Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico
 

Circolare n. 11/1997

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1555597

Roma, 7 marzo 1997

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre
Unità Operative
LORO SEDI
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

 

Oggetto: Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 645 - misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Si trasmette, allegato alla presente (all. 1), il testo del decreto legislativo indicato in oggetto.

In particolare si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, le suddette lavoratrici hanno diritto a permessi orari retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. La dipendente è tenuta a presentare al Dirigente/Direttore apposita istanza a giustificazione dell'assenza e, successivamente, a presentare idonea certificazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami, accertamenti o visite. Le assenze orarie previste dall'art. 7 predetto non sono computate ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 9 - commi 1, 2 e 3 del nuovo CCNL (vedi allegato 2) nè nell'ambito dei quarantacinque giorni di congedo straordinario retribuito ancora previsti per il personale dell'area dirigenziale ai sensi dell'art. 37 del T.U. 3/57. Nel caso di fruizione dei permessi di cui sopra, il buono pasto è attribuito al dipendente qualora sia assicurata la sua presenza in servizio per un periodo pari almeno alla metà dell'orario giornaliero previsto e sia effettuata almeno un'ora di lavoro dopo la pausa mensa.
 

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
P. Marini