INPS
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITÀ

 

AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI
 e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI


OGGETTO: D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994: aspetti organizzativi e funzionali e primi adempimenti.
 
SOMMARIO
1) GLI OBIETTIVI DEL D.Lgs. 626/94
2) IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL "SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" IN INPS
3) LE FIGURE PROFESSIONALI
4) I PRIMI ADEMPIMENTI
 
1) GLI OBIETTIVI DEL D.Lgs. 626/94
Il D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994 nel sancire, all'art. 1, l'applicabilità delle misure prescritte in materia di igiene e sicurezza in tutti i settori di attività, privati e pubblici, individua, nella definizione di datore di lavoro contenuta nell'art. 2, anche il "soggetto pubblico" quale destinatario degli obblighi e dei numerosi adempimenti previsti.
Nell'applicare le nuove norme sulla sicurezza, si intende favorire un approccio interdisciplinare, che faccia maturare, anche nell'INPS, la consapevolezza che la destinazione di risorse in tale direzione non rappresenta un costo aggiuntivo, ma un investimento che migliorando le condizioni di lavoro e, quindi, di salute, favorisce il pieno sviluppo di tutte le potenzialità interne per la migliore qualità dei prodotti-servizi.
La piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto in considerazione deve rappresentare, quindi, anche per l'Istituto, un impegno ed al tempo stesso un obiettivo di primaria importanza, per cui il personale, in base ai principi generali che informano lo stato giuridico e le carriere degli impiegati civili dello Stato, presterà la propria opera nel disimpegno degli incarichi e dei compiti affidati per l'attuazione dei precetti riguardanti la prevenzione e la protezione della salute sui posti di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994, nell'attuare in particolare in Italia otto direttive comunitarie sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, introduce una strategia prevenzionistica del tutto nuova rispetto alla normativa fino ad allora vigente in materia di sicurezza. Infatti, le norme contenute nei DPR n. 547 del 27.4.1955 e n. 303 del 19.3.1956, nel dettare disposizioni al riguardo, rimandavano in realtà la verifica dell'applicazione delle norme stesse al successivo controllo da parte degli Organi di vigilanza, ponendo così le aziende in una posizione passiva e non proattiva in termini di prevenzione.
La nuova normativa, invece, disegna una procedura di prevenzione attiva configurando le aziende come protagoniste sulla base di una costante correlazione fra attività lavorativa e misure di sicurezza e conferisce risalto alle misure di prevenzione, anzichè a quelle di controllo, come le precedenti disposizioni legislative.
Ne consegue, pertanto, un approccio prevenzionistico più razionale ed attuabile e, quindi, più proficuo per la risoluzione delle problematiche e per il controllo sull'attuazione delle norme.
Lo spirito del decreto, infatti, è quello di lasciare alla singola azienda/unita produttiva la scelta della strada da seguire e dei mezzi tecnici ed economici da adottare per ridurre i rischi al più basso livello possibile.
È opportuno sottolineare che il D.Lgs. 626/94 non abroga, salvo alcuni casi, le norme generali e particolari contenute nelle preesistenti leggi nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro - si citano, a titolo di esempio non esaustivo,
- R.D. n. 824 del 12/5/1927,
- DPR n. 547 del 27/4/1955,
- DPR n. 303 del 19/3/1956,
- DPR n. 185 del 13/2/1964,
- Legge n. 42 del 9/2/1982 e il DPR n. 524 del 8/6/1982,
- Legge n. 46 del 5/3/1990 e il DPR n. 447 del 6/12/1991,
- Legge n. 55 del 19/3/1990 e DLgs n. 403 del 19/12/1991,
- DLgs n. 277 del 15/8/1991,
- DLgs n. 475 del 4/12/1992,
ma si sovrappone ai dispositivi esistenti, talvolta modificandoli come indicato nei Titoli "II, III, IV, VIII", e costituisce cosi una sorta di "anno zero" per la realizzazione di efficaci ed efficienti "sistemi per la sicurezza e la salute" nei luoghi di lavoro, altrimenti esistenti soltanto in particolari realta di tipo industriale.
Altro aspetto fondamentale del D.Lgs. è quello di coinvolgere direttamente ed attivamente i lavoratori nel processo di realizzazione e gestione del "sistema sicurezza e salute", tramite la creazione della figura del "rappresentante per la sicurezza" dei lavoratori.
Il coinvolgimento dei lavoratori e altresì reso possibile dall'altra innovazione del D.Lgs., cioè la formazione e l'informazione, senza le quali non si costituisce una "cultura della sicurezza", ma si ricade nella mera applicazione passiva di criteri e norme imposte dall'alto.
L'obiettivo, quindi, è quello di realizzare un "sistema per la sicurezza e la salute" in grado di gestire i vari aspetti e le fasi del processo, quali:
 - l'analisi del ciclo lavorativo;
 - l'identificazione e la valutazione dei fattori di rischio che il ciclo lavorativo può implicare;
 - la scelta e l'adozione di misure e dispositivi per eli minare o ridurre i rischi individuati;
 - la programmazione delle successive fasi di ulteriore riduzione e rimozione dei rischi residui;
 - l'informazione ai lavoratori sui rischi e sullo sviluppo del processo;
 - la realizzazione dei programmi di formazione.
Le fasi delle attività descritte saranno illustrate e certificate nel documento finale che costituisce il compendio dell'attuazione delle misure generali di tutela elencate nell'art. 3 del D.Lgs. ed in esito peraltro a quanto prescritto all'art. 4.
Le fasi di identificazione e valutazione dei rischi e di programmazione delle misure di sicurezza fanno carico al "datore di lavoro", il quale dovrà organizzare il previsto "servizio di prevenzione e protezione" inteso come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali in ciascuna "unità produttiva", nonchè nominare il "medico competente" e il "preposto".
In relazione a quanto sopra, atteso che i termini previsti dal D.Lgs. 626/94 con scadenza al 24.11.1995 sono stati differiti con decreti legge del 25.11.1995 n. 500 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25.11.1995 e n. 28 del 19.1.1996, al 20.1.1996 e successivamente al 19.3.1996, e che il Consiglio dei Ministri si è impegnato ad emanare un nuovo decreto modificativo dell'originario, di seguito si riportano, per l'immediata applicazione, le linee organizzative del sistema di prevenzione e protezione da attuare nell'INPS.
Per quanto concerne invece l'avvio e la realizzazione concreta delle attività di identificazione e valutazione dei rischi nonchè di programmazione delle misure di sicurezza per ciascuna Sede, si fa riserva di ulteriori informazioni in relazione alle scadenze che saranno previste dal decreto di modifica di prossima emanazione.
La Commissione paritetica costituita a livello centrale ai sensi dell'art. 11 del CCNL, consultata sul contenuto della presente circolare, ha espresso il proprio assenso.
 
2) IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL "SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" IN INPS
Il "Sistema di prevenzione e protezione" in INPS viene realizzato utilizzando risorse e professionalità interne, in quanto l'eventuale ricorso all'esterno è limitato per legge ai soli casi in cui "le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda non siano sufficienti". Nell'ottica di assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro in cui è articolato l'Istituto, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 626/1994, ha costituito una apposita Struttura di progetto a livello centrale con il coordinamento del Direttore della Direzione centrale Sistema Qualità.
Detta Struttura ha il compito di predisporre, tra l'altro, idonee iniziative di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività svolte dalle unità periferiche dell'Istituto in materia di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro e costituisce il punto di riferimento presso la Direzione Generale delle unità stesse per le esigenze nella specifica materia.
Essa provvede all'analisi ed alla elaborazione su base nazionale dei dati e delle informazioni raccolte, favorendo la condivisione delle problematiche in un processo aperto e dinamico di scambio e di aggiornamento delle esperienze e delle conoscenze, e si configura altresì come raccordo, a livello nazionale, con gli Organismi e gli Enti preposti per legge al controllo (USL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ISPESL, INAIL).
Tale Struttura è stata integrata, con apposito provvedimento del Direttore Generale, con le professionalità in grado di assicurarne la funzionalità nonchè del sanitario che assicura la figura del "medico competente".
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha individuato nel Direttore centrale per le Risorse Umane e nei Direttori regionali e di SAP il "datore di lavoro", rispettivamente, della Sede centrale, della Sede regionale e di ciascuna SAP, in quanto titolari delle attività per realizzare il precetto normativo nella Sede di competenza.
Stabilito in tal modo il punto di riferimento organizzativo, ciascun "datore di lavoro" costituirà a livello periferico il proprio "servizio di prevenzione e protezione", nominando il relativo "responsabile", nonchè il "medico competente" e il "preposto" secondo le modalità di cui ai successivi punti.
Per quanto concerne la figura del "rappresentante per la sicurezza del personale", si fa rinvio a quanto specificato al punto 3.3., per assicurare la necessaria consultazione a livello locale sulle varie attività da porre in essere. Definito, pertanto, il quadro normativo di riferimento e gli obblighi che ne derivano per l'INPS, di seguito sono descritte le attività e le figure professionali previste dal D.Lgs. 626/94, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
 
