Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale - Reparto III
Stato Giuridico e Trattamento economico


Circolare n. 7/1999

Posiz. 315.19 - Prot. N. 1687531

Roma, 5 febbraio 1999

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI


Oggetto: Disciplinare per l'attuazione dell'art. 47 del CCNL – Livelli IV-X – "Lavoro in turni".

L’art. 47, titolato "Lavoro in turni", del CCNL relativo al personale inquadrato nei livelli dal IV al X, stipulato in data 7 ottobre 1996, prevede che l'organizzazione del lavoro può essere articolata in turni lavorativi qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni o lo svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o che, per essere concluse, devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili.
E’ quindi evidente che il ricorso ai turni è consentito solo nei casi in cui l’orario di lavoro contrattuale (36 ore settimanali), nella sua articolazione giornaliera (nel CNR mediamente 7 h e 12’) con le relative flessibilità, non riesca ad assicurare la copertura di alcune particolari attività durante l’orario di servizio delle singole strutture. Per alcune Amministrazioni pubbliche lo stesso contratto collettivo di lavoro prevede specificamente un limite minimo giornaliero dell’orario del servizio (vale a dire dell’attività) da assicurare oltre il quale è consentito il ricorso ai turni (11 ore per gli Enti Locali, 12 ore per la Sanità).
Infatti, i turni di lavoro tendono a realizzare la più ampia fruibilità di servizi aperti al pubblico ed il miglior sfruttamento di impianti e strutture.
I servizi e le lavorazioni interessati alla turnazione e la relativa durata temporale devono in ogni caso essere individuati dai Direttori/Dirigenti delle singole strutture dell'Ente, che rispondono pienamente ed istituzionalmente sia della funzionalità, sia dell’efficienza e, quindi, della economicità della gestione, le quali si ottengono con una corretta organizzazione del lavoro.
Deve, peraltro, precisarsi, come si evince anche dalla giurisprudenza consolidata in materia, che la corresponsione dell’indennità di turno, che si traduce sostanzialmente in una maggiorazione dello stipendio orario relativo all’orario di lavoro giornaliero del dipendente stesso, è collegata al disagio conseguente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa in periodi temporali almeno ciclicamente diversi; quindi non semplicemente per lo svolgimento delle proprie mansioni sempre in orari pomeridiani, o in ogni caso diversi dal tradizionale orario antimeridiano. Ne consegue che uno degli elementi caratterizzanti il lavoro in turno e la relativa retribuzione è lo svolgimento dell’attività in orari almeno ciclicamente diversi con una "rotazione" del personale addetto.
Quanto sopra appare valido ancor più, in ambito CNR, in quanto il CCNL ha espressamente abolito il divieto di retribuire le ore effettuate in turno nella cosiddetta fascia obbligatoria dell’orario di lavoro.
In conclusione, alla luce dei principi e delle disposizioni espressamente contenute nel contratto di lavoro, nonchè della giurisprudenza formatasi in materia e dei criteri generalmente applicabili (ed applicati) all’istituto della turnazione, diviene obbligatorio impartire direttive generali, uniformi e certe per l'adozione dell'orario di lavoro in turni; tali direttive possono essere condensate nei punti che seguono:
1) l'articolazione del lavoro in turni deve corrispondere a particolari esigenze di lavorazioni o necessità di servizio giornaliere di unità organiche del CNR, non sopprimibili o comprimibili, la cui durata non può essere, di norma, inferiore alle 12 ore giornaliere. La valutazione e la verifica di tali esigenze è demandata al Direttore/Dirigente della Struttura, che è responsabile del raggiungimento degli obiettivi previsti e della conseguente organizzazione del lavoro, ferme restando le prerogative sindacali sulla materia;
2) non può essere istituita l’organizzazione in turni per quelle lavorazioni a fronte delle quali è in atto un appalto di servizio a ditte esterne, con responsabilità contrattuale affidata alle ditte stesse;
3) l’articolazione del lavoro in turni deve prevedere lavorazioni a ciclo continuo o, almeno, due turnazioni giornaliere. La durata minima di ciascun turno non può essere, di norma, inferiore a 6 ore, fatte salve le situazioni derivanti da particolari lavorazioni con impatto sulla sicurezza e la salute del dipendente;
4) in ciascuna turnazione devono essere presenti professionalità omogenee, almeno una per ogni turno, in grado, secondo le mansioni previste dagli ordinamenti del CNR, di svolgere il servizio oggetto dell’articolazione in turni;
5) dovrà essere prevista un'effettiva rotazione, almeno settimanale, del personale impegnato nelle turnazioni e non è consentita in alcun caso l’effettuazione di due turni consecutivi nella stessa giornata da parte del medesimo dipendente;
6) in caso di assenza o di impedimento da parte del personale turnista andrà prevista un’adeguata sostituzione; qualora per mancanza di personale, sia in situazioni di carattere imprevedibile sia in situazioni programmabili come le ferie, non sia possibile assicurare il servizio per il quale è previsto il lavoro in turni, tale servizio dovrà essere immediatamente rimodulato da parte del Direttore/Dirigente, riportandolo alla normale organizzazione dell’orario presente nella struttura, non essendo possibile procedere al pagamento delle maggiorazioni previste per le ore effettuate in turno in mancanza del presupposto stesso;
