Tipologia: CCNL
Data firma: 20 luglio 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti:
Associazione italiana industrie di lavanderia e Filta-Cisl, Filtea-Cgil,
Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Parte generale Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo Art. 1 - Abrogazione dei precedenti contratti, condizioni di miglior favore e inscindibilità delle disposizioni del contratto. Art. 2 - Interpretazione del contratto Art. 3 - Controversie A) - Controversie Individuali B) Controversie interpretative e collettive Art. 4 - Distribuzione del contratto - Quota di partecipazione alle spese contrattuali Art. 5 - Esclusiva di stampa Art. 6 - Decorrenza e durata Art. 7 - Regolamentazione della contrattazione aziendale 1 - Soggetti 2 - Requisiti 3 - Finalità e contenuti 4 - Procedure di consultazione e di verifica 5 - Procedure Norma transitoria n. 1 Norma transitoria n. 2 Capitolo II Sistema di informazioni Art. 8 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione professionale - Imprese a dimensione europea Premessa Occupazione - Investimenti - Formazione Imprese a dimensione europea Art. 9 - Lavoro esterno Art. 10 - Mobilità interna della manodopera Art. 11 - Clausola di salvaguardia Capitolo III Istituti di carattere sindacale Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie 1. Costituzione e funzionamento della RSU 2. Componenti e permessi Numero dei componenti delle RSU 3. Elezioni 4. Elettorato passivo 5. Compiti e funzioni 6. Modalità delle votazioni e designazioni 7. Comunicazione della nomina 8. Disposizioni varie Art. 13 - Commissione interna e delegato d'impresa Art. 14 - Immunità sindacale Art. 15 - Assemblee Art. 16 - Permessi per cariche sindacali Art. 17 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali Art. 18 - Permessi a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive Art. 19 - Affissioni Art. 20 - Versamento dei contributi sindacali Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro Art. 21 - Assunzione - Visite mediche Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 Art. 22 - Periodo di prova Art. 23 - Contratto a termine Art. 24 - Lavoro delle donne e dei minori Art. 25 - Azioni positive per le pari opportunità Art. 26 - Trattamento minori Art. 27 - Inquadramento unico dei lavoratori Commissione paritetica Art. 28 - Passaggio di qualifica Art. 29 - Cambiamento e cumulo di mansioni Art. 30 - Orario di lavoro Turni 6 x 6 Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro Art. 32 - Andamento attività produttiva Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali Procedura per il lavoro straordinario di produzione Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale Art. 35 - Lavoro a turni Art. 36 - Recuperi Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione Art. 38 - Minimi contrattuali Art. 39 - Determinazione della retribuzione oraria Art. 40 - Corresponsione della retribuzione Cessione di quote della retribuzione Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità Art. 42 - Trasferta Art. 43 - Trasferimenti Art. 44 - Trattamento per invenzioni Art. 45 - Permessi, assenze ed aspettativa Art. 46 - Portatori di handicap ed invalidi Art. 47 - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza Art. 48 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro Art. 49 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 50 - Congedo matrimoniale Art. 51 - Servizio militare Art. 52 - Diritto allo studio e facilitazioni ai lavoratori studenti Art. 53 - Facilitazioni particolari ai lavoratori studenti Art. 54 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza 1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori 2 - Rappresentanti per la sicurezza 3 - Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza |
4 - Permessi
retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza 5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza A - Accesso ai luoghi di lavoro B - Modalità di consultazione C - Informazioni e documentazione aziendale 6 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza 7. Riunioni periodiche 8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio 9 - Lavoratori addetti ai videoterminali 10 - (Rinvio) Art. 55 - Disciplina del lavoro Art. 56 - Regolamento interno Art. 57 - Abiti da lavoro Art. 58 - Conservazione del materiale Art. 59 - Provvedimenti disciplinari Art. 60 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari Art. 61 - Norme per il licenziamento Art. 62 - Trattenuta per risarcimento danni Art. 63 - Licenziamento per riduzione di personale Art. 64 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda Art. 65 - Restituzione dei documenti di lavoro Art. 66 - Trattamento di fine rapporto Art. 67 - Indennità in caso di morte Art. 68 - Disciplina dell'apprendistato Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni Parte Operai Art. 69 - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 70 - Sospensione e interruzione del lavoro Art. 71 - Lavoro discontinuo Art. 72 - Lavoro a cottimo Art. 73 - Giorni festivi - Riposo settimanale Art. 74 - Ferie Art. 75 - Tredicesima mensilità Art. 76 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro Art. 77 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 78 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso Parte Intermedi Art. 79 - Sospensioni e riduzioni di lavoro Art. 80 - Giorni festivi - Riposo settimanale Art. 81 - Ferie Art. 82 - Tredicesima mensilità Art. 83 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro Trattamento economico di Malattia/Cassa integrazione Art. 84 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 85 - Preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Parte Impiegati Art. 86 - Trattamento laureati e diplomati Art. 87 - Lavoratori con funzioni direttive Art. 88 - Sospensioni e riduzioni di lavoro Art. 89 - Giorni festivi - Riposo settimanale Art. 90 - Ferie Art. 91 - Tredicesima mensilità Art. 92 - Indennità per maneggio denaro Art. 93 - Trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro Trattamento economico di Malattia/Cassa integrazione Art. 94 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 95 - Preavviso Art. 96 - Norme particolari per i quadri Allegati Allegato 1 Tabelle retributive Tab. A - Aumento dei minimi contrattuali: Tab. B Allegato 2 Aumenti periodici di anzianità Allegato 3 Lettera tra le parti in tema di flessibilità Allegato 4 Declaratorie ed esemplificazioni Allegato 5 Mensilizzazione operai - Criteri operativi Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio 1 - Definizione del lavoratore a domicilio 1/bis 2 - Libretto personale di controllo 3 - Responsabilità del lavoratore a domicilio 4 - Retribuzione 5 - Maggiorazione della retribuzione 5/bis - Sistema di informazioni 6 - Lavoro notturno e festivo 7 - Pagamento della retribuzione 8 - Fornitura materiale 9 - Norme generali Allegato 7 Verbale di ricognizione e quantificazione RSU Protocolli Protocollo n. 1 Processi di ristrutturazione contrazione dell'orario di lavoro Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02) Protocollo n. 3 Previdenza integrativa volontaria Protocollo n. 4 Fondo grandi interventi Protocollo n. 5 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro Protocollo n. 6 Inquadramento imprese di lavanderia Protocollo n. 7 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale |
