, da parte dell'impresa autorizzata all'esecuzione delle operazioni portuali, più di 5 (cinque) attività di servizi portuali, per il complesso delle fattispecie sopra elencati. In alternativa, ovvero qualora si preveda il superamento delle 5 attività occasionali, l’impresa dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di servizi portuali.
Le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge all'espletamento di operazioni portuali potranno essere autorizzate allo svolgimento in c/proprio di servizi portuali, previa verifica della capacità tecnico-operativa e pagamento di un canone nella sola misura variabile come specificato nel successivo art. 11.
 

Articolo 10
Criteri nella determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali e di servizi portuali è determinato di anno in anno dall'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale di ciascun porto facente parte del Sistema, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione ecceda il numero massimo di autorizzazioni stabilite, ('Autorità, sentita la Commissione Consultiva, darà priorità alle imprese che possano meglio assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici o, qualora tale valutazione non possa essere effettuata o a parità di condizioni, la priorità verrà data nell'ordine:
1. alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.
2. alle richieste di rinnovo;
3. alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale (in aggiunta a quelle già previste dal D. M. 16.12.2004);
Le autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.
 

Articolo 11
Misura dei canoni e delle cauzioni

Il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M. 585/1995 e dal D.M. 132/2001, determinato dall'Autorità in misura fissa minima pari a € 4.000,00 riparametrata, secondo la tabella di seguito riportata, alle caratteristiche strutturali dei porti di giurisdizione:
1. canone parte fissa (per tutte le tipologie di imprese):

2. canone parte variabile:
a) Imprese conto terzi secondo le aliquote percentuali di seguito riportate:
1,50% sul fatturato fino a € 400.000,00;
- 0,50% sul fatturato compreso fra € 400.001,00 e € 2.000.000,00: 0,27% sul fatturato oltre € 2.000.000,00.
b) Imprese conto proprio e imprese autorizzate ai sensi dell'art. 18, della L. 84/94 e ss.mm. e ii., in relazione alle varie tipologie di merci movimentate:
- Carbone, ceneri e gessi: Euro 0,21 a tonnellata
- Cereali e sfarinati: Euro 0,08 a tonnellata
- Rinfuse liquide e assimilabili: Euro 0,08 a tonnellata
- Rinfuse altre: Euro 0,08 a tonnellata
- Prodotti e semiprodotti siderurgici in colli Euro 0,16 a tonnellata
- Gas, prodotti chimici liquidi o gassosi Euro 0,10 a tonnellata
- Merci varie in colli Euro 0,28 a tonnellata
- Colli eccezionali Euro 0,35 a tonnellata
- Contenitori Euro 0,50 a teu
- Rotabili Euro 0,85 a pezzo
Per l'espletamento di servizi portuali c/terzi il canone minimo è pari a € 4.000 (quattromila/00) per la parte fissa. Lo stesso canone sarà conguagliato in base al fatturato effettivamente conseguito dall'impresa titolare dell'autorizzazione nell'anno trascorso in ragione del 2% del fatturato.
Le imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali che richiedono e ottengono anche l’autorizzazione per l’effettuazione in c/proprio di servizi portuali, sono soggette al solo pagamento su base annua della parte variabile pari all’aliquota dello 0,1% del fatturato sviluppato nell’anno di riferimento dall’impresa per i servizi portuali in parola.
Le imprese, per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, sono tenute alla presentazione di una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa con sottoscrizione del rappresentante legale dell’istituto fideiussore ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di Stato. La cauzione è pari al canone annuale parte fissa prevista dal presente Regolamento e comunque non può essere inferiore all’importo di € 4.000.
Qualora le imprese autorizzate effettuino investimenti finalizzati all’innalzamento dei livelli di sicurezza e alla tutela ambientale, l’Autorità potrà procedere ad abbattimenti sul canone definitivo (base+variabile), da corrispondere nella misura dello 0,5% per ogni scaglione di € 10mila investiti, sino ad un’aliquota massima del 25%.
Alle imprese che dimostreranno di essere in possesso di certificazione di qualità per la sicurezza (in aggiunta a quelle previste dal D.M. 16/12/2004) e per la tutela ambientale, sarà applicata una ulteriore riduzione dello 0,5%.
Le predette riduzioni saranno calcolate in sede di liquidazione del canone parte variabile.
 

TITOLO III
Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie
Articolo 12
Obblighi derivanti dall’autorizzazione

L’impresa autorizzata è tenuta:
■ all’osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali;
■ al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti ovvero, in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
■ al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità;
■ a conservare per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda;
■ a comunicare all’Autorità ogni modifica alla composizione societaria;
■ a garantire che tutto il personale impegnato nell'esecuzione delle operazioni portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;
■ a comunicare all’Autorità ogni modifica dell’organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, entro 5 giorni dall’intervenuta modifica;
■ a soddisfare le richieste dell'Autorità, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
■ a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 13.
Dell'inizio delle operazioni portuali deve darsi preventiva comunicazione scritta al Dipartimento di Esercizio del porto in cui si esercita l'attività ed all'Autorità Marittima, con espressa indicazione che le persone utilizzate per l'espletamento delle operazioni sono regolarmente in organico all'impresa medesima e debitamente iscritte nei registri di cui all'art. 24 della Legge. Devono, altresì, essere elencati e comunicati i mezzi meccanici effettivamente impiegati per l'operazione portuale di cui si tratta. Deve essere invece nominativamente indicato il responsabile dell'operazione portuale {responsabile di banchina).
L'impresa autorizzata è direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso parte committente e di ogni danno cagionato nell'esercizio dell'attività d'impresa. L'Autorità concedente è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o richiesta di risarcimento danni comunque riconducibili all'attività espletata.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 84/1994 e di cui ai Regolamenti locali adottati dalle soppresse Autorità portuali nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti da parte dell'AdSP, le imprese autorizzate sono tenute a svolgere la propria attività esclusivamente con personale posto alle proprie dirette dipendenze e con mezzi in disponibilità risultanti dagli elenchi preventivamente trasmessi dall'AdSP. L'impiego di mezzi non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale previamente riconosciuto ed autorizzato dall'Autorità concedente. Al fine predetto, il titolare dell'impresa interessata deve presentare (almeno 72 ore prima dell'inizio delle operazioni) istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione d'impiego. Sono esclusi titoli di disponibilità dei mezzi d'opera, sottoscritti con soggetti intermediari.
Il temporaneo deposito in banchina di merce da imbarcare o sbarcare, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento valido per tutti i porti del Sistema, deve avvenire nel rispetto delle norme/ordinanze vigenti nel porto ove l'impresa dovrà operare, previa autorizzazione richiesta ed ottenuta.
Devono essere comunicate tempestivamente per iscritto eventuali variazioni dell'organico del personale e/o della posizione amministrativa INAIL, comunque entro giorni 5 (cinque) dalla data della variazione. Resta fermo che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del piano operativo dell'impresa presentato all'Autorità e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate.
La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato l'atto autorizzativo.
 

Articolo 13
Regime tariffario

Le imprese autorizzate per conto terzi, ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a dare comunicazione all'Autorità anche della variazione delle tariffe adottate e depositate in Autorità.
 

Articolo 14
Rapporti tra imprese concessionarie e/o autorizzate

L'obbligo di esercizio diretto della concessione, assentita per l'esecuzione di operazioni portuali ex art.18 della Legge, fa si che ogni rapporto di affidamento tra l'impresa concessionaria ed altre imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali, debba essere conforme a quanto previsto nel presente articolo e debbono essere preventivamente richieste con istanza formale da presentarsi all'AdSP che, ove del caso, provvederà al rilascio di specifica autorizzazione.
a) Rapporti tra imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali: il ciclo delle operazioni portuali - di norma - è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata; tuttavia, allo stesso ciclo, possono concorrere più imprese quando ciascuna sia responsabile, su mandato dell'armatore o del proprietario della merce, di una delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo e movimentazione). Tali singole fasi del processo produttivo potranno essere autorizzate previa presentazione del DUVRI e della scheda di sicurezza riferita alla merce da manipolare con attestazione di conoscenza da parte delle imprese.
b) Rapporti tra imprese concessionarie ed imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali: il rapporto di affidamento tra imprese autorizzate e concessionarie è possibile a condizione che:
- l'oggetto dell'affidamento non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
- l'oggetto dell'affidamento scaturisca da un rapporto contrattuale scritto, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all’Autorità di Sistema Portuale ai fini della tutela di quanto previsto alla alinea precedente;
- il soggetto affidatario eserciti l'autonomia organizzativa e funzionale e assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
- l'attività svolta non si identifichi in servizi portuali ex D.M. 132/2001, individuati per il porto interessato, a meno che l'impresa affidataria sia in possesso della relativa autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- l'attività del soggetto concessionario affidante deve comunque essere prevalente rispetto alle attività affidate all'impresa/imprese non concessionarie.
- la prevalenza si deve intendere da un punto di vista dei quantitativi di merci complessivamente movimentate dal terminalista ovvero in relazione ad una complessiva valutazione dell'attività e dell'organizzazione tecnica (anche sotto il profilo del coordinamento) del terminal che dovrà essere riferibile sempre al titolare della concessione ex art. 18.
In ogni caso, fatto salvo quanto riportato nella distinta e specifica regolamentazione relativa alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata (ove esistente) ai sensi dell'art. 17 della Legge, le imprese autorizzate e concessionarie sono tenute a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi in disponibilità.
L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera potrà essere sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.
 

Articolo 15
Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria. Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.
L'impresa concessionaria, le imprese autorizzate e vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.
L'impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica ed, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.
 

TITOLO IV
Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione
Articolo 16
Destinatari e requisiti

L'autorizzazione all'esercizio in autoproduzione di operazioni portuali, è rilasciata dall'Autorità ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 16 L. 84/94 e successive modifiche e dell'art. 8 del D.M. n. 585/1995, nonché dell'art. 9 della Legge n. 287/1990, previo accertamento dei seguenti elementi e requisiti:
a) Tipologia e caratteristiche delle operazioni;
b) Personale di bordo ovvero personale inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, idoneo ad espletare in sicurezza le operazioni di cui sopra;
c) Piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere e relativo responsabile;
d) Possesso di mezzi e di attrezzature, di bordo e di terra da impiegarsi, in regola con le prescritte certificazioni di sicurezza;
e) Idoneità personale e professionale all'esercizio dell'attività richiesta, documentata secondo quanto precisato all'articolo seguente.
L'autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.
 

Articolo 17
Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti interessati sono tenuti a rivolgere istanza all'Autorità di Sistema Portuale, anche tramite rappresentante munito di procura.
L'istanza, da presentare secondo il modello allegato (2), dovrà essere corredata della documentazione prevista nel richiamato modello e depositata almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista di inizio delle operazioni portuali.
La domanda dovrà essere sottoscritta anche dall'agente raccomandatario marittimo in caso di presentazione dell'istanza da parte di soggetto diverso.
La mancata presentazione anche di un solo documento/dichiarazione di cui al presente articolo ovvero previsto dal modello di domanda, costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i soggetti interessati potranno omettere di allegare le attestazioni inerenti alla dotazione della nave e la polizza assicurativa, ove rilascino dichiarazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato. Non potrà comunque prescindersi dalle attestazioni riguardanti il personale.
È altresì possibile, in sede di domanda, effettuare la richiesta anche per un programma di più arrivi e partenze purché compreso in un arco temporale non eccedente 3 (tre) mesi; in tal caso la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.
 

Articolo 18
Canone e cauzione

18.1 Merci e rinfuse diverse
Il rilascio dell'autorizzazione in autoproduzione per la movimentazione di merci che includano anche l'attività di rizzaggio e derizzaggio (rotabili e container) è subordinato al pagamento, per ogni approdo, di un canone connesso alla tipologia delle merci e all'utilizzo dell'infrastruttura portuale costituito e quantificato come segue:
a) un importo minimo fisso (non frazionabile) pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivo dei primi 5 (cinque) giorni di utilizzazione di banchine/piazzali (data di ormeggio-data di disormeggio);
b) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione successivo al quinto giorno di utilizzo di banchine/piazzali;
c) un'addizionale sul canone complessivo (minimo + eventuale conguaglio per l'utilizzo di banchine eccedente i primi 5 giorni) dovuto per l'utilizzo di banchine/piazzali, in dipendenza della tipologia delle merci da movimentare:
 

Tipologia merce

percentuale addizionale

Rinfuse solide polverulenti e/o granulari

+ 75 %

Altre rinfuse solide

+ 35%

Rinfuse liquide pericolose

+100%

Altre rinfuse liquide

+35%

Prodotti siderurgici in colli

+25%

Merci varie in colli

+20%

Colli eccezionali

+40%

Contenitori pieni

+40%

Contenitori vuoti

+25%

Rotabili

+35%

Altre diverse

+35%


Nel caso in cui una nave intenda movimentare varie tipologie merceologiche l'addizionale del canone complessivo, di cui alla lett. c), sarà individuata facendo riferimento alla tipologia di merce, riportata nella tabella sopra raffigurata, prevalentemente movimentata.
Per i contenitori la prevalenza sarà determinata dalla distinzione tra pieni e vuoti.
Per utilizzo di banchine/piazzali deve intendersi l'impegno delle stesse dalla data di ormeggio a quella di disormeggio. Tale utilizzo non comprende l'eventuale deposito temporaneo delle merci, soggetto a specifica regolamentazione.
La voce c) sarà oggetto di conguaglio a consuntivo.
Tutti i soggetti autorizzati all'autoproduzione delle operazioni portuali dovranno altresì fornire a titolo di cauzione, in favore dell'AdSP, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero in numerario o titoli di Stato, pari all'importo di Euro 10.000,00 e comunque non inferiore al canone che sarà applicato in forza dell'autorizzazione richiesta.
Accertato il corretto espletamento delle operazioni portuali e di tutti gli adempimenti connessi (incluso l'eventuale pagamento di importi a conguaglio del canone), in assenza di terzi creditori o di richieste di risarcimento, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione.
Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento ovvero di altre norme vigenti, ['Autorità potrà trattenere l'intera cauzione.
Qualora l'istanza si riferita a più approdi (operazioni), il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al programma complessivo.


18.2 Rizzaggio e derizzaggio dei rotabili e dei container
Per l'autoproduzione delle sole operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei rotabili e/o container viene stabilita una procedura di autorizzazione per i vettori marittimi, che eserciscono navi ro- pax, ro-ro e containers in servizio di linea¹. Per effetto di tale procedura i vettori marittimi dovranno presentare - anche per il tramite l'Agente marittimo raccomandatario - formale istanza, secondo il modello allegato (3), che riporti:
a) i dati identificativi della nave (nome, bandiera, porto di iscrizione, n. IMO);
b) lista equipaggio completa della indicazione nominativa del personale imbarcato che sarà impiegato nelle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli e contestuale dichiarazione che il personale destinato a dette operazioni è sufficiente e debitamente formato per espletare le stesse nella massima sicurezza;
c) presentazione di copia di idoneo contratto assicurativo che garantisca persone e/o cose da eventuali danni derivanti dall'attività svolta in connessione del rilascio dell'atto
d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso di attrezzature adeguate per lo svolgimento delle operazioni da compiere;
e) indicazione del periodo di durata dell'autorizzazione richiesta (al massimo un anno);
f) disegni del piano di carico/certificazione della nave con indicazione per le unità:
- ro-pax e ro-ro del carico lineare massimo;
- per le navi containers della capacità massima espressa in TEU.
L'autorizzazione sarà rilasciata dall'AdSP o dagli Uffici Territoriali di Porto previo esperimento della prescritta istruttoria nonché versamento in favore dell'AdSP MAM, a titolo di canone, dei seguenti importi, direttamente rapportati alle capacità di stivaggio delle navi:
a) ro-ro e ro-pax:
- Navi con capacità di carico lineare sino a mt. 1500
- Navi con capacità di carico lineare > mt. 1500 e sino a mt 3.000 Euro 8.500,00/anno
- Navi con capacità di carico lineare > mt. 3000
b) containers:
- Navi con capacità di carico sino a 1500 TEU
- Navi con capacità di carico > 1500 e sino a 3000 TEU
- Navi con capacità di carico > 3000 TEU
In caso di autorizzazioni rilasciate per periodi inferiori all'anno le misure dei canoni come sopra determinate saranno proporzionalmente frazionate con un minimo pari ad % della misura ordinaria.
L'importo delle cauzioni sarà determinato nella misura di cui al precedente punto 18.1.
Per l'anno 2020 le autorizzazioni in autoproduzione, disciplinate dal presente articolo, non potranno essere rilasciate con validità superiore al 31 dicembre.
Qualora il vettore marittimo dovesse sostituire, prima della scadenza della autorizzazione, una unità autorizzata all'espletamento delle operazioni in autoproduzione con altra (che dovrà ovviamente scontare il prescritto iter istruttorio), potrà richiedere di scomputare ai fini del pagamento del canone quanto già versato per la nave inizialmente autorizzata. In nessun caso comunque potrà essere richiesta la restituzione del canone o di parte dello stesso.
 

