Tipologia: CCNL
Data firma: 27 settembre 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazione Pelli, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Campo di applicazione del contratto
Art. 2 Criteri generali di applicazione
Art. 3 Reclami e controversie
Parte generale
Art. 4 Distribuzione del testo ai dipendenti
Art. 4 bis Esclusiva di stampa
Art. 5 Decorrenza e durata
Art. 6 Sistema di relazioni industriali
• Livelli di contrattazione
• Contratto collettivo nazionale di lavoro
• Contrattazione aziendale
o Soggetti

o Requisiti
o Finalità e contenuti
o Procedure di consultazione e di verifica
o Dichiarazione delle parti
Capitolo II Sistema informativo
Art. 7 Struttura del sistema informativo ai vari livelli
1) livello nazionale
2) livello regionale
3) livello territoriale
4) livello aziendale
5) impresa a dimensione europea
Art. 7 bis Formazione
Art. 8 Mobilità interna della manodopera
Art. 9 Mobilità esterna della manodopera
Art. 10 Lavoro esterno
• Dichiarazione di intenti
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 Rappresentanze sindacali unitarie
• Numero dei componenti delle RSU.
Art. 12 Delegato d'impresa
Art. 13 Funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali. Aspettative e permessi
A - Funzioni pubbliche elettive
B - Amministratori locali
C - Cariche sindacali
Art. 14 Assemblee
Art. 15 Affissioni
Art. 16 Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 Ambiente di lavoro
• Norme applicative
• Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 Assunzione - documenti di lavoro residenza e domicilio
Art. 18 bis Qualifiche escluse dalla quota riservataria di assunzione
Art. 19 Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 20 Gravidanza e puerperio
• Trattamento economico
Art. 21 Visite mediche, preventive e periodiche
Art. 22 Contratto a termine
Art. 23 Handicappati e invalidi
Art. 24 Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
A - Lavoratore in stato di tossicodipendenza
B - Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di tossicodipendenza
• Norme applicative
Art. 25 Periodo di aspettativa
Art. 26 Periodo di prova
Art. 27 Inquadramento unico dei lavoratori
• Norma transitoria
o Nuovo livello
o Assorbimenti
Art. 28 Cumulo di mansioni
Art. 29 Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 30 Orario di lavoro
• Riduzione dell'orario di lavoro
• Disposizioni applicative
• Modalità di godimento individuale
• Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli
Art. 31 Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Art. 32 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
• Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Art. 33 Regime di orario a tempo parziale (part-time)
Art. 34 Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 35 Inizio e fine del lavoro - ritardi
Art. 36 Permessi di entrata e di uscita
Art. 37 Riposo settimanale
Art. 38 Giorni festivi e trattamento economico relativo
A - Giorni festivi
B - Trattamento economico
C - Santo Patrono
D - Festività religiose abolite
E - Festività civili ex legge 54/1977
Art. 39 Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 39 bis Minimi contrattuali di paga o stipendio
• Conglobamento elementi contributivi
Art. 40 Determinazione della retribuzione oraria
Art. 41 Corresponsione della retribuzione e reclami
Art. 42 Aumenti periodici di anzianità
Art. 43 Indennità di mancata mensa e ragguaglio sulla paga
Art. 44 Trasferte
Art. 45 Trasferimenti
Art. 46 Assenze
Art. 47 Servizio militare
Art. 48 Congedo matrimoniale
Art. 49 Malattia e infortunio non sul lavoro - Assenze - Reperibilità Conservazione del posto - trattamento economico

 

a) Assenza dal lavoro
b) Controlli e fasce di reperibilità
c) Conservazione del posto
d) Infortunio non sul lavoro per causa terzi
Art. 50 Diritto allo studio
Art. 51 Lavoratori studenti
Art. 52 Disciplina aziendale
Art. 53 Provvedimenti disciplinari
Art. 54 Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 55 Norme per il licenziamento
Art. 56 Visite di inventario e di controllo
Art. 57 Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro
Art. 58 Abiti da lavoro
Art. 59 Trattenute per risarcimento danni
Art. 60 Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 61 Liquidazione competenze in caso di morte
Art. 62 Fondo di solidarietà
Art. 63 Azioni positive per le pari opportunità
Capitolo V
Art. 64 Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavoro a domicilio

