ENEA
Circolare 10 giugno 2014, n. 90/Commissariale
Chiarimenti ed integrazioni in merito alla Circolare Commissariale n. 89/2014

Roma, 10 giugno 2014


Al fine di meglio definire il nuovo sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dalla Circolare in oggetto e permetterne una più efficace applicazione la Commissione Centrale Sicurezza sul lavoro ha elaborato alcune proposte che, integrate nel testo della Circolare n. 89/2014, sono ora emanate in forma coordinata.
Le indicazioni qui contenute si intendono emesse in applicazione sia del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che del d.lgs. 230/95 e s.m.i.

1. I Datori di Lavoro
L’art 2 comma b) del d.lgs. 81/2008 definisce datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
Poiché l’attuale struttura organizzativa dell’Agenzia riconosce ai Responsabili delle Unità che riportano direttamente all’organo di vertice sia autonomi poteri decisionale che di spesa sono individuati come datori di lavoro, in aggiunta ai Responsabili delle Direzioni di Centro, al Responsabile dell’Unità Tecnica Antartide (UTA) quale datore di lavoro per le attività delle Basi situate nelle aree polari del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide (PNRA), ed all’Esercente (di cui al DPR 519 del 10.05.1975) degli impianti nucleari di ricerca dell’ENEA (art. 7 lettera d) del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), i Responsabili delle seguenti Unità, in seguito semplicemente Responsabili UT: UTA, quale datore di lavoro anche per le attività svolte nei centri nazionali, UTFISSM, UTEE, UTSISM, UTVALAMB, IRP, UTIS, UTTMATB, UTFISST, UTRINN, UTTEI, UTPRA, UTTAMB, UTBIORAD, UTAGRI, UTT, UTTMAT, UTMEA, METR, UTTMATF, UTFUS, UTAPRAD, UTTP, UTTS, UTMAR, UTTRI, UTICT.

2. I Dirigenti della Sicurezza
In seguito alla precedente individuazione, sono individuati come dirigenti della sicurezza tutti i Responsabili della struttura organizzativa dell’Agenzia che riportano direttamente al Direttore Generale e non individuati come datori di lavoro al punto precedente, i Responsabili di Servizi o Laboratori nell’ambito di strutture ricoperte ad interim o pro tempore dal Direttore Generale, ed i Responsabili di struttura che riportano direttamente ai datori di lavoro di cui al punto precedente, con esclusione dei Servizi STG, dei Servizi SGP, del Servizio UTA-AGE e dei servizi amministrativi dei Centri che non gestiscono altre attività lavorative oltre a quelle amministrative. Sono individuati come dirigenti per la sicurezza anche i Direttori responsabili degli impianti nucleari reattori di ricerca TRIGA-RC1 e RSV-TAPIRO ed il Rappresentante sul sito per lo smantellamento dell’impianto RB3.
I dirigenti della sicurezza che riportano direttamente al Direttore Generale, anche nelle funzioni a. i. o p.t., riportano invece, per quanto relativo al decreto, alla figura di datore di lavoro individuata nei Responsabili delle Direzioni di Centro ove ha sede il loro personale.
E’ evidente che mentre le figure di datore di lavoro e di dirigente per la sicurezza sono univocamente individuate, la figura del preposto può variare a seconda delle diverse attività progettuali e di ricerca che possono modificarsi nel tempo.

