Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CONCERTO CON
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 

VISTO l'articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione»;
VISTO l'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2011, di seguito D.M. 4.2.2011, per la “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’1 ottobre 2020, n. 56, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al punto 1 dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, di seguito Commissione di cui al D.M. 4.2.2011;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” ed in particolare, l’articolo 6-bis, inserito dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a cui è stata attribuita, tra l’altro, la funzione di curare “l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2021, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 20 gennaio 2021, n. 2, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, contenente l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori;
VISTA l’istanza di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione, presentata da Terna Rete per l’Italia S.p.A., ai sensi dell’allegato II, punto 1.3, al D.M. 4.2.2011;
VISTO il parere di cui al punto 2.1 dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, relativo all’ istanza presentata dalla società Terna Rete Italia S.p.A. di rinnovo della relativa autorizzazione
 

DECRETA


Articolo 1

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, relativamente all’ istanza di rinnovo dell’iscrizione triennale negli elenchi delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione e dell’iscrizione triennale negli elenchi dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione, Terna Rete per l’Italia S.p.A., con sede legale in Roma, viale Egidio Galbani n. 70 è iscritta nell’elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione;
2. L’iscrizione di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal citato decreto 20 gennaio 2021 n. 2, ai sensi del punto 1.3 dell’allegato II e del punto 4.3 dell’allegato III al D.M. 4.2.2011.
 

Articolo 2

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del D.M. 4.2.2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, con decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 4.2.2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato D.M. 4.2.2011, in capo alle medesime aziende.
 

Articolo 3

1. In attuazione di quanto disposto all’articolo 1, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con decreto direttoriale 20 gennaio 2021,  n. 2 citato in premessa. 
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Roma, data di apposizione dell’ultima firma digitale
Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei Direzione Generale della prevenzione sanitaria luoghi di lavoro
 

Il Direttore Generale
Gennaro Gaddi

 

Il Direttore Generale
Giovanni Rezza


Allegato