B - Limiti e divieti
C - Libretto personale di controllo
D - Responsabilità del lavorante a domicilio
E - Retribuzioni
F - Maggiorazione della retribuzione
G - Lavoro notturno e festivo
H- Pagamento della retribuzione
I - Fornitura materiale
L - Norme generali
Art. 65 Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o - attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A - Apprendistato

• Regolamento dell'apprendistato
B - Periodo di addestramento per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
C - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
D - Contratto di formazione e lavoro
E) Disposizioni finali
Parte Operai
Art. 66 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 67 Sospensione e interruzioni di lavoro
Art. 68 Lavori discontinui
Art. 69 Lavoro a cottimo
Art. 70 Ferie
Art. 71 Tredicesima mensilità
Art. 72 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 73 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 74 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 75 Trattamento di fine rapporto
Parte Intermedi
Art. 76 Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai
Art. 77 Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio
Art. 79 Ferie
Art. 80 Tredicesima mensilità
Art. 81 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 82 Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali
Art. 83 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 84 Trattamento di fine rapporto - TFR
Parte Impiegati
Art. 85 Passaggio dalla qualifica di operaio o intermedio a quella di impiegato
Art. 86 Doveri dell'impiegato
Art. 87 Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 88 Ferie
Art. 89 Tredicesima mensilità
Art. 90 Indennità maneggio denaro - cauzione
Art. 91 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 92 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Art. 93 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 94 Trattamento di fine rapporto
Art. 95 Quadri - Norme particolari
• Norma transitoria
Parte Protocolli
Protocollo I
Parte economica
A) Minimi contrattuali di paga o stipendio
Tabella B: Nuovi minimi tabellari
Tabella C: Composizione dell'elemento retributivo nazionale conglobato al 1.1.1996
Protocollo II Inquadramento lavoratori (Art. 26)
Protocollo III Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
• Fondo grandi interventi
Protocollo IV Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo V Riduzione orario - Ex festività
Protocollo VI Fondo nazionale di previdenza integrativa
Protocollo VII Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Parte Allegati
Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 27 febbraio 1995
Allegato n. 2 Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 3 Mensilizzazione del salario
Allegato n. 4 Processi di ristrutturazione
Allegato n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
• Regolamentazione lavoro a squadre

• Riduzione dell'orario di lavoro
• Assorbimento
Allegato n. 7 Lettera della Filta-Filtea-Uilta sul lavoro a turni
Allegato n. 8 Verbale di accordo sull'indennità di contingenza per gli apprendisti


Contratto collettivo nazionale dl lavoro 27 settembre 1995 per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria

Costituzione delle parti
In Roma il 27 settembre 1995, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio […] con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento […] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione italiana della Piccola e Media Industria […] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - Uilta […] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei associate all'Uniontessile.

Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Campo di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo Nazionale si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.)
- valigie e bauli
- cinture e cinturini in genere
- cartelle e sottobracci
- articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.)
- sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo
- sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi
- guarnizioni e articoli tecnici di cuoio
- cinghie di trasmissione.
Per dipendenti si intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (c.d. categorie speciali), gli impiegati ed i quadri.

Art. 2 Criteri generali di applicazione
[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti convengono che non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dai lavoratori.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
Le parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e che la contrattazione aziendale farà riferimento a tale obiettivo.

Art. 3 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di intervento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali previste dalla legge 20/5/1970, n. 300, e delle Commissioni interne o dei delegati di impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.

Parte generale
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle Associazioni sindacali, localmente competenti, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 6 Sistema di relazioni industriali
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale:
- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, sottoscritto dal Governo, Confapi e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo 27 febbraio 1995 sulle Rappresentanze sindacali unitarie;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento e dei redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo 27 febbraio 1995 sulla contrattazione aziendale e sulle rappresentanze sindacali unitarie sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993, le Parti hanno inteso disciplinare:
la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Contrattazione aziendale
Soggetti

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente accordo nazionale.

Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
[…]

Procedure di consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale dovrà avvenire esclusivamente nello spirito e nell'alveo del Protocollo d'intesa del 23.07.1993 e delle norme della presente regolamentazione ed in tale direzione dovranno essere svolte tutte le iniziative ed adottati i comportamenti delle parti in attuazione degli stessi.
Le parti solleciteranno pertanto le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi brevi la legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.

