Regione Emilia Romagna
DELIBERA del 28 dicembre 2009, n. 2353

Bollettino Ufficiale Regionale 17 febbraio 2010, n. 24

 

Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.
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Sicurezza sul lavoro - gestione - lavoratori regionali - sistema di responsabilità - definizione
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:
<? - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”,come modificato da ultimo dal decreto correttivo n. 106 del 3 agosto 2009, e visti, in particolare, gli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, che individuano le figure del “datore di lavoro”, del “dirigente” e del “preposto”, precisandone obblighi e adempimenti in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- la legge regionale del 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e visti in particolare gli articoli 34, 37, 39 e 40, in ordine alle funzioni e al ruolo attribuito a direttori generali e dirigenti della Regione Emilia-Romagna;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale del 5 novembre 1997 n. 371 ad oggetto “Decreto legislativo 19.9.1994 n. 626 e successive modifiche, recante l'attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ridefinizione organizzativa per l'Ente Regione Emilia-Romagna” che ha stabilito che il ruolo di “datore di lavoro” sia esercitato dal Direttore generale competente in materia di Organizzazione, nel cui ambito di competenza è infatti ricompreso il coordinamento delle azioni di prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori della Regione
- la determinazione dirigenziale del 14 febbraio 2001, n. 1058, che definisce il sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, precisando, particolare, quali figure, e con quali obblighi specifici, all'interno dell'Ente Regione Emilia-Romagna assumano in particolare il ruolo di “dirigente” e di “preposto” per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e vista in particolare la parte speciale, appendice 4, punti 260 lett. t); 264; 265 lett. i); 266 lett. d) che, in coerenza con gli atti monocratici sopra citati, individua, nel nostro ordinamento, le figure di dirigente e di preposto ai sensi del D.Lgs. 626/1994, come successivamente sostituito dal D.Lgs. n. 81/2008;
Atteso che il D.Lgs. n. 81/2008, come successivamente modificato, non si è limitato a riordinare la normativa esistente, ma ha introdotto nel nostro ordinamento significative innovazioni, di cui si ricorda a titolo esemplificativo:
a) l'ampliamento del campo di applicazione soggettiva, con allargamento della tutela antinfortunistica ad ulteriori categorie di lavoratori e, soprattutto, con estensione della nozione stessa di “lavoratore”, includendovi tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione;
b) l'ampliamento del concetto di “luogo di lavoro” anche a campi, boschi ed altri terreni;
c) una più chiara definizione di alcune figure come quelle del “dirigente” e del “preposto”, con migliore individuazione dei relativi compiti e responsabilità;
d) l'introduzione dell'obbligo di valutare i rischi da interferenza delle lavorazioni, in caso di appalti o contratti d'opera e di somministrazione;
e) l'ampliamento dell'oggetto della valutazione dei rischi, in quanto vengono introdotti quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti la lavoratrice in stato di gravidanza e più in generale quelli relativi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi;
f) il ruolo e le attribuzioni del medico competente, con obbligo di visite anche finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;
g) la previsione di divieti per alcune categorie di lavoratori (es.: lavoratori in quota) di assumere bevande alcoliche; inasprimento, con modifica dell'art. 589 c.p. ad opera della L. 125/2008, della responsabilità penale per conducenti di veicoli che commettono omicidio colposo e lesioni colpose e guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Atteso che le modifiche legislative sopra richiamate, ampliando il ventaglio degli adempimenti e delle misure che ogni Ente deve adottare a tutela della sicurezza e salute di lavoratori e di terzi, ha imposto una riflessione sulla organizzazione in materia di sicurezza e salute finora vigente, che ha portato a elaborare un nuovo modello organizzativo che si ritiene più adeguato ad assicurare il rispetto di obblighi e adempimenti a tutela dei lavoratori;
Ritenuto che il nuovo modello organizzativo per una più efficace gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna, debba rispondere alle seguenti linee direttrici:
- conferma del ruolo di datore di lavoro in capo al direttore generale centrale “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica”;
- valorizzazione dell'istituto della delega delle funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto dei limiti individuati al successivo art. 17;
- maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento, nella materia di cui trattasi, delle direzioni generali e, in genere, della dirigenza regionale, nel rispetto comunque del principio di graduazione delle responsabilità in ragione del rilievo del ruolo ricoperto nell'organigramma regionale;
- più adeguata allocazione del ruolo e delle funzioni di “preposto” in capo a figure professionali che, per le loro funzioni di ruolo (coordinamento, direzione operativa e simili di gruppi di lavoratori) possano adeguatamente verificare, durante i lavori operativi, soprattutto sul territorio, il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza e protezione, senza che ciò possa configurare, neanche di fatto, una forma di sottrazione a obblighi di vigilanza e di responsabilità di ruolo da parte della dirigenza;
- valorizzazione, in un'ottica di responsabilizzazione di tutte le direzioni generali, della figura tecnico-amministrativa del “referente della sicurezza”, di cui si chiede l'introduzione obbligatoria in ogni direzione generale, agenzia o istituto regionali, al fine di assicurare soprattutto un adeguato supporto all'Area Protezione e Prevenzione all'interno delle varie articolazioni organizzative dell'Ente;
- responsabilizzazione degli stessi lavoratori, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008, e successive modifiche;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il nuovo sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna, quale risulta individuato, nel rispetto dei principi sopra enunciati, nel testo allegato sub A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto opportuno anche stabilire che le disposizioni sul nuovo sistema di responsabilità costituiscano atto di indirizzo per le Agenzie regionali (AGREA; INTERCENT-ER e Agenzia Protezione Civile) e per l'Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN),nonché le Autorità di Bacino e Museo Ebraico con le quali la Regione Emilia-Romagna ha stipulato apposita convenzione in materia di assistenza tecnica per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro;
Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, come risulta da verbale in data 15 dicembre 2009;
Sentito il Comitato di Direzione ai sensi dell'art 7 allegato A alla deliberazione di Giunta n. 1958/2006, in data 16 novembre 2009;
Dato atto del rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali tramite informazione preventiva alle rappresentanze sindacali del comparto e della dirigenza;
Verificato che i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sono stati consultati in ordine alla proposta del presente atto in data 31 luglio 2009 e in data 9 ottobre 2009;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore a Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione;
A voti unanimi e palesi
 
Delibera
 
1. di approvare l'allegato A recante "Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche”;
2. di abrogare la disciplina preesistente non compatibile con la presente deliberazione e in particolare le disposizioni contenute in materia nella propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416, e precisamente, nella parte speciale, all'appendice n. 4 i seguenti punti: 260 lett. t); 264; 265 lett. i); 266 lett. d);
3. di disporre infine che il presente provvedimento, in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato, sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Allegato
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Sicurezza sul lavoro - definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'ente regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.
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TITOLO I – ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA'
 
Art. 1
<? IL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro, nell'Ente Regione Emilia-Romagna, è individuato nella figura del direttore generale centrale a “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”.
2. Il datore di lavoro è destinatario, in via esclusiva, degli obblighi qualificati come indelegabili, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008[1], ossia:
a) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti al Servizio medesimo (ASPP); assicura inoltre il buon funzionamento di tale Servizio e le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi;
b) la valutazione di tutti i rischi, con la elaborazione del relativo documento, con la collaborazione dei dirigenti, del responsabile del Servizio Prevenzione e protezione nonché del Medico competente, e con consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); redige inoltre il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti, tenendo conto delle risultanze delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Il datore di lavoro nomina il medico competente (MC); in caso di nomina di più medici competenti individua tra loro quello con compiti di coordinamento tra tutti i medici individuati; il datore di lavoro è tenuto a richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; deve inoltre consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del documento sulla valutazione dei rischi di cui al comma 2 lett.b), nonché consentire ai medesimi rappresentanti di accedere ai dati, oggetto delle obbligatorie comunicazioni a INAIL o a IPSEMA, previste dall'art. 18 comma 1 lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008; deve inoltre consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi di un organismo di coordinamento interdirezionale per l'attuazione degli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, nella composizione individuata con atto dirigenziale n. 7067 del 18 giugno 2008 e sue successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2
DELEGA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro, fermo restando l' obbligo di vigilanza a suo carico in ordine al loro corretto esercizio, può delegare alcune funzioni di cui è titolare, tra quelle individuate all'art. 3 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008[2], ad eccezione di quelle indicate all'art. 1 comma 2 del presente atto, a dirigenti che ricoprono il ruolo di direttore generale.
2.La delega deve essere conferita con atto scritto in forma di determina, che deve essere tempestivamente reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3.La delega è giuridicamente efficace alle seguenti condizioni:
a) che il delegato abbia i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
b) che al delegato siano attribuiti i necessari poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
4. La mancata accettazione della delega può integrare gli estremi della responsabilità dirigenziale, per inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente (datore di lavoro della Regione Emilia-Romagna).
5. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni delegate.
 
Art. 3
IL DIRIGENTE
1. Il dirigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
2. In Regione Emilia-Romagna i dirigenti, sono individuati nei direttori generali e nei responsabili di servizio, soggetti che hanno competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali adeguati al ruolo, in quanto responsabili di strutture complesse, con poteri di spesa e di gestione del personale.
3. Il dirigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, risponde della corretta attuazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa nazionale, dalla presente direttiva e dalle disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori regionali. Il dirigente vigila affinchè l'organizzazione del lavoro nella struttura di propria responsabilità sia in linea con tali direttive. Il direttore generale e il responsabile di servizio, in relazione a quest'ultima tipologia di struttura e al relativo personale, rispondono in solido tra loro, in relazione al rispetto della normativa e delle disposizioni di cui sopra.
4. Il dirigente concorre inoltre con il datore di lavoro, anche nel rispetto delle eventuali disposizioni dettate da quest'ultimo, ad adempiere agli obblighi prescritti all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, riportato in Appendice alla nota 4. [3] Per gli spazi comuni a più strutture organizzative sono responsabili in solido, i rispettivi dirigenti, assegnatari degli spazi stessi.
5. In caso di subentro di un nuovo dirigente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le decisioni assunte dal predecessore mantengono validità fino a quando il nuovo dirigente non disponga diversamente (es.: individuazione dei lavoratori esposti a rischio, designazione degli incaricati dell'attuazione delle misure d'emergenza e di eventuali preposti, adozione del piano d'emergenza dove necessario, formazione dei lavoratori ed equiparati, messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, ecc.).
6. Presso ogni direzione generale e presso ciascun Servizio Tecnico di Bacino viene nominato almeno un “referente per la sicurezza”, che costituisce il punto di snodo organizzativo necessario per una gestione efficace del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori stessi, ponendosi come interlocutore privilegiato dell'”Area Prevenzione e Protezione”.
7. Il “referente per la sicurezza” coadiuva i dirigenti della direzione o Servizio di assegnazione nell' esercizio delle funzioni loro spettanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare i referenti sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:
- collaborazione alla rilevazione dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria e alla programmazione delle visite;
- collaborazione alla distribuzione del materiale informativo in tema di sicurezza e delle procedure di sicurezza;
- collaborazione alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;
- collaborazione con i dirigenti responsabili alla stesura del “Documento unico di valutazione dei rischi per la gestione delle eventuali interferenze - DUVRI”;
- cura dei rapporti tra la propria direzione e l'Area Prevenzione e Protezione.
8. Per svolgere le proprie attività in modo adeguato il referente è tenuto a partecipare a uno specifico percorso di formazione e a successivi aggiornamenti, espressamente dedicati a tali figure professionali.
 
Art. 4
IL PREPOSTO
1. Il preposto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. Il preposto ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori che coordina o di cui sovrintende l'attività lavorativa.
3. Il preposto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008[4], in particolare deve:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, di cui coordina o sovraintende l'attività, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni del datore di lavoro o del dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa il dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
b) verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente di riferimento sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare obbligatoriamente gli appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il datore di lavoro predispone un documento di individuazione delle figure professionali che nelle strutture organizzative dell'Ente svolgono la funzione di preposto, in quanto sono chiamate a sovraintendere e coordinare l'attività di altri lavoratori. Il documento, da aggiornare periodicamente, è oggetto di consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
5. I preposti sono nominati per iscritto, nel rispetto di quanto previsto nel documento di cui al punto 4, dai dirigenti, tra il personale di loro diretta assegnazione. Il dirigente deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro- Area Prevenzione e Protezione- i nominativi dei preposti, trasmettendo anche copia dell'atto di nomina, con copia dell'atto di accettazione dell'incarico da parte degli stessi. Nell'atto di nomina deve essere indicata con precisione, per ogni preposto, la funzione o gli spazi nei quali lo stesso è chiamato a svolgere la propria attività di sorveglianza e controllo. I dirigenti devono comunicare tempestivamente anche le eventuali cessazioni sopravvenute.
6. La individuazione dei preposti, prima della adozione dell'atto di nomina, deve essere sottoposta a verifica di congruità a cura del Datore di Lavoro, a fini di omogeneità di trattamento nelle strutture organizzative dell'Ente.
7. Laddove non vengano nominati preposti, le relative funzioni di sorveglianza e controllo restano in capo al dirigente,direttore generale o responsabile di servizio.
 