3. I Preposti
Sono quindi preposti le persone che saranno individuate dai dirigenti per la sicurezza, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, che sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

4. I Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti ed Autorizzati
Ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa, per evitare duplicazioni di figure ed eventuali zone di sovrapposizioni di responsabilità si precisa quanto segue:
i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) designati dai Responsabili dei Centri, sono designati RSPP anche dai Responsabili UT, utilizzando il fac simile Modello A allegato; in caso di UT afferenti a più Centri i Responsabili nomineranno come RSPP gli stessi RSPP designati dai Responsabili dei diversi Centri cui la loro Unità afferisce;
i Responsabili delle U.T. individueranno all’interno delle loro Unità o in comune con altre Unità Tecniche, un referente per la sicurezza che dovrà ricevere la stessa formazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e li coadiuverà nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro anche collaborando con il RSPP al fine di mantenere costantemente aggiornato il DVR di competenza;
i Medici Competenti/Autorizzati nominati dai Responsabili dei Centri, sono nominati Medici Competenti/Autorizzati anche dai Responsabili UT utilizzando i fac simile Modelli B e B1 allegati; in caso di UT afferenti a più Centri nomineranno come Medici gli stessi Medici designati dai Responsabili dei diversi Centri cui la loro Unità afferisce. La nomina di Medico Autorizzato con l’accettazione dell’incarico dovrà essere trasmessa anche all’Ispettorato Provinciale del lavoro competente per territorio.

5. Le Responsabilità ex d.lgs 81/2008
tutti i datori di lavoro redigono ed aggiornano, per la parte di loro competenza, il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del decreto; gli RSPP, i Medici Competenti/Autorizzati e, ove necessario, gli Esperti Qualificati collaborano alla stesura ed all’aggiornamento dello stesso;
a tutti i datori di lavoro compete la valutazione dei rischi a cui sono sottoposte le lavoratrici della loro Unità in stato di gravidanza e/o di allattamento ed il loro immediato allontanamento da quelli incompatibili (d.lgs 81/08 e d.lgs 151/2001 e s.m.i.) secondo la procedura in allegato D.;
rimangono in capo ai Responsabili dei Centri le seguenti responsabilità previste dall’art.18 del decreto (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). Conseguentemente i Responsabili di Centro devono:
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto in considerazione del fatto che i Servizi di Medicina del Lavoro dipendono dall’Unità di Centro;
nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di competenza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera f);
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del decreto;
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
adempiere agli obblighi di informazione di cui all’art. 36 e del comma g) dell’art. 50 (RLS) del decreto ed a quelli di formazione e addestramento di cui all’art. 37, con esclusione della formazione e dell’addestramento specifico su procedure, macchinari, strumentazioni e quanto altro sia riferibile a laboratori, impianti e luoghi di stretta pertinenza della UT;
per quanto di competenza prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
Le attività di cui ai commi c), f) e i) saranno delegate, ai sensi dell’art. 16 del decreto, dai Responsabili dei Centri, al Direttore dell’Unità Centrale Personale utilizzando il fac simile Modello C allegato. Il Direttore dell’Unità Centrale Personale potrà a sua volta delegare tali attività.
Rimangono inoltre in capo ai Responsabili di Centro:
le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture ed infrastrutture degli ambienti di lavoro, compresi gli impianti ad uso civile, fino ai punti presa delle attrezzature;
la manutenzione dei mezzi ed impianti antincendio destinati alla prevenzione incendi nelle strutture ENEA;
la richiesta e l’aggiornamento delle autorizzazioni relativi al rilascio dei Certificati di Prevenzioni Incendi (CPI);
applicare la normativa antifumo ex. Legge 16/1/2003 n. 3 e s.m.i.
Tutti gli altri obblighi previsti dall’art.18 del decreto e non compresi nelle precedenti lettere da a) ad k) rimangono in capo ai Responsabili di UT. In Particolare i Responsabili di UT devono:
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di competenza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di formazione e addestramento specifico su procedure, macchinari, strumentazioni e quanto altro sia riferibile a laboratori, impianti e luoghi di stretta pertinenza della UT;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
elaborare ove richiesto, di concerto con gli eventuali altri Responsabili, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
per quanto di competenza prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del decreto;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Per quanto riguarda le apparecchiature, strumentazioni e attrezzature di qualsiasi genere, ivi inclusi carri ponte e serbatoi in pressione, la manutenzione sarà in capo ai detentori degli stessi mentre rimane in capo ai Responsabili di Centro la verifica periodica presso gli Organi di Vigilanza.
Relativamente all’art. 243 del decreto (Registro di esposizione e cartelle sanitarie) rimane in capo al Responsabile di U.T. comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio; rimangono in capo al Responsabile di Centro tutte le comunicazioni obbligatorie da effettuare agli Organi Vigilanti.

