ENEA
Circolare 25 giugno 2015, n. 93/Commissariale
Nuova organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza

Roma, 25 giugno 2015


La presente Circolare definisce la nuova organizzazione per la tutela della salute e della sicurezza in Agenzia al fine di adeguarla alle recenti modifiche organizzative.
Le indicazioni qui contenute si intendono emesse in applicazione sia del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che del d.lgs. 230/95 e s.m.i.

1. I Datori di Lavoro
L’art 2 comma b) del d.lgs. 81/2008 definisce datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
Nella attuale struttura organizzativa dell’Agenzia sono individuati come Datori di Lavoro del personale in organico nella propria unità i seguenti responsabili di unità:
Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare
Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche
Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali
Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi
Direttore dell’Unità Tecnica Antartide sia per le attività svolte in Italia che per quelle svolte in area polare
Responsabile dell’Istituto di Radioprotezione
Il Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi è individuato inoltre Datore di Lavoro del personale delle strutture ricoperte ad interim o pro tempore dal Responsabile generale della gestione.

2. I Dirigenti della Sicurezza
In base a quanto disposto al punto 1 sono individuati come dirigenti della sicurezza i seguenti responsabili:
I Responsabili di Divisione dei Dipartimenti
I Responsabili di Gestione Centro dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi
I Responsabili della struttura organizzativa dell’Agenzia che riportano direttamente al Responsabile Generale della Gestione e non individuati come datori di lavoro al punto precedente
I Responsabili di struttura che riportano al Responsabile dell’Istituto di Radioprotezione e al Responsabile dell’Unità Tecnica Antartide
Il Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi per il personale di strutture ricoperte ad interim o pro tempore dal Responsabile Generale della Gestione
I direttori responsabili degli impianti nucleari reattori di ricerca TRIGA-RC1 e RSV-TAPIRO ed il rappresentante sul sito per lo smantellamento dell’impianto RB3

3. I Preposti
I dirigenti per la sicurezza possono individuare come preposti, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, le persone che sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

4. I Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti ed Autorizzati
Ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa, per evitare duplicazioni di figure ed eventuali zone di sovrapposizioni di responsabilità si precisa quanto segue:
i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) già designati, sono nuovamente designati RSPP da tutti i Datori di Lavoro, utilizzando il fac-simile Modello A allegato; in caso di Datori di Lavoro afferenti a più Centri gli stessi nomineranno gli RSPP designati nei diversi Centri cui la loro Unità afferisce;
ogni Datore di Lavoro individuerà all’interno della propria Unità o in comune con altre, un referente per la sicurezza che dovrà ricevere la stessa formazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e li coadiuverà nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro anche collaborando con il RSPP al fine di mantenere costantemente aggiornato il DVR di competenza;
i Medici Competenti/Autorizzati già nominati, sono nuovamente nominati Medici Competenti/Autorizzati da tutti i Datori di Lavoro utilizzando i fac simile Modelli B e B1 allegati; in caso di Datori di Lavoro afferenti a più Centri gli stessi nomineranno gli stessi Medici già nominati nei diversi Centri. La nomina di Medico Autorizzato con l’accettazione dell’incarico dovrà essere trasmessa anche all’Ispettorato Provinciale del lavoro competente per territorio.

