Regione Toscana
Delibera 22 marzo 2010, n. 346
Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni rep. n. 181/CSR del 29/10/2009. Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale del 18/01/2010, n. 26 che ha approvato il progetto definitivo del Sistema integrato dei laboratori elaborato dalla Cabina di regia regionale di cui al DPGR 47/2009;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante “Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante “Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
Richiamato quanto disposto al punto 3 “Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza, in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio” dell’Allegato 1 del D.M. 22/11/2007, nel quale si prevede la definizione di un apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, al fine di permettere l’attuazione e il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, nel rispetto del decreto legislativo n. 52/1997, del decreto legislativo n. 65/2003 e del regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto l’Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella G.U. n. 285 del 07/12/2009;
Atteso che, ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato A dell’Accordo sopra citato, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale;
Atteso, altresì, che, ai sensi del punto 10.1 dell’Allegato A dell’Accordo sopra citato, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo;
Richiamato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale 03/11/2008, n. 886 ha istituito un Coordinamento tra i soggetti interessati all’attuazione del reg. CE 1907/2006, e della normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, avente funzioni di programmazione e indirizzo delle attività previste dalla normativa sopra citata, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di ispezione e vigilanza;
Dato atto che il Coordinamento sopra citato, costituito con il decreto del direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà n. 363 del 04/02/2009, opera transitoriamente in attesa del recepimento da parte della Giunta Regionale delle disposizioni individuate nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni, previsto dal punto 3 dell’Allegato A del D.M. 22/11/2007, e sottoscritto in data 29/10/2009;
Ritenuto che il Coordinamento sopra citato concluda il suo mandato al momento dell’approvazione del presente atto, in considerazione del suo status transitorio in attesa del recepimento dell’Accordo del 29/10/2009, così come previsto dal punto 3 dalla DGRT 886/2008;
Ritenuto di recepire e dare attuazione all’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, individuando l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo, ivi comprese le strutture di laboratorio;
Considerato che le finalità del reg. CE 1907/2006 sono di assicurare un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e anche dell’ambiente, e che, pertanto, è da ritenersi prioritario l’aspetto della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto che in base alla normativa vigente siano competenti all’attuazione dell’Accordo:
- la Regione quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP, ed in particolare la Direzione Generale “Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà”;
- il Comune quale Autorità preposta ai controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;
- i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quali articolazioni organizzative territoriali responsabili dell’esecuzione dei controlli, che opereranno in stretto raccordo e collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH;
- il Sistema integrato dei laboratori di cui alla DGRT 932/2008 e DGRT 26/2010, quale strutture di laboratorio che eseguono le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale;
Ritenuto che per adempiere alle funzioni di competenza delle Regioni e delle Province Autonome nell’ambito delle disposizioni di cui al reg. REACH e di cui al reg. CLP, sia necessario attuare uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti interessati al fine di garantire un omogeneo, efficiente ed efficace livello di attuazione del regolamento sul territorio regionale;
Ritenuto che debba essere confermato quanto già disposto con la DGRT 886/2008 in merito alla opportunità di istituire un Coordinamento tra i soggetti interessati all’attuazione del reg. REACH, e del reg. CLP, istituendo in via definitiva un Coordinamento denominato “Coordinamento regionale per la sicurezