Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia

 



Regione Lombardia D.G. Sanità

     
Prot. n._ 87 DRL/D
Prot.n. H1.2010.0008366/San
 
 

2.03.2010

   

A tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro
della Lombardia
LORO SEDI
 

   

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione Medico

Ai Responsabili di Servizio PSAL
delle ASL
LORO SEDI
 

 

e, p.c.

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale - Ufficio IV
(mail to: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. )
 

Oggetto: parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
 

È pervenuta alla Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della normativa relativa all'obbligo di sorveglianza sanitaria cui sottoporre lo studente quando lo stesso, in veste di partecipante ai corsi di istruzione/formazione scolastica, sia coinvolto in momenti di alternanza scuola - lavoro ovvero effettui un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso un'impresa "ospitante".
La questione è riferita, in particolare, all'individuazione del soggetto in capo al quale sorge l'obbligo di tutela psicofisica dello studente, se cioè vada individuato nella scuola professionale oppure nell'impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a scopo didattico/formativo.

Si ritiene che la soluzione al quesito vada ricercata in una rigorosa e corretta applicazione della disciplina di legge che agevoli, tuttavia, la valorizzazione pratica delle finalità generali di promozione degli strumenti formativi destinati a favorire l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, anche in conformità agli intendimenti del recente accordo nazionale sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti Sociali in data 17 febbraio u.s., recante "Le linee guida 2010 sulla formazione".
Pertanto, tenuto conto del quadro normativo, si esprime l'orientamento che la Direzione Regionale del Lavoro ha condiviso con la Direzione Generale Sanità, U.O. Governo della Prevenzione, sentita la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, allo scopo di sottoscrivere congiuntamente la presente nota di indirizzo per i rispettivi Uffici locali.

In premessa, si evidenzia che il Ministero del Lavoro - Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane - Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è già espressa con nota n. 1650 del 04/11/2002.

In particolare, due sono stati i chiarimenti inequivoci forniti con la predetta nota:

- in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente "i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti", contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l'applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico.
Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00.
- gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un'impresa "ospitante", sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D.Lgs.626/1994.

In ordine alla ricorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 626/1994 si ritiene che la normativa attuale di riferimento, il D.Lgs. n. 81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l'art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l'altro, intendere per lavoratore: "persona che ... svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un 'arte o una professione, ... "; ma anche "..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o ... " ed ancora "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione".

In concreto, in ordine all'obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:
- scuola in cui si "faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali" (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; ...): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
- scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un'azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui "entra in azienda", vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l'impresa "ospitante".

Nel secondo caso, si ritiene oltremodo chiaro che l'obbligo di tutela ricada solo sull'impresa ospitante, che sottoporrà lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell'impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 626/94, ai quali il minore può essere esposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L'idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell'art. 41 del DLgs 81/08 e s.m., sarà certificata dal medico competente della stessa impresa "ospitante".

Nel primo caso, invece, quando sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente,, questo è in capo al dirigente scolastico in qualità di "datore di lavoro" ed altresì in capo all'imprenditore che "ospita" lo studente.

Pur tuttavia, nell'intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, attesa la significativa rilevanza sociale del normale svolgersi di tali attività didattico-curricolari, si ritiene di suggerire un'interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda, nel pieno rispetto della tutela primaria della salute e sicurezza dei giovani, più agevole l'ottemperanza a quest'obbligo.

  1. Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di "impresa ospitante", da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;

  2. acquisizione da parte dell'ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una "sezione dedicata ai tirocinanti" che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell'inesperienza e della giovane età del tirocinante;

  3.  dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell'Ente scolastico potrà validamente certificare l'idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante.
    A tal proposito è assolutamente necessario che l'idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l'avvio delle attività didattiche e successivamente integrata. ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente. con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell'attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come "pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45. piano terra") ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all'impiego di tirocinanti;

  4. è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell'unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell'Istituto scolastico, che l'impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla "sezione tirocinanti" per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori. secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;

  5. detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante.

Gli Uffici ed Enti in indirizzo vorranno osservare gli orientamenti sopra indicati per quanto di rispettiva competenza. sia in sede di informazione che di vigilanza nei confronti degli operatori del settore e di tutti gli interessati.

    Cordiali saluti.

 

F.to     Direzione Generale Sanità
U.O. Governo della Prevenzione
Il Dirigente Luigi Macchi

F.to

Direzione Regionale del Lavoro
della Lombardia
Il Direttore
Antonio Marciano