Articolo 19
Obblighi e responsabilità

Ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento adottate anche a livello nazionale, l’esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i soggetti autorizzati all'espletamento delle operazioni portuali sono gli unici responsabili, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché della rimessa in pristino stato delle banchine e degli spazi operativi al termine delle operazioni portuali in parola. Fatta eccezione per eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 50 del CdN, le banchine e i piazzali operativi dovranno essere utilizzati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione; del superamento di tale termine, per qualunque ragione, anche indipendente dalla volontà dei soggetti autorizzati, sono ritenuti responsabili questi ultimi;
b) l'inosservanza di quanto previsto dalle norme in materia di lavoro e sicurezza sarà sanzionata con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità;
c) l'Autorità di Sistema Portuale è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione;
d) i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere presenti sulla nave e nella disponibilità del vettore autorizzato;
e) non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
f) i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei all'espletamento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
g) l'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero sufficiente ed adeguato oltre che idoneo, per le qualifiche possedute, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio;
h) l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
i) la copertura assicurativa, per un massimale di € 2.500.000, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall'autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi;
j) l’impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni inerenti l'autorizzazione che l'Autorità di Sistema Portuale riterrà di chiedere.
 

Articolo 20
Sospensione e revoca

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo, anche alle normative previste in materia di disciplina e sicurezza sul lavoro.
2. L'impresa e l'agente raccomandatario marittimo, quale garante della prima, saranno direttamente responsabili verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1 e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa, è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo. È fatta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme per più gravi inosservanze di norme amministrative o penali.
 

Articolo 21
Comunicazioni successive

Il raccomandatario marittimo, entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave che ha operato in autoproduzione, dovrà esperire le attività previste dall'ordinanza n. 15/2017 del 21/12/2017 (modelli STAT).
 

TITOLO V
Attività di controllo e vigilanza
Articolo 22
Verifica annuale del piano operativo

L'Autorità di Sistema Portuale verificherà annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie.
La verifica sarà effettuata, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:
• il rispetto dei piani di investimento e del piano operativo;
• la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista degli inquadramenti professionali;
• l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
• i volumi di merce movimentata;
 

Articolo 23
Vigilanza

L'Autorità di Sistema Portuale esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 13, nonché sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni di Legge e dei DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 272/99 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza e ambiente.
A tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante l'espletamento delle attività.
L'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale.
 

Articolo 24
Sospensione o revoca

1. Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina e sicurezza del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.
2. L'inosservanza del presente Regolamento, di quanto previsto al precedente punto 1 e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo e nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii..
In particolare, si procederà a sospensione o revoca, previa diffida e con provvedimento motivato, sentita la Commissione Consultiva Locale competente e il Comitato di Gestione, qualora:
a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
b) la capacità tecnica e/o finanziaria accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività;
c) qualora il programma operativo predisposto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro nonché le disposizioni del presente regolamento;
e) qualora sia stato utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 24 comma 2 della Legge n. 84/1994 e all'art. 11 del D.M. n. 585/1995;
f) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
g) vengano sistematicamente applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'Autorità di Sistema Portuale;
h) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
i) l'impresa non abbia adempiuto a richieste dell'Autorità di Sistema Portuale volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione o comunque disatteso sue proprie determinazioni.
 

Articolo 25
Sicurezza del lavoro

Ferme restando le disposizioni dei DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 272/1999 e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, si stabilisce che:
1) L'impresa portuale autorizzata è tenuta a richiedere al comando nave preventive informazioni sui rischi specifici di bordo che occorre valutare ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro a bordo.
2) I concessionari, le imprese autorizzate, gli utenti del servizio, sono tenuti a cooperare ed attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in occasione dell'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi adempimenti di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente e tempestivamente le informazioni al riguardo rilevanti.
3) L'impresa autorizzata che movimenti merci pericolose, dovrà nominare e comunicare all'AdSP e all'Autorità Marittima, il responsabile merci pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 40/2000, in quanto applicabile.
 

Articolo 26
Disposizioni finali e decorrenza

Il presente Regolamento integra le disposizioni di legge e regolamentari citate nelle premesse alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento che ha decorrenza immediata dalla data di pubblicazione.
 

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI


Allegati

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¹ Ai soli fini del presente articolo deve intendersi servizio di linea una serie di traversate effettuate da navi in modo da assicurare il collegamento Ira gli stessi due o più porli, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base:
a) ad un orario pubblicalo, oppure
b) con collegamenti tanto regolari e frequenti da costituire una serie sistematica evidente.