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Prot. n._ 87 DRL/D Prot.n. H1.2010.0008366/San |
2.03.2010 |
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A tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro |
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Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione Medico |
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e, p.c. |
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca |
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Oggetto: parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento. È pervenuta alla Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre lo studente quando lo stesso, in veste di partecipante ai corsi di istruzione/formazione scolastica, sia coinvolto in momenti di alternanza scuola - lavoro ovvero effettui un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso un'impresa "ospitante". Si ritiene che la soluzione al quesito vada ricercata in una rigorosa e corretta applicazione della disciplina di legge che agevoli, tuttavia, la valorizzazione pratica delle finalità generali di promozione degli strumenti formativi destinati a favorire l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, anche in conformità agli intendimenti del recente accordo nazionale sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti Sociali in data 17 febbraio u.s., recante "Le linee guida 2010 sulla formazione". In premessa, si evidenzia che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane - Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espressa con nota n. 1650 del 04/11/2002. In particolare, due sono stati i chiarimenti inequivoci forniti con la predetta nota: - in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente "i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti", contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico. In ordine alla ricorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 626/1994 si ritiene che la normativa attuale di riferimento, il D.Lgs. n. 81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l'art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l'altro, intendere per lavoratore: "persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un 'arte o una professione, ... "; ma anche "..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o ... " ed ancora "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione". In concreto, in ordine all'obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi: Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l'obbligo di tutela ricada solo sull'impresa ospitante, che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell'impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 626/94, ai quali il minore può essere esposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L'idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell'art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa "ospitante". Nel primo caso, invece, quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente,, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di "datore di lavoro" ed altresì in capo all'imprenditore che "ospita" lo studente. Pur tuttavia, nell'intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, attesa la significativa rilevanza sociale del normale svolgersi di tali attività didattico-curricolari, si ritiene di suggerire un'interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda, nel pieno rispetto della tutela primaria della salute e sicurezza dei giovani, più agevole l'ottemperanza a quest'obbligo.
Gli Uffici ed Enti in indirizzo vorranno osservare gli orientamenti sopra indicati per quanto di rispettiva competenza. sia in sede di informazione che di vigilanza nei confronti degli operatori del settore e di tutti gli interessati. |
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F.to Direzione Generale Sanità |
F.to |
Direzione Regionale del Lavoro |
Regione Lombardia - Parere obbligo visita medica studenti scuola-lavoro e tirocini, 2 marzo 2010
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- Categoria: Normativa regionale
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