Capitolo II Sistema informativo
Art. 7 Struttura del sistema informativo ai vari livelli

Le parti ritengono che l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore.
Questa pratica di consultazione e verifica ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il mantenimento del settore attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento.
Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato:

1) livello nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Costituiranno oggetto di esame:
- le linee generali dell'andamento economico - produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
[…]
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
- la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
- i processi di internazionalizzazione;
- il decentramento nel Mezzogiorno;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

2) livello regionale
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.

3) livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi fra le parti a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna, delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo Interconfederale in materia di contratti di formazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
Su tali problemi a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
Nota a verbale
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale, a titolo sperimentale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale ed integrandoli con quelli eventualmente reperiti a livello locale. Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa nazionale o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.

4) livello aziendale
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di n. 80 (ottanta) dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
- il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
- le previsioni di investimento;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano sui livelli occupazionali;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico.
- le previsioni sul ricorso al TPP.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e\o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- alla occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica informativa.

5) impresa a dimensione europea
Le imprese applicheranno nei tempi e nei modi stabiliti dall'ordinamento nazionale la direttiva U.E. n. 94/45 relativa alle imprese a dimensione europea.

Art. 7 bis Formazione
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto collettivo nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative ero per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale
Utilizzare i dati al fine di esaminare congiuntamente:
- gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile.
A questo fine viene costituito un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dall'Uniontessile e da rappresentanti designati congiuntamente da Filta, Filtea e Uilta con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione ed orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formative, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le organizzazioni sindacali e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
a livello territoriale e distretti
Le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi Interconfederali del 13.05.1993 e del 31.03.1995.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
a livello aziendale
Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 50 Parte Generale.

Art. 8 Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispettivo delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 10 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. in presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 80 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma, annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
Le API territoriali e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo 1'API territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente committente 1'API territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle Leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza; ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o riduzione del personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20/5/1975, n. 164 e alla legge 23 luglio 1991 n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, nell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
Al livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'API territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria API territoriale alle API territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)1'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le API territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile-abbigliamento.

Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 Rappresentanze sindacali unitarie

In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità di quanto previsto dall'accordo del 27.02.1995, riportato all'allegato 1, potranno eleggere proprie rappresentanze.

Art. 12 Delegato d'impresa
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge 300/70 per le RSU.

Art. 14 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[…]
Le riunioni si terranno in idonei luoghi messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
[…]

Art. 15 Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.

Art. 17 Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le Rappresentanze Sindacali Unitarie sui rischi e sulle misure di protezione adottate;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva. I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie:
a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
b) concordano con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi.. In relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23/12/1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle Rappresentanze Sindacali Unitarie la facoltà di designare al proprio interno un delegato ad esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato preventivamente per iscritto alla Direzione Aziendale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e Rappresentanze Sindacali Unitarie anche ai lini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Unitarie copia delle denuncie di esercizio e delle denuncie di infortunio di cui agli artt. 12 e 53 del T.U. 30/6/1965, n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23/12/1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della legge 23/12/1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda. Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della legge 23/12/1978, n. 833.
Disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23/12/1978, n. 833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le parti inoltre concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di cui all'art. 7 - Parte Generale - punto I i risultati di indagini per il settore effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle Rappresentanze Sindacali Unitarie informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.

Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, seconda linea, saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità o, in mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Unitarie ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.

Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 Ammissione al lavoro delle donne e dei minori

L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 20 Gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 21 Visite mediche, preventive e periodiche
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche periodiche in relazione alle disposizioni di legge.

Art. 23 Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'ente Regione, senza alcun onere per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
[…]

Art. 30 Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.
L'orario settimanali di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per i singoli reparti o per stabilimenti nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordati tra le Parti a livello aziendale.
Le Parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa nella ricerca di un efficiente ed efficace posizionamento competitivo del sistema impresa si realizza anche attraverso l'individuazione di una adeguata articolazione di orario.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le Parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione che saranno definiti congiuntamente tra le Parti a livello aziendale.

