Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale


Circolare n. 32/2006

AMMCNT – CNR
0076466 del 7/11/2006
 

Ai
Direttori delle Direzioni Centrali
Dirigenti degli Uffici dell'Amministrazione Centrale

e p.c.
Direttori dei Dipartimenti
Direttori degli Istituti
Presidenti delle Areee di Ricerca
LORO SEDI

Presidente
Vice Presidente
CNR SEDE


Oggetto: Attuazione dei decreti legislativi n. 626/94 e 242/96 [tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (ndr)].

Di seguito alla 626/94 e 242/96, si dispone che a far data dalla presente direttiva, il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture (DCSPI), è individuato quale “datori di lavoro” ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b del D.lgs. 19.9.1994, n. 626. A tal fine il Direttore della DCSPI ha la responsabilità complessiva della gestione della prevenzione e sicurezza dell’Amministrazione Centrale nelle sue diverse articolazioni, ed in particolare:
a. valuta avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio prevenzione e protezione, i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori;
b. elabora periodicamente, avvalendosi della collaborazione del medesimo Ufficio di cui alla lettera precedente il Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Documento di valutazione viene trasmesso al Direttore Generale affinché questi lo trasmetta al Consiglio di Amministrazione che dispone la copertura finanziaria delle misure in esso previste;
c. convoca le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 11 D.lgs. 626/94 e successive modificazioni;
d. vigila in concorso con l’Ufficio prevenzione e protezione sulla attuazione delle misure di prevenzione individuate dal documento di valutazione di cui alla lettera b);
e. adotta, ove necessario, in concorso con l’Ufficio prevenzione e protezione, ordini di servizio con i quali impartisce ai lavoratori le disposizioni relative agli obblighi di diligenza e di collaborazione che la normativa vigente loro impone;
f. raccoglie periodicamente, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio prevenzione e protezione, le segnalazioni dei Dirigenti degli Uffici e dei Dipartimenti, localizzati nell’Amministrazione Centrale nelle sue diverse articolazioni, e compila, sulla base di queste, il registro degli infortuni di cui all’art. 4 comma 5 lettera o D.lgs. 626/94 e successive modificazioni;
g. nomina, ai sensi del D.lgs. 626/94, le figure professionali previste che si rivelino necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge;
h. verifica che nelle convenzioni stipulate dal CNR con Enti e Istituzioni esterne per lo svolgimento di attività soggette a rischi particolari, siano inserite specifiche clausole mirate ad individuare i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza del personale impegnato;
i. nomina il medico competente.
Spetta altresì al Direttore della DCSPI l’alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio prevenzione e protezione, la promozione dell’aggiornamento tecnico e normativo del personale dell’Amministrazione Centrale nelle sue diverse articolazioni.
Restano invariate le disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 12/98 prot. 039441 dell’1.6.1998 per le parti non modificate dalla presente direttiva.
 

IL DIRETTORE GENERALE