7) l'organizzazione del lavoro in turni può prevedere una sovrapposizione, non superiore a trenta minuti, ovviamente retribuita, oltre la pausa pranzo di 30 minuti, con il personale del turno precedente (ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni);
8) lo svolgimento delle attività per le quali è prevista l'istituzione di turni dovrà essere programmata dai rispettivi Responsabili con periodicità non inferiore al mese e comporta la predeterminazione degli orari di lavoro dei singoli addetti al turno nei giorni compresi nel periodo programmato; in caso di interruzione o sospensione del servizio in turni il Direttore/Dirigente è obbligato a darne immediata comunicazione al Reparto scrivente; in ogni caso, in mancanza di notizie diverse, si riterrà confermato, con l’attestato mensile di presenza e nel limite di un semestre, lo schema dell’organizzazione dei turni ed il diritto all’indennità del personale inserito nel programma di turnazione;
9) sarà privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria che comporterà poi l'obbligatoria partecipazione ai turni;
10) il controllo sul regolare svolgimento dei turni è affidato al Direttore/Dirigente responsabile della struttura o al suo sostituto;
11) non è ammessa la flessibilità nell’orario di lavoro in turno; pertanto anche la pausa mensa sarà fissata dal responsabile della struttura per ciascun addetto al turno in modo da garantire nella misura ottimale la continuità del servizio; eventuali ritardi, di natura eccezionale, derivanti da causa di forza maggiore, possono essere giustificati purchè il turno sia comunque coperto da altri dipendenti già inseriti nel medesimo turno.
12) le prestazioni rese in turni con orari intermedi tra quelli giornalieri e festivi e/o notturni, quest'ultimi effettuabili solo per attività a ciclo continuo, sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese;
13) i turni dovranno avere inizio e termine in orario compatibile con quello dei mezzi pubblici e, solo ove ciò non sia possibile, al personale turnista compete l'indennità chilometrica; tale indennità, la cui tariffa è computata con le modalità previste per il trattamento di missione, sarà corrisposta per il numero di chilometri corrispondenti alla distanza fra l’abitazione del dipendente e la sede di lavoro, se insistenti nel territorio del medesimo comune; in caso contrario la distanza da prendere in considerazione è quella fra il confine comunale più vicino all’abitazione del dipendente e la sede di lavoro;
14) nel caso in cui sia applicata l'indennità chilometrica, questa non potrà essere cumulata con quella di sede disagiata apparendo evidente che, nel caso in cui esiste l'indennità per sede disagiata, corrispondere l'indennità chilometrica significherebbe compensare due volte la stessa situazione di disagio; in questi casi è consentito al dipendente di optare per il trattamento di miglior favore;
15) quando non sia possibile concedere il riposo compensativo al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica (poichè l’eventuale turno di domenica comporta in ogni caso detto riposo, in quanto non rinunciabile nè monetizzabile) spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario;
16) i compensi per turni non hanno carattere di generalità e continuità, ma sono strettamente collegati alle prestazioni effettivamente rese;
17) l’inserimento di unità di personale nell’articolazione del lavoro in turni comporta, salvo casi eccezionali da motivare solo con la carenza di personale a disposizione, il divieto di inserire gli stessi dipendenti nei turni di reperibilità; inoltre, al personale inserito nel programma di turnazione potrà essere autorizzata l’effettuazione di ore di straordinario solo in casi eccezionali da motivare.
Conseguentemente ed in ottemperanza all’adozione del predetto disciplinare, sarà necessario identificare nuovamente le strutture che intendono adottare l’orario di lavoro in turni; pertanto ciascun Direttore/Dirigente interessato a tale tipologia di orario dovrà comunicare, tassativamente entro il 15 aprile 1999, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali locali:
il servizio o i servizi interessati,
le funzioni in questi espletate,
lo schema di orario adottato con la programmazione almeno mensile,
il personale addetto in ogni turno, con le relative mansioni.
Nel caso in cui, per particolarissime esigenze funzionali, dovessero essere individuate dal Direttore/Dirigente modalità diverse da quelle indicate nel presente disciplinare, solamente in riferimento ai punti 1) e 3) del presente disciplinare, le medesime dovranno essere oggetto di una motivata relazione del Responsabile della struttura, che sarà trasmessa, se del caso, per la decisione dei competenti Organi dell’Ente.
Si deve sottolineare che il rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è demandato integralmente ai Direttori/Dirigenti interessati, che divengono, altresì, pienamente responsabili anche delle comunicazioni (o dell’assenza di comunicazioni) trasmesse al Reparto scrivente: ciò in quanto il Reparto svolgerà unicamente la funzione di pagamento agli aventi titolo in base alle segnalazioni che perverranno.
In assenza di comunicazioni da parte dei Direttori/Dirigenti entro il 15 aprile 1999, a decorrere dal 1 maggio 1999, sarà sospeso il pagamento dei compensi per lavoro in turni in favore del personale afferente alle strutture di riferimento.
 

IL DIRIGENTE
(Dr. Giancarlo Schettini)