Art. 5
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali, di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, che supporta il datore di lavoro per l'esercizio delle relative funzioni, è identificato con la unità produttiva (di seguito chiamata “Area Prevenzione e Protezione”) diretta dal responsabile della Posizione Organizzativa “Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e monitoraggio delle misure conseguenti”.
2. L'“Area Prevenzione e Protezione” provvede, in particolare, ai sensi di legge:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ente;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/2008;
f) a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie, previste all'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008.
3. Il datore di lavoro nomina il Responsabile e gli addetti dell'”Area Prevenzione e Protezione” tra collaboratori regionali che abbiano le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, che devono essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze dell'Ente in materia e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla Regione, in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione dell' “Area Prevenzione e Protezione”. Se il datore di lavoro ricorre a esperti esterni o acquisisce servizi dall'esterno non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
5. I componenti dell'“Area Prevenzione e Protezione” sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il Responsabile dell'Area nella sua qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), in particolare:
a) programma le attività dell'Area stessa, prevedendo anche, se possibile, una specializzazione dei singoli addetti per area territoriale regionale o per funzione (es.: ambiente, agricoltura), per poter acquisire quindi una conoscenza più approfondita e completa delle problematiche in materia di sicurezza per settore;
b) garantisce, mediante la propria consulenza diretta o supportando il datore di lavoro nella redazione di circolari, l'uniforme applicazione e interpretazione a livello dell'intero Ente delle norme in materia di prevenzione e protezione sul lavoro;
c) assicura le funzioni di supporto tecnico a tutte le strutture della Regione.
 
ART.6
I LAVORATORI
1. Tutti i lavoratori regionali sono tenuti a prendersi cura della salute e della sicurezza proprie delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni. In particolare devono eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto in materia di sicurezza e agire conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2.In particolare i collaboratori regionali:
a) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
b) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
c) segnalano immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e disposti dal medico competente;
g) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria e dei colleghi dei lavoratori durante il lavoro.
3.I collaboratori regionali sono obbligati a seguire i corsi di formazione e informazione organizzati appositamente e sono tenuti ad attuare le misure di sicurezza indicate.
4.I lavoratori autonomi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano presso i locali e con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione, nonché i dipendenti di società fornitrici di servizi in appalto o subappalto che lavorano presso la Regione sono tenuti ad esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e, nel caso di dipendenza da ente o società, anche l'indicazione del datore di lavoro.
 
TITOLO II –ENTI REGIONALI
ART. 7
INDIRIZZI PER AGENZIE E ISTITUTI REGIONALI
1. Le Agenzie regionali (AGREA; INTERCENT-ER e Agenzia Protezione Civile),l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) adeguano la propria organizzazione al sistema delle responsabilità delineato con la presente delibera, che costituisce specifico atto di indirizzo politico-amministrativo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
2. Il presente atto detta indirizzi anche alle Autorità di Bacino e al Museo Ebraico, soggetti con cui la Regione ha stipulato apposita convenzione in materia di assistenza tecnica per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.
 
ART. 8
CONVENZIONI
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale regionale distaccato presso gli enti di cui all'art. 7, tra la Regione e gli stessi enti sono stipulate apposite Convenzioni.
2. Per il medesimo fine di tutela della salute e sicurezza dei propri collaboratori, la Regione può stipulare convenzioni anche con enti, società e organismi ospitati presso i locali di sua proprietà.
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APPENDICE
ARTICOLI ESTRATTI DAL D.LGS. 81/2008 e ss. mm.
[1] Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
[2] Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; (55)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (56)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; (57)
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; (58)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (63) (59)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; (60)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. (61)
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (62)
[4] Art. 19. Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.