Lavoro a turni per il settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli
Per il solo settore delle sellerie per automobili e cicli-motocicli, tenendo conto della specificità del settore stesso, le Parti convengono di regolamentare il lavoro a turno come da Allegato 6.
La normativa decorre dal 1.10.1994.
[…]

Art. 31 Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni del mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
[…]
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Unitarie, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le Parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte, al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 32 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario contrattuale o supplementare la prestazione di lavoro eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale, ad eccezione di quella connessa ai regimi di flessibilità di cui all'art. 30.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di legge.
Le ore non lavorate per festività cadenti in giorno lavorativo saranno computate agli effetti del raggiungimento dell'orario normale contrattuale.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate di domenica o di riposo compensativo e nelle giornate festive previste elencate nell'art. 37.
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da causa assolutamente imprevedibile.
[…]
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissate dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale. Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate la direzione ne darà notizia in tempo utile alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.
[…]

Art. 34 Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 36 Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore diverse da quelle relative al proprio orario di lavoro.
La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
[…]

Art. 37 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato di domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 52 Disciplina aziendale
Nella esecuzione del lavoro il lavoratore è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza del lavoratore le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
Il lavoratore deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti ai sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 53 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione del lavoro per un massimo di giorni 3.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 55 Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300 e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare percoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Art. 57 Consegna e conservazione degli utensili e arnesi di lavoro
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
[…]

Art. 58 Abiti da lavoro
[…]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[…]

Capitolo V
Art. 64 Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavoro a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

B - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

C - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge 1/1/1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

E - Retribuzioni
[…]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

L - Norme generali
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.: borse, valigie, portafogli, cinture ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tal esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente art. 5 punto f) saranno riconosciute sedici ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazioni sindacali, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Art. 65 Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o - attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A - Apprendistato

Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le forme della legge 19/1/1955, n. 25 e successive, che qui si richiamano.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero, nella nuova azienda, ai lini del compimento del prescritto, sempre che riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente computato.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali che vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
[…]
Per quanto si riferisce all'orario di lavoro, all'assunzione, alle ferie, al divieto di adibire al lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di legge; per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.

Regolamento dell'apprendistato
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste del presente CCNL.
La durata massima dell'apprendistato viene casi fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al secondo: mesi 36;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo livello: mesi 24.
[…]
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.
[…]

B - Periodo di addestramento per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

D - Contratto di formazione e lavoro
Si richiamano le norme del decreto legge 30.10.1984 convertito in legge 19.12.1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 13.05.1993 e 31.03.1995.
[…]

Parte Operai
Art. 68 Lavori discontinui

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6/12/1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portinai fruenti, nello stabilimento, o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
[…]

Art. 69 Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e secondo gli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un ulteriore tentativo di conciliazione, alle organizzazioni nazionali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.

Parte Intermedi
Art. 76 Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai

Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli artt. 64 e 66.

Art. 79 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[…]

Art. 82 Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, all'intermedio non in prova saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica documentare, e gli sarà corrisposto il normale trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto dall'istituto stesso.
In tal caso, ove per i postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[…]

Parte Impiegati
Art. 86 Doveri dell'impiegato

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo della mansione affidatagli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 88 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[…]

Art. 92 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, all'impiegato non in prova che sia soggetto alla assicurazione Inail, e qualora detto Istituto riconosca la indennizzabilità dell'infortunio stesso, saranno conservati il posto e l'anzianità fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore e gli sarà corrisposto il normale trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto dall'Istituto stesso.
In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[…]

Parte Protocolli
Protocollo III Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati

Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro Uniontessile.

Protocollo VII Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Premesso che fra Confapi e Cgil-Cisl-Uil si sta definendo l'accordo relativo all'applicazione del decreto legislativo 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti si impegnano a recepire, entro un mese dalla stipula, tale accordo.
Le parti si impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione, tenuto conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo contrattuale.

Parte Allegati
Allegato n. 5 Tutela della dignità personale dei lavoratori

Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE del 29/5/1990.

Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre

(decorrenza 1° ottobre 1994)
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 30 Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 Parte Generale l'orario contrattuale sarà ragguagliato a: 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme dell'art. 30 Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzione dell'orario, fino ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro previsto dall'art. 30 Parte Generale sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSU potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.