5. Le Responsabilità ex d.lgs 81/2008
Tutti i datori di lavoro redigono ed aggiornano, per la parte di loro competenza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del decreto; gli RSPP, i Medici Competenti/Autorizzati e, ove necessario, gli Esperti Qualificati collaborano alla stesura ed all’aggiornamento dello stesso.
A tutti i datori di lavoro compete la valutazione dei rischi a cui sono sottoposte le lavoratrici della loro Unità in stato di gravidanza e/o di allattamento ed il loro immediato allontanamento da quelli incompatibili (d.lgs. 81/08 e d.lgs. 151/2001 e s.m.i.) secondo la procedura in allegato D.
Rimangono in capo al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi le seguenti responsabilità previste dall’art.18 del decreto (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente).
Conseguentemente il Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi deve:
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto;
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di competenza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera f);
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del decreto;
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui all’art. 36 e 37 e di formazione di cui al comma g) dell’art. 50 (RLS) del decreto; rimangono a carico dei Responsabili dei Dipartimenti, dell’Istituto di Radioprotezione e dell’Unità Tecnica Antartide gli obblighi di informazione (art. 36 comma 2.) e formazione (art. 37 comma 3.) e l’addestramento specifico su procedure, macchinari, strumentazioni e quanto altro sia riferibile a laboratori, impianti e luoghi di loro stretta pertinenza;
per quanto di competenza prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
Le attività di cui ai commi c), f) e i) saranno delegate, ai sensi dell’art. 16 del decreto, dal Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi al Direttore dell’Unità Centrale Personale utilizzando il fac-simile Modello C allegato. Il Direttore dell’Unità Centrale Personale potrà a sua volta delegare tali attività.
Rimangono inoltre in capo al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi:
le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture ed infrastrutture degli ambienti di lavoro, compresi gli impianti ad uso civile, fino ai punti presa delle attrezzature;
la manutenzione dei mezzi ed impianti antincendio destinati alla prevenzione incendi nelle strutture ENEA;
la richiesta e l’aggiornamento delle autorizzazioni relativi al rilascio dei Certificati di Prevenzioni Incendi (CPI);
applicare la normativa antifumo ex. Legge 16/1/2003 n. 3 e s.m.i.
Tutti gli altri obblighi previsti dall’art.18 del decreto e non compresi nelle precedenti lettere da a) ad k) rimangono in capo ai Responsabili dei Dipartimenti, dell’Istituto di Radioprotezione e dell’Unità Tecnica Antartide. In Particolare devono:
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di competenza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di formazione e addestramento specifico su procedure, macchinari, strumentazioni e quanto altro sia riferibile a laboratori, impianti e luoghi di stretta pertinenza della UT;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
elaborare ove richiesto, di concerto con eventuali altri Direttori, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
per quanto di competenza prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del decreto;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Per quanto riguarda le apparecchiature, strumentazioni e attrezzature di qualsiasi genere, ivi inclusi carri ponte e serbatoi in pressione, la manutenzione sarà in capo ai detentori degli stessi mentre rimane in capo al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi la verifica periodica presso gli Organi di Vigilanza.
Relativamente all’art. 243 del decreto (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) rimane in capo ai Responsabili dei Dipartimenti, dell’Istituto di Radioprotezione e dell’Unità Tecnica Antartide comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio; rimangono in capo al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi tutte le comunicazioni obbligatorie da effettuare agli Organi Vigilanti.

6. Le Responsabilità ex d.lgs 230/1995
Rimangono in capo al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi le seguenti responsabilità:
l’obbligo di conservazione del documento sanitario personale dei dipendenti di cui all’art 90, inclusi gli allegati relativi alla sorveglianza fisica di cui all’art 81 comma 4);
la trasmissione delle comunicazioni ex artt. 22 e 24 e delle istanze per l’ottenimento delle specifiche autorizzazioni ex art. 27;
adempiere all’obbligo, come individuati dagli accordi con i direttori di impianto, di garantire il coordinamento e l’interfaccia delle azioni, dei mezzi, delle figure e tutto quanto necessario durante la fase emergenziale a supporto della emergenza nel rispetto degli articoli 121 e 122.
Rimangono in capo ai Responsabili dei Dipartimenti, dell’Istituto di Radioprotezione e dell’Unità Tecnica Antartide tutti gli altri obblighi relativi alle loro specifiche attività, in particolare la sottoscrizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui al precedente punto b) e gli obblighi elencati all’art. 61 con esclusione del comma 5 per quanto riguarda la sorveglianza medica.
Per gli adempimenti degli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto, sono disponibili specifici corsi e-learning in materia di igiene e sicurezza del lavoro su una piattaforma FAD dell’agenzia. Tali corsi, destinati ai lavoratori dei vari centri, ai dirigenti ed ai preposti per la sicurezza, sono limitati esclusivamente ai moduli didattici che l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 consente di erogare via e-learning, e dovranno essere integrati, ove richiesto, dalla formazione frontale in aula.
Sono attribuiti al Direttore dell’Unità Centrale Infrastrutture e Servizi i compiti e le responsabilità del datore di lavoro anche per i Laboratori esterni di ricerca, per gli Uffici, per i Centri di Consulenza Energetica Integrata e la Sede Legale dell’Agenzia. Per svolgere tali compiti il datore di lavoro si avvale dei Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione competenti secondo il seguente schema:

Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione

LABORATORI ESTERNI DI RICERCA

UFFICI E C.C.E.I. COLLEGATI

Centro Ricerche Casaccia

Laboratori di Lampedusa

Sede Legale, Palermo, Pescara, Perugia, Reggio Calabria

Centro Ricerche Frascati

 

Ancona, Bari, Padova

Centro Ricerche Bologna

Laboratori di Faenza
Laboratori di Montecuccolino

 

Centro Ricerche Saluggia

Laboratori di Ispra

 

Centro Ricerche Trisaia

 

Potenza

Centro Ricerche Portici

Foggia

Campobasso

Centro Ricerche Santa Teresa

 

Firenze, Genova, Pisa


Sono inoltre conferite ai nuovi datori di lavoro, come prima individuati, le deleghe di spesa in materia necessarie allo svolgimento della funzione di datore di lavoro.
La presente Circolare annulla e sostituisce la Circolare n. 90/2014.
La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito Intraenea.
 

ENEA
Il Commissario
(Prof. Federico Testa)