2.1. DATORE DI LAVORO (art. 4):
 ha l'obbligo e la responsabilità, tra l'altro, di provvedere, avvalendosi delle figure previste ai punti successivi, alla
 - valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare ai diversi livelli (nazionale e locale);
 - emanazione di specifiche direttive in materia di sicurezza e protezione nell'uso dei mezzi e apparecchiature fornite nello svolgimento dell'attività lavorativa nonchè in materia di informazione e formazione;
 - attuazione delle misure di tutela che si concretizzano nell'impianto di condizioni tecniche, produttive e organizzative non pericolose, nelle migliori protezioni ambientali e igieniche, nell'affidamento degli incarichi che comportano esposizione a rischi gravi e specifici ai lavoratori i quali hanno ricevuto adeguate istruzioni.
 Come detto in precedenza, tale figura è propria:
 . del Direttore centrale per le Risorse Umane, per la Sede centrale;
 . di ciascun Direttore regionale e di SAP, per la propria Sede.
 Il ruolo del "datore di lavoro" è definito dal D.Lgs. 626/94 come il propulsore della sicurezza delineandola come dimensione fondamentale dell'attività lavorativa considerata nel suo complesso ed alla stessa inscindibilmente connessa. Ciascun "datore di lavoro", attraverso il potere di iniziativa di cui è titolare, è in grado di soddisfare le incombenze del decreto in considerazione in quanto ha la competenza e la potestà di utilizzare gli strumenti, secondo la normativa vigente, per l'attuazione dei piani decisionali e di spesa.
 Il Consiglio di Amministrazione, infatti, ha indicato nelle attribuzioni previste dai vigenti regolamenti, nei limiti di gestione e di spesa esistenti, gli strumenti che ciascun "datore di lavoro" ha a propria disposizione per il reperimento delle necessarie risorse.
 Ciascun "datore di lavoro", inoltre, provvederà ad applicare nella propria Sede i precetti prevenzionistici secondo le disposizioni che saranno di volta in volta emanate dal Direttore generale, su proposta della
Struttura di progetto centrale.
 Per quanto concerne gli adempimenti più immediati, ciascun "datore di lavoro" provvederà, entro il 19 marzo 1996, a nominare il proprio "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e il "medico competente", comunicandone i nominativi alla USL di competenza, secondo il fac-simile di cui all'allegato n. 1.
 Provvederà altresì a nominare il "preposto" in numero adeguato alla grandezza della Sede ed al numero degli immobili in cui si articola la Sede stessa.
 Prioritariamente a tali nomine ed al fine di assicurare la prevista consultazione del "rappresentante per la sicurezza", ciascun Direttore regionale dovrà procedere alla composizione, sentite le Organizzazioni sindacali locali, della Commissione paritetica, secondo le modalità di cui al successivo punto 3.3., con funzioni di "rappresentante per la sicurezza".
 Si richiama l'attenzione sull'importanza che il decreto in considerazione conferisce a tale figura: infatti l'art. 19 annette prioritaria importanza al coinvolgimento, attraverso la consultazione, del "rappresentante per la sicurezza" in tutte le fasi e le attività previste dal decreto stesso.
 Gli obblighi del responsabile, nonchè dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione, sono di natura professionale per cui essi rispondono personalmente per le valutazioni di loro competenza e non per gli aspetti di programmazione e di attuazione generale (attribuiti al datore di lavoro), di applicazione concreta (attribuiti al dirigente) e di controllo della esecuzione delle prescrizioni di legge (attribuiti ai preposti).
 
