Tipologia: Ipotesi di accordo di rinnovo
Data firma: 13 luglio 2000
Validità: 01.08.2000 - 31.12.2003
Parti: Anpo-Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Filtea-Cgil, Filta-Cisl,
Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria, Artigianato
Fonte: CNEL
Sommario:
Adeguamento delle normative
contrattuali. Livello regionale di trattativa. Fondi di categoria. Art. 9 - Lavoro esterno. Art. 17 bis - Esclusione delle quote di riserva. Art. 18 - Contratto a termine. Art. 19 - Periodo di prova. Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria. Art. 24 bis - Gestione dei regimi di orario. Art. 25 bis - Banca ore individuale. Art. 34 - Maternità. Art. 54 -Assunzioni di apprendisti in possesso di titoli di studio 'post-obbligo' o di attestato di qualifica professionale. Art. 55 - Apprendistato. Durata dell'apprendistato e progressione delle retribuzioni. Apprendistato "ultra ventenni" sostituire con "ultra ventiquattrenni". |
Progressione della retribuzione per
apprendisti in possesso di titolo di studio 'post-obbligo" (durata
dell'apprendistato ridotta di mesi 6). Progressione della retribuzione per apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale (durata dell'apprendistato ridotta di mesi 3) Apprendisti ultraventiquattrenni. Formazione professionale. Previdenza complementare. Incrementi retributivi. Una tantum. Art... - Contratto di lavoro interinale. Rinvio. Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale Decorrenza e durata. Allegato Tabella aumenti contrattuali |
Ipotesi di Accordo per il rinnovo
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 7 maggio 1996 per i lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane del settore occhialeria-ottica tra Associazione Nazionale Produttori Occhiali-Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
13 luglio 2000
Livello regionale di trattativa.
Negli incontri che si terranno a livello regionale, le parti valuteranno, sulla
base di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia, le
prospettive future dell'andamento del settore nella Regione, anche alla luce di
interventi e progetti specifici per l'artigianato della Occhialeria, tesi ad
accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali
di settore, di cui all'art. 7, CCNL da costituire entro il 30.6.01, affinché,
anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali, possano essere raccolti
ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti,
sempre a livello regionale.
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Fondi di categoria.
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla
istituzione di Fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti
bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi.
Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti
Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL.
Art. 9 - Lavoro esterno.
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque
esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e di contratti. Nel
caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme
di devianza legislative e/o contrattuali e s'impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei
lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi del settore
Occhialeria, le parti concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, applicazione del presente CCNL e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro
applicato.
2) Le Associazioni artigiane e le OOSS territorialmente competenti,
costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione
paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni;
b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al CCNL
di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative
più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
d) comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la
Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla
committenza;
e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste;
f) verificare il rispetto della "clausola sociale" nelle aree di
delocalizzazione;
g) verificare il rispetto del CCNL da parte delle aziende committenti;
h) verificare il rispetto della legge n. 192/98 relativa alla "Disciplina della
sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione
economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da
parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei
fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
4) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio. In presenza del permanere di
situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e
delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine
attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili
interventi.
Art. 18 - Contratto a termine.
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Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto
a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle
caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano
che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a
livello regionale di categoria.
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Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma
annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione
della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
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Art. 24 bis - Gestione
dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale
possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte a
periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o
riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la
possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di
realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della
relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali
di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in
maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di
"banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far
affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite,
contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in
tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei
singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei
corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei
residui.
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Art. 25 bis - Banca ore
individuale.
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario
svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni
spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per
l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta
quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto
sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio
dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei
periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore
permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore
interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo
corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data:
tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della
liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e
straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno
definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Art. 34 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
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Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti a
migliorare la condizione delle donne e il loro reinserimento nelle aziende
successivo all'assenza per maternità.
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Art. 55 - Apprendistato.
Apprendistato "ultra ventenni" sostituire con "ultra ventiquattrenni".
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Punto A) sostituire "fino a 22 anni compiuti" con "fino a 29 anni compiuti".
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Formazione professionale.
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire
un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici e organizzativi del settore.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate
in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti al comune obiettivo di
una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato
del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro
nei processi produttivi e di facilitare nel contempo l'incontro tra domanda e
offerta.
Art... - Contratto di
lavoro interinale.
Il contratto di lavoro interinale è consentito solo nelle circostanze e con le
modalità stabilite dalle leggi vigenti e integrate dalla regolamentazione del
presente articolo.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti
contrattuali in materia di flessibilità della prestazione e in aggiunta alle
ipotesi di contratto di lavoro interinale previste dalla legislazione vigente,
le parti hanno inteso individuare le seguenti ulteriori causali, ipotesi e
mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro interinale ai sensi
delle vigenti norme di legge:
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5. Personale addetto alla riparazione e manutenzione periodica sia ordinaria sia
straordinaria degli impianti.
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7. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo
della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti
organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
8. Esigenza di sperimentazione di professionalità e specializzazioni diverse da
quelle già esistenti nell'organico aziendale.
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Rinvio.
Entro il 30.9.00 le parti s'incontreranno per esaminare, in relazione alle
specificità del settore, le materie concernenti: ambiente di lavoro, normative
sui congedi parentali e sul part-time, job-sharing.