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 luglio 1995
per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia
industriale (applicato anche alle aziende industriali esercenti l'attività di
pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere)
Sostituisce il
CCNL 1° luglio 1991, scade il 30 giugno 1999
Addì 20 luglio 1995, in Milano tra l'Associazione italiana
industrie di lavanderia [
] con l'assistenza della Confindustria [
] e la
Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) [
] con
l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), la
Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) [
], con
l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), l'Unione
italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) [
] con l'assistenza della
Unione italiana del lavoro (Uil) è stato stipulato il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, che disciplina i rapporti di lavoro tra le ditte
esercenti l'attività di lavanderia industriale attraverso stabilimenti di
lavaggio, manutenzione e ripristino di biancheria, indumenti ed affini, per
conto terzi e/o in conto proprio, destinati all'uso professionale per industria,
sanità, turismo, comunità, ecc. e i lavoratori da esse dipendenti. Il presente
contratto si applica anche alle aziende industriali esercenti l'attività di
pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente
contratto, gli accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Interpretazione del
contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del
presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni
legislative e agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il
rapporto di lavoro.
Art. 3 - Controversie
A) - Controversie Individuali
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro con
l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte
ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, la Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni
costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino
ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati
dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri
designati dalla Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente
scelto di comune accordo anche su lista precostituita. In caso di disaccordo su
tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al competente Ufficio del
Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) Controversie
interpretative e collettive
Le controversie per la interpretazione e quelle collettive per la applicazione
del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento
alle disposizioni di cui all'art. 60 nonché alle norme di Legge vigenti in
materia.
Art. 7 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle
Rappresentanze sindacali unitarie e ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti
di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata
in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
4 - Procedure di
consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione
degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle
strategie e del miglioramento della competitività della impresa, le parti, a
livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la
situazione produttiva e le esigenze di sviluppo della impresa, i requisiti
essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro
ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in
relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli
obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità per favorire la
migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione
delle verifiche.
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 8 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale - Imprese a dimensione europea
Premessa
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce e attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei
redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, sottoscritto
da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento della
inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di Accordi interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali. Tutto
quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire
lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso la individuazione e la
realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia
attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore
strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e la indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle
Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei
comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento alla occupazione; -
all'andamento della occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento della occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- alla evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale della occupazione in riferimento alla introduzione di
nuove tecnologie che richiedano interventi e le significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dalla introduzione di nuove tecnologie,
dalla evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo
sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della
sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D. Lgt. n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali
Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di
una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi la opportunità,
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento e approfondimento, anche al fine di dare vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'Accordo Interconfederale sulla formazione professionale.
2 - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria, unitamente alle
Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di
categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un
apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento della occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, all'andamento della occupazione femminile e allo stato di applicazione
delle leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa della
occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto della informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze.
Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno
sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti e agli Organismi
paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi
dell'Accordo interconfederale
20 gennaio 1993 e successive intese, affinché
nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate
esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D. Lgt. 626/1994,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 25.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di
norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni
imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto
previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente
individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o
nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore
produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4 - Il livello aziendale di informazione è articolato in tre
momenti specifici: a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori
economico-sociali della impresa; b) informazioni finalizzate alla contrattazione
aziendale; c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee. Tale
sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale), nonché alla eventuale
acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza; le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento della occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.1993 e del
31.1.1995 sui contratti di formazione e
lavoro, l'andamento della occupazione femminile e lo stato di applicazione delle
leggi n. 903/77 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche
disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea
con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal D. lgt. 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine alla occupazione,
alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla
direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione
tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle Organizzazioni
sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari
delle informazioni di cui alla
direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello
europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo, secondo le
procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
L'Associazione Italiana Industrie di Lavanderia e Filta - Filtea e Uilta, per
rafforzare la specificità del settore, per evidenziarne l'autonomia e per
soddisfarne le tipiche esigenze, al fine di migliorare le relazioni industriali
e incrementare le capacità produttive e occupazionali del settore stesso,
convengono e si impegnano a costituire, a livello nazionale, una consulta
sindacale, avente l'obiettivo di acquisire conoscenza, effettuare analisi ed
approfondimenti per ricercare convergenze, fornire e individuare possibili
soluzioni alle problematiche.
A tal fine convengono sulla opportunità di affrontare prioritariamente e non
esclusivamente i seguenti temi:
- inquadramento previdenziale;
- analisi della contrattazione aziendale;
- politica degli orari di lavoro;
- orientamenti verso la qualità e profili professionali;
- lavoro esterno.
Le parti si ritengono impegnate a convocare la consulta in prima seduta non
oltre tre mesi dopo la stipula del CCNL e a dare cadenza operativa serrata alla
consultazione. Entro il 30.6.1997, data per la quale è prevista anche la
revisione biennale della parte salariale del contratto, le parti si impegnano a
dare visibilità alle risultanze raggiunte dal comune lavoro, ricercando anche
gli strumenti giuridici più opportuni per la loro applicazione.
Le parti si impegnano, inoltre, ad attuare ogni tipo di azione che sia in grado
di dare "visibilità" esterna alle problematiche settoriali anche attraverso
momenti di incontro che coinvolgano non solo le parti sociali, ma anche gli
operatori e le istituzioni interessate.
Art. 9 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi per la effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende
terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di
lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla
localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di
competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la
loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della
situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e alla legge 23 luglio
1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti.
In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende
gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con la
indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato
di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e la utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 10 - Mobilità
interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori, nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Le RSU potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo
entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Art. 11 - Clausola di
salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come
l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la
stipulazione delle norme relative al «sistema di informazioni».
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale,
attuati in difformità degli impegni così come definiti agli articoli
«investimenti - occupazione - formazione professionale», «lavoro esterno»,
«mobilità», daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di
dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da
compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle
specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni
preesistenti più favorevoli.
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione e
funzionamento della RSU
Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future modifiche, con le
specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.
5. Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 13 -
Commissione interna e delegato d'impresa
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 15 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva,
indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di
materie di interesse sindacale e del lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni
avvicendati.
[
]
Art. 19 - Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del
presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a
firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e
del lavoro.
[
]
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno il diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione - Visite
mediche
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 23 - Contratto a termine
[
]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle
Rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a
termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa
durata.
[
]
Art. 24 - Lavoro delle
donne e dei minori
Per il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti in materia.
Art. 26 - Trattamento minori
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad
apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le
disposizioni di legge, in quanto più favorevoli alle norme del presente
contratto.
Art. 27 - Inquadramento unico dei lavoratori
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, che
provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere
al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché le possibilità e i
tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Art. 30 - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40
settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Per gli operai addetti al lavoro a squadre si applicheranno le norme previste
all'art. 35 - Parte Generale.
[
]
Turni 6 x 6
Nel caso di introduzione di una organizzazione del lavoro finalizzata al maggior
utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola
su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore
settimanali per turno, a parità di retribuzione.
[
]
Art. 31 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 30 potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
[
]
La direzione aziendale procederà, con periodicità annuale, semestrale o
trimestrale, alla comunicazione alla RSU del programma d'orario, con
l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario
contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a
conoscenza della RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente, e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 - Andamento
attività produttiva
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alla RSU, annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per
riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità
applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale
dei permessi retribuiti, tre giornate di permesso per ex festività o per
riduzione di orario potranno essere richieste e godute individualmente in
ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore, a condizione che
la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e
non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del
personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità
aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.
Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e relative percentuali
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato
oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello
connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 31.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale di 200 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore
aziendale ragguagliato a 120 ore per dipendente.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
È considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6. È
considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche, nelle solennità
nazionali e infrasettimanali e nei giorni destinati al riposo compensativo.
[
]
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto che l'andamento delle attività di aziende del settore può
manifestarsi, nell'arco dell'anno, con curve di maggiore o minore intensità
produttiva, convengono che in sede aziendale, previo esame congiunto, vengano
individuate soluzioni idonee a sopperire a tali esigenze produttive, dopo aver
fatto ricorso a quanto previsto dall'art. 31 del presente contratto.
Procedura
per il lavoro straordinario di produzione
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, esigenze improvvise di enti o servizi pubblici -
ospedali, forze armate, ecc.- termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si
seguirà la seguente procedura: la direzione aziendale ne darà notizia in tempo
utile alla RSU. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale,
procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti,
assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 30, 31, 33
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente contratto
in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di
flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di
migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno della
occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne l'attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo «Sistema di informazioni» del presente contratto.
Art. 35 - Lavoro a turni
Il lavoro prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o
nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata,
è considerato lavoro a turni.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione
alle norme di cui al secondo comma dell'art. 30. Altre distribuzioni di orario
per singoli reparti o per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di
cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori. La distribuzione dell'orario di lavoro
viene comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi alla entrata
dello stabilimento.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 - Parte Generale - l'orario
ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[
]
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di
lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo
stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
Fermo restando per i minori l'osservanza delle disposizioni di legge che rendono
obbligatorio il godimento della mezz'ora di riposo, le eventuali prestazioni del
personale che eccedono le ore 7 e 30' giornaliere di lavoro effettivo saranno
compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della
maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel
caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire -
all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di
uno spostamento massimo di trenta minuti.
[
]
Chiarimento a verbale
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le
macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che
dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e
poi, occorrendo, in sede territoriale.
Art. 36 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti
possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero
deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale
orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore
nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso
potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute
possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente
stabilite d'intesa con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 46 - Portatori di
handicap ed invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne la idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche
con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni
aziendali e la RSU, saranno verificate tutte le opportunità per attivi
inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la
frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o
autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
I'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 49 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore
saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali,
fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo
rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti
il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda
dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[
]
Art. 54 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza
1 - Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19
settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità,
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto alla osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; in
relazione alla natura dell'attività della unità produttiva, deve valutare, nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma
dell'art. 5 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente alla osservanza
delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini
della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti,
macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee' e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee".
2 - Rappresentanti per la
sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza
sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive,
in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per
la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che
occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per
la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 13 del
vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti
attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria.
3 - Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per
la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 15 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi.
Prima della elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale della elezione. li verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti
inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista
dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle RSU.
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per
la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), al rappresentante per la
sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.
Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per
anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché
pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti
per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i
permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70
ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i
rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente
normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi
retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore
sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5 -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
A - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo
la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30
giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle
rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6 del D. Lgs. n. 626 del 1994.
C - Informazioni e
documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19
del citato D. Lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti la organizzazione e gli ambienti di lavoro si
intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi
all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di
lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1°
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
6 -
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7. Riunioni periodiche
In applicazione all'art. 11 del decreto legislativo 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8
- Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e
la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene
custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella
vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato
può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico
curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9 - Lavoratori addetti
ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della
mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
10 - Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e
all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 55 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dalla organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone dalle quali, oltre che
dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[
]
Art. 56 - Regolamento interno
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un
regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in
contrasto con le norme di legge, del presente contratto o con le norme
interconfederali che siano vigenti sui compiti delle Commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della
fabbrica, dovrà essere rispettato dalle maestranze.
Art. 57 - Abiti da lavoro
[
]
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di
parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% alla spesa necessaria per
il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Art. 58 - Conservazione del
materiale
Ai fini della sicurezza sul lavoro, il lavoratore ha il dovere di comunicare
alla Direzione aziendale ogni irregolarità di funzionamento degli automezzi,
macchinari ed attrezzature a lui affidati, che ha il diritto di ricevere in
buono stato di uso.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto
affidatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità
informandone però tempestivamente la direzione dell'Azienda.
Anche in funzione della sicurezza sul lavoro il lavoratore non può apportare
nessuna modifica a quanto affidatogli senza aver avuto autorizzazione dal suo
superiore.
Art. 59 - Provvedimenti
disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una
obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile
definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate
ai lavoratori ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.