2.2. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 9, comma 1): è l'insieme delle professionalità che dovranno assicurare, secondo le rispettive competenze, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la predisposizione dei programmi di attuazione di tali misure.
 Le attività, in particolare, da realizzare sono:
 . individuare i fattori di rischio;
 . valutare i rischi;
 . individuare le misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro;
 . elaborare le misure preventive e protettive;
 . elaborare i sistemi di controllo di tali misure;
 . elaborare le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
 . proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 . partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 . fornire ai lavoratori le relative informazioni.
 In sostanza, i compiti preminenti del "servizio" sono quello di individuare e valutare i rischi, di elaborare le misure preventive e protettive, programmare la loro attuazione e l'effettuazione del monitoraggio dei relativi piani, prestando altresì la propria competenza in materia di formazione ed informazione dei lavoratori. Per quanto concerne l'INPS, il "servizio" di cui trattasi è istituito su due livelli:
 . centrale;
 . periferico.
 Tale articolazione tiene conto della diffusa realtà operativa dell'INPS e, al contempo, della concentrazione nelle Sedi regionali e nella Sede centrale delle figure professionali in grado di effettuare le attività prescritte e descritte dal D.Lgs. in argomento (ingegneri, architetti, geometri e periti, avvocati e statistici). Le specifiche componenti, complete per specializzazione e professionalità, sono in grado di svolgere il ruolo di consulenza tecnica per l'individuazione e valutazione dei rischi.
 
2.2.1. A LIVELLO CENTRALE.
 Il "servizio di prevenzione e protezione" è assicurato dalla Struttura di progetto centrale costituita dal Consiglio di Amministrazione, la quale provvede oltre alla realizzazione dei compiti di cui al punto 2., anche ad effettuare l'attuazione pratica delle norme prevenzionistiche per gli immobili di Sede centrale, con il ricorso alle specifiche professionalità esistenti nelle Direzioni centrali e nei Coordinamenti generali professionali e medico-legali e in relazione ai carichi di lavoro.
 Per detti immobili, le funzioni del "medico competente" sono svolte dallo stesso medico nominato con determinazione del Direttore generale, il quale collabora con il "datore di lavoro" e con il "servizio di prevenzione e protezione" predetti.
 La consultazione del "rappresentante per la sicurezza" è, al momento, assicurata dalla Commissione centrale paritetica, costituita dal Direttore generale ai sensi dell'art. 11 del CCNL.
 
2.2.2. A LIVELLO PERIFERICO
 Il "servizio di prevenzione e protezione" è strutturato come segue:
 - SAP e SEDE REGIONALE
 Ciascun "datore di lavoro", come prevede l'art. 8 del D. Lgs. n. 626/94, designa il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", nomina il "medico compepetente" ed il "preposto".
 Le attività di valutazione dei rischi, di consulenza e quant'altro sia finalizzato alla elaborazione e attuazione dei piani di prevenzione, saranno assicurate dalla struttura interdisciplinare regionale, di cui all'allinea successiva, affinchè ciascun "datore di lavoro" possa realizzare gli adempimenti di cui all'art. 9 del D.Lgs. in considerazione.
 Ne consegue che ciascun "datore di lavoro" è in grado di organizzare il proprio "Servizio di prevenzione e protezione" in relazione agli specifici carichi di lavoro (rischi/intensità/grado di esposizione/dipendenti /stabili) connessi all'applicazione delle disposizioni in argomento.
 Le attribuzioni del "rappresentante per la sicurezza" di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 saranno assicurate presso ciascuna Sede dalla Commissione paritetica costituita a livello regionale di cui al punto 3.3.
 - LA STRUTTURA INTERDISCIPLINARE REGIONALE
 È costituita nella Sede capoluogo di regione ed effettua le attività tecnico professionali inerenti al punto 2.2., secondo le linee di indirizzo e coordinamento della Struttura centrale di progetto, per la Sede regionale stessa e per tutte le Sedi della regione.
 Ciascun Direttore regionale, sentiti i Coordinatori regionali professionali e medico-legali, provvederà a nominare, sulla base delle competenze professionali e dei carichi di lavoro, i componenti di tale struttura di staff (ingegneri, architetti, geometri e periti, avvocati, medici e statistici in forza a ciascuna regione), nonchè a ripartire gli incarichi tra i componenti medesimi.
 In analogia alla Struttura centrale di progetto, essa riveste compiti di indirizzo e coordinamento per ciascuna SAP e per la stessa Sede regionale per le problematiche di prevenzione e protezione, costituendo anche un raccordo efficace con gli organismi e gli Enti locali di controllo, a livello regionale.
 In tal modo si assicura, sulla base delle esperienze acquisite, la necessaria conoscenza dei luoghi e delle peculiarità delle diverse Sedi, nonchè la raccolta dei dati e delle informazioni sul campo, e la verifica costante della funzionalità del sistema di sicurezza locale.
 Tale struttura costituisce altresì il riferimento di interfaccia della Struttura centrale di progetto per gli aspetti tecnici ed organizzativi da essa gestiti direttamente.
 