6. Le Responsabilità ex d.lgs 230/1995
Rimangono in capo ai Responsabili dei Centri le seguenti responsabilità:
l’obbligo di conservazione del documento sanitario personale dei dipendenti di cui all’art 90, inclusi gli allegati relativi alla sorveglianza fisica di cui all’art 81 comma 4);
la trasmissione delle comunicazioni ex artt. 22 e 24 e delle istanze per l’ottenimento delle specifiche autorizzazioni ex art. 27;
adempiere all’obbligo, come individuati dagli accordi con i direttori di impianto, di garantire il coordinamento e l’interfaccia delle azioni, dei mezzi, delle figure e tutto quanto necessario durante la fase emergenziale a supporto della emergenza nel rispetto degli articoli 121 e 122.
Rimangono in capo ai Responsabili U.T. tutti gli altri obblighi relativi alle specifiche attività delle U.T., in particolare la sottoscrizione della documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui al precedente punto b) e gli obblighi elencati all’art. 61 con esclusione del comma 5 per quanto riguarda la sorveglianza medica.
Per gli adempimenti degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del decreto, la Commissione Centrale di Sicurezza del Lavoro (CCSL) proporrà all’Organo di Vertice nuove modalità di esecuzione, anche in e-learning, al fine di ottemperare alla normativa vigente nei tempi prescritti e limitare i costi.
Sono confermati ai Responsabili dei Centri di Ricerca i compiti e le responsabilità del datore di lavoro, oltre che per il Centro stesso come sopra precisato, anche per i Laboratori esterni di ricerca con esclusione di quelli nel cui organico è presente un Responsabile di U.T., per gli Uffici, per i Centri di Consulenza Energetica Integrata e per la Sede Legale dell’Agenzia, secondo lo schema seguente:

CENTRO DI RICERCA

LABORATORI ESTERNI DI RICERCA

UFFICI E C.C.E.I. COLLEGATI

Centro Ricerche Casaccia  (CAS)

Laboratori di Lampedusa

Sede Legale, Palermo, Pescara, Perugia, Reggio Calabria

Centro Ricerche Frascati (FRA)

 

Ancona, Bari, Venezia

Centro Ricerche Bologna (BOL)

Laboratori di Faenza
Laboratori di Montecuccolino

 

Centro Ricerche Saluggia (SAL)

Laboratori di Ispra

 

Centro Ricerche Trisaia (TRI)

 

Potenza

Centro Ricerche Portici (POR)

Foggia

Campobasso

Centro Ricerche Brasimone (BRA)

 

 

Centro Ricerche Santa Teresa (STE)

 

Firenze, Genova, Pisa

Centro Ricerche Brindisi

 

 

Si precisa che per quanto riguarda i Laboratori nel cui organico è presente un Responsabile di U.T., la ripartizione delle responsabilità tra il Responsabile di Centro ed il Responsabile della U.T. è quella di cui ai capitoli 5 e 6 precedenti.
Sono inoltre conferite ai nuovi datori di lavoro, come prima individuati, le deleghe di spesa in materia già attribuita ai Responsabili dei Centri nella loro funzione di datore di lavoro.
La presente Circolare annulla e sostituisce le Circolari n. 27/Commissariale del 7/5/2010 e n. 89/2014 del 13/1/2014 e la Circolare UCFS n. 6/2011. La Circolare UCFS n. 3/2010 sarà aggiornata alla luce della nuova organizzazione qui definita.
La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito Intraenea.
 

ENEA
Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile
Il Commissario
(Ing. Giovanni Lelli)


ALLEGATI