626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari;
l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli
obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro,
igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore
di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e
la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nella osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno
essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due
ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di
contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione
dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del
materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi la esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove
tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli;
i) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
[
]
Art. 61 - Norme per il
licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604,
integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare
pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[
]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavoro o di ordini che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o
alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la
medesima mancanza o a una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi
precedenti;
[
]
i) insubordinazione nei confronti della impresa o degli elementi da essa
delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o la
insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla
disciplina della fabbrica;
[
]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per
la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento.
[
]
Art. 68 - Disciplina
dell'apprendistato
È apprendista il lavoratore in età compresa fra i 14 e i 20 anni che venga
assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo
dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato
per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto,
sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e
l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire al lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di
miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le
norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica
per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le
mansioni previste dal presente CCNL.
La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo
livello: mesi 12;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel terzo
livello: mesi 24
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli
superiori: mesi 30.
[
]
Periodo di addestramento per nuovi assunti superiori ai 20 anni
Tenuto conto del momento contingente attuale e riconosciuta, per le particolari
condizioni delle industrie oggetto del presente contratto, la opportunità di
consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti
l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età
superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse
per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste
e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di
manovalanza.
Parte Operai
Art. 71 - Lavoro discontinuo
La durata dell'orario contrattuale di lavoro degli addetti ai lavori discontinui
e di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali con un
massimo di 10 ore giornaliere.
Si considerano lavoratori discontinui unicamente i portieri, gli uscieri, i
custodi, gli autisti non addetti al carico e scarico merci ma unicamente addetti
alla guida del mezzo.
[
]
Art. 72 - Lavoro a cottimo
È ammesso il sistema di lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, nelle
sue varie forme.
[
]
Le aziende dovranno preventivamente, per iscritto o mediante affissione, mettere
a conoscenza degli operai le tariffe di cottimo.
[
]
Per l'esame di eventuali contestazioni relative alla applicazione del presente
articolo si richiama la procedura circa la risoluzione della controversia.
Art. 73 - Giorni
festivi - Riposo settimanale
[
]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo
che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato
entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con
diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non
effettuato.
[
]
Art. 74 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati
con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta
per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione
in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[
]
Art. 77 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
[
]
Parte Intermedi
Art. 80 - Giorni festivi
- Riposo settimanale
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire
preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo
stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di
riposo non effettuato.
[
]
Art. 84 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa
riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
[
]
Parte Impiegati
Art. 89 - Giorni festivi
- Riposo settimanale
[
]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo che
la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo
compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso
in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla
legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato
nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata
di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovrà venire
preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo
stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di
riposo non effettuato.
[
]
Art. 90 - Ferie
[
]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze
produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati
con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto
in atto al momento della liquidazione delle relativa indennità sostitutiva.
Art. 94 -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa
riferimento alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri ed eventuali successive disposizioni legislative.
[
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026, le
lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 5, lettera c), della legge 30.12.1971 n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri.
[
]
Allegati
Allegato 3
Lettera tra le parti in tema di flessibilità
A fronte di eventi eccezionali e non ripetibili nell'arco dell'anno, per
ulteriori esigenze aziendali in termini di utilizzo della flessibilità
dell'orario di lavoro, le parti a livello aziendale, verificata l'eccezionalità
dell'evento, potranno concordare deroghe.
Si dovranno altresì concordare le modalità di recupero delle ore eccedenti.
Allegato 6 Regolamento del lavoro a domicilio
1 - Definizione del
lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'articolo 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità
di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività
dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui al comma precedente lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
1/bis
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
2 - Libretto personale di
controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1°
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
4 - Retribuzione
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato
ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno
dell'azienda o delle aziende interessate.
Le tariffe di cottimo pieno saranno definite a livello provinciale o a livello
di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro nove mesi
dall'entrata in vigore del presente CCNL.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti
di cui al primo comma potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite
commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente, a secondo delle
necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro
aggiornamento.
Per i lavoratori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che
decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da
una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a
livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno
determinate a livello aziendale con la RSU.
Nell'ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale,
su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni nazionali firmatarie del
presente contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire
per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le
tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di
cottimo saranno definite a livello aziendale con la RSU per i lavori che
presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
5/bis - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori
dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti
i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Unitarie
possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al
lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui
livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno
farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli
che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno
riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora le
designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che
verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità
di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
Organismi sindacali territoriali.
9 - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il
lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione della legge e
dei contratti.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge
18.12.1973 n. 877 oltre che al paragrafo e) dell'art. 4 del presente regolamento
e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono
la costituzione delle citate Commissioni.
Protocolli
Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
le parti convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29/5/90.