3. LE FIGURE PROFESSIONALI
 Si forniscono di seguito indicazioni sulle figure previste dal D.Lgs. 626/94 e le qualifiche funzionali con le quali ricoprire dette figure.
 
3.1. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 8)
 È previsto sia a livello centrale che locale, collabora ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al punto 2.2. e provvede altresì alle attività di natura amministrativa finalizzate alla realizzazione dei piani di sicurezza locali.
 La figura del "responsabile " viene assicurata:
 . per la Sede centrale, dal responsabile della struttura di progetto per la prevenzione e protezione;
 . per le Sedi periferiche (Sede regionale e SAP), da un funzionario di fiducia del Direttore di Sede con qualifica non inferiore alla posizione di Ispettore generale o di Direttore di divisione.
 Il "datore di lavoro" locale, d'intesa con il Coordinatore professionale regionale del ramo Tecnico-edili zio e sentito il Direttore regionale, può nominare, in presenza di particolari situazioni, un appartenente al ramo professionale tecnico-edilizio, non facente parte della struttura interdisciplinare regionale di cui al precedente punto 2.2.2.
 
3.2. IL MEDICO COMPETENTE (art. 17): collabora con il "datore di lavoro" e con il "servizio di prevenzione e protezione" di Sede per l'attuazione delle misure per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, e, tra l'altro, collabora alle attività di informazione e formazione; effettua i controlli sanitari di cui allo art. 16, esprime i giudizi di idoneità alle mansioni specifiche al lavoro ed effettua le visite mediche richieste dal lavoratore, purchè il controllo stesso sia correlato ai rischi professionali in stretta connessione con le mansioni svolte dal lavoratore medesimo.
Detto "medico competente" dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (art. 2, lettera d):
 . specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (Clinica del lavoro; Clinica delle malattie del lavoro; Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; Medicina preventiva delle malattie professionali e psicotecniche; Medicina preventiva dei lavoratori; Tossicologia industriale; Igiene industriale; Fisiologia ed igiene del lavoro industriale);
 . docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale e in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 . autorizzazione di cui all'art. 55, decreto legislativo 15.8.1991, n. 277; detta autorizzazione è rilasciata, con valenza riferita alla relativa regione, dagli Assessorati regionali ai medici che hanno svolto attività di medico del lavoro nella Regione stessa per almeno quattro anni.
 Ciascun "datore di lavoro" nominerà il proprio "medico competente" tra i medici in forza alla propria Sede ed in possesso di uno dei predetti requisiti e, in caso di assenza di professionista qualificato, si avvarrà del "medico competente" della Sede limitrofa, provvedendo a formalizzare l'incarico attraverso esplicita nomina, sentito il Coordinatore regionale medico legale.
 Essendo il "medico competente" dipendente dello stesso "datore di lavoro", quest'ultimo, ai sensi del punto 6 dell'art. 17 del D.lgs. in considerazione, "gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti".
 
3.3. RAPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (art.18 e 19): a questa figura sono attribuiti compiti consultivi e propositivi.
 Può essere eletto o designato con la finalità di consentire una partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace sicurezza sul luogo di lavoro.
 È previsto, infatti che sia consultato preventivamente e tempestivamente in occasione di tutte le decisioni organizzative che investono la sicurezza del lavoro ed ha diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie e la relativa documentazione; può formulare proposte in merito all'attivazione di misure di prevenzione; può presenziare alle ispezioni degli organi di vigilanza formulando osservazioni; ha diritto di accesso ai locali aziendali; è consultato in sede di formazione e di gestione del sistema; promuove l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; avverte il dirigente dei rischi individuati nel corso della sua attività.
 L'art. 18, comma 4, demanda alla sede pattizia della contrattazione collettiva di categoria le modalità per la designazione o l'elezione, il numero dei rappresentanti per la sicurezza nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle relative funzioni.
 Il comma 6 dell'art. 18 stabilisce il numero minimo dei rappresentanti che va da 1 a 6 in relazione alla popolazione dell'unità produttiva (1/200 dipendenti; 3/201 -1.000 dipendenti; 6 per tutte le altre).
 In attesa che l'ARaN, investita del problema dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, emani una disciplina uniforme per tutti i Comparti di Contrattazione collettiva del pubblico impiego attraverso un Contratto Collettivo Quadro con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli art. 18,19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94, presso ciascuna Sede regionale il Direttore provvederà a costituire, sentite le Organizzazioni sindacali locali, in via provvisoria, una Commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale, con competenza su tutte le sedi della regione.
 In relazione a quanto precede, i Direttori regionali si attiveranno perchè tale Commissione paritetica possa essere costituita nel più breve tempo possibile, attesa la necessità per ciascun "datore di lavoro" della regione di assicurare la prevista consultazione del "rappresentante per la sicurezza dei lavoratori".
Oltre alle predette figure tipiche, il D. Lgs. in considerazione prevede i seguenti ulteriori punti di riferimento:
 
3.4. IL DIRIGENTE (art. 4, c. 5): è il responsabile dell'applicazione concreta delle misure di sicurezza predisposte per la Sede di appartenenza; ne assicura pertanto l'attuazione, sulla base delle indicazioni formulate dal locale "Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione" e dal "medico competente" per l'unità di appartenenza e per le unità dipendenti.
 Non si sostituisce al "datore di lavoro", ma ne condivide, nell'ambito delle proprie competenze, le responsabilità di iniziativa, organizzazione e controllo delle disposizioni emanate in materia. Tale figura è propria di tutte le posizioni di responsabilità e di coordinamento esistenti nell'Istituto sia amministrative che professionali e medico legali.
 È configurabile:
 . per la Sede centrale, da ciascuno dei Direttori centrali e dai Coordinatori generali, per le unità di competenza;
 . per le Sedi periferiche, dai responsabili degli Uffici e dai Coordinatori regionali e di SAP.
 
3.5. IL PREPOSTO (art. 4, comma 5): è il "sensore", cioè colui che, conoscendo gli ambienti di lavoro ed i suoi occupanti, vigila che siano osservate le disposizioni impartite.
 In particolare, egli aggiorna, secondo le direttive ricevute, le norme di prevenzione, controlla che non sorgano nuovi fattori di rischio, effettua il costante monitoraggio dei rischi individuati sui luoghi di lavoro, verifica il rispetto delle norme da parte dei lavoratori, informa i lavoratori stessi sui rischi e pericoli, applica le norme in caso di pericolo (incendio, evacuazione e pronto soccorso) e adotta le misure necessarie, fornisce i dispositivi di protezione individuale.
 Ha, in sintesi, mansioni di sorveglianza e vigilanza delle disposizioni impartite.
 Il numero dei "preposti" sarà adeguato alla grandezza della Sede ed al numero degli immobili in cui si articola la Sede stessa.
 Tale figura sarà individuata in un funzionario di 8 livello e per i Centri operativi/Agenzie di città nel relativo direttore.
 
