Tipologia: Contratto integrativo interprovinciale di lavoro
Data firma: 29 luglio 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole e florovivaistiche, Impiegati, Como e Lecco
Fonte: confederdia.it


Contratto integrativo interprovinciale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e florovivaistiche delle provincie di Como e Lecco (integrativo del CCNL del 19-11-2012)

Il giorno 29 luglio 2014 presso la sede di Confagricoltura Como Lecco sita in Piazza Camerlata 9, Como premesso che
a) Il contratto collettivo nazionale degli impiegati agricoli sottoscritto il 19-11-2012 prevede specifiche deleghe alla trattativa territoriale;
b) Il contratto nazionale prevede adeguamenti retributivi a tutto il 31-12-2013 pur avendo valenza fino al 31-12-2015
c) L’adeguamento retributivo per il periodo 2014/2015 è materia delegata alla trattativa provinciale;
d) Il presente accordo è integrativo del contratto nazionale del 19-11­-2012 e quindi tale contratto viene integralmente richiamato.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
[…]
6. Con decorrenza dal 04-06-2010 l’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile per la sicurezza - Dlgs 81/08 viene fissata nella misura di euro 100,00 da (corrispondere per dodici mensilità. Tale indennità non fa parte della retribuzione e spetta esclusivamente per il periodo di incarico. Tale compenso dal 01-07-2014 è aumentato ad euro 120,00.
7. Per gli impiegati di cui al punto 6 (responsabili del servizio di sicurezza aziendale) verrà stipulata apposita polizza assicurativa a scelta del datore di lavoro e con premio a carico dello stesso per la copertura di eventuali spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi all’incarico non dipendenti dal dolo o colpa grave.
[...]
10. Banca ore - viene introdotto l’istituto contrattuale della “Banca Ore” su base volontaria; a far tempo dal 01-07-2010 può essere accantonato per ogni impiegato che lo richiedesse un fondo ore delle ore straordinarie richieste dall’azienda. Le ore straordinarie la cui maggiorazione del 30% verrà erogata nel mese di competenza, potranno essere accantonate per un massimo di 30 ore annue ed utilizzate in ragione di necessità personali od aziendali previo accordo tra le parti, entro 12 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto a Como il 29-07-2014