4) PRIMI ADEMPIMENTI
Le disposizioni che seguono riguardano gli obblighi minimi che al momento ciascun "datore di lavoro" è obbligato ad osservare.
Per quanto riguarda invece le "linee guida" necessarie per individuare in modo omogeneo i fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro dell'Istituto, e rendere così operative le Sedi periferiche, si fa riserva di successive informazioni in relazione ai contenuti del decreto modificativo del D.Lgs. 626/94 di prossima emanazione.
Il presente documento, il cui obiettivo è quello di mettere in grado l'Istituto di rispettare le prime incombenze previste dal D.Lgs. 626/94 e dai successivi decreti che ne hanno modificato la data di avvio, è stato redatto con la collaborazione delle professionalità costituenti la Struttura di progetto centrale deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è stato predisposto partendo dal bagaglio professionale che negli anni ha acquisito l'Istituto attraverso le esperienze maturate dal settore igiene ambientale e sicurezza del lavoro, incardinato nell'area sanitaria, dal gruppo interdisciplinare per l'igiene e la sicurezza sul lavoro e dalla Commissione paritetica nazionale per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, costituita con determinazione del Direttore generale del 30 luglio 1993 per la verifica di proposte in materia.
Il patrimonio culturale acquisito consente quindi di procedere partendo da esperienze concrete e da una base conoscitiva consolidata, permettendo così alla Struttura di progetto centrale per la prevenzione e protezione di definire una metodologia di lavoro, che si fa riserva di portare a conoscenza delle Sedi periferiche, per effettuare una prima ricognizione dei fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro.
Dalle risultanze che emergeranno dal lavoro propedeutico, che verrà effettuato dalle Sedi periferiche sulla base delle indicazioni che saranno a breve emanate, sarà possibile redigere il piano generale di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Istituto, con l'indicazione delle priorità, che sarà rimesso al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per le decisioni di competenza.
La Struttura di progetto centrale, inoltre, sta predisponendo:
- un sistema informatizzato attraverso il quale procedere alla rilevazione dei fattori di rischio, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, alla gestione delle scadenze, della cartella sanitaria e di rischio;
- un sistema di monitoraggio dei rischi, fondato sull'evidenza statistica del fenomeno degli infortuni, degli incidenti e delle patologie da lavoro, attraverso l'osservazione del materiale conoscitivo a disposizione (registro degli infortuni, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali);
- il piano di formazione e di informazione del personale interessato con l'obiettivo di cambiare i comportamenti, agevolando un nuovo modo di pensare e di agire in termini di sicurezza, attraverso la conoscenza e il rispetto delle norme prevenzionali prescelte allo scopo di evitare rischi e danni da lavoro;
- un documento contenente le disposizioni:
 . sull'organizzazione a livello locale di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. in considerazione sul pronto soccorso e l'assistenza medica di emergenza;
 . sugli accertamenti che possono essere richiesti dal medico competente, ai sensi degli art. 16, 2 comma, e 17, comma 2.
Il complesso delle attività predette ha come obiettivo prioritario quello di creare una diffusa cultura della sicurezza per salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori, migliorando la qualità dei servizi erogati dall'Istituto.
In attesa, pertanto, che le Autorità governative emanino nuove disposizioni legislative in materia, mettendo così la Struttura centrale di progetto in grado di fornire idonee istruzioni alle Sedi periferiche per avviare il processo di redazione del documento di valutazione dei rischi in ciascuna Sede stessa, di seguito vengono indicati i primi adempimenti richiesti entro il 19 marzo 1996:
- ciascun Direttore regionale dovrà:
 . costituire, sentite le Organizzazioni sindacali, la Commissione paritetica regionale che assicurerà la figura del "rappresentante della sicurezza";
 . costituire, sentiti i Coordinatori professionali regionali, la struttura interdisciplinare regionale;
- ciascun Direttore di Sede e Direttore regionale dovrà:
 . costituire il "servizio di prevenzione e protezione" di Sede, nominando il "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e il "medico competente".
 . comunicare alla USL di competenza ed all'Ispettorato del lavoro il nominativo del predetto "responsabile" e del "medico competente" (allegato n. 1).
Attese le responsabilità connesse alle attività da realizzare nonchè quanto previsto dal D.Lgs. in considerazione al titolo IX, i Direttori regionali provvederanno ad assicurare il puntuale adempimento da parte delle Sedi della regione, comunicando, via fax (06-5912935), al responsabile della Struttura di progetto centrale, di cui al msg. del Direttore generale n. 732 del 11.12.1995, l'organizzazione assunta in ciascuna regione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


 Allegato n. 1
 Alla Azienda U.S.L. di................
 Servizio Prevenzione e Igiene
 Via...................
 All' Ispettorato Provinciale del lavoro
 Via...................
 Città.............
In attesa della definizione delle disposizioni normative, e nelle more del provvedimento formale, si comunicano le informazioni essenziali richieste dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94:
1) IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO:
RAGIONE SOCIALE: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
CODICE FISCALE ................... SEDE DI.................
DATORE DI LAVORO................................
N. COMPLESSIVO DIPENDENTI..........
N. MASCHI...... N. FEMMINE......
PRESENZA, ANCHE OCCASIONALE, DI LAVORATORI NON DIPENDENTI DELL'ISTITUTO
- LAVORI IN APPALTO, FORNITORI, n..... mediamente,
- ALTRI SOGGETTI (VISITATORI) n.
.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................................... ......................................................................... mediamente.
2) COLLABORATORI DESIGNATI PER LA PREVENZIONE:
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione:...
 .........................................................
- Medico competente: ......................................
- Rappresentante per la salute e la sicurezza dei lavoratori: componenti della Commissione paritetica a livello regionale designati dalle Organizzazioni sindacali aziendali.
Si fa riserva di inviare i curricula dei nominativi indicati al punto 2.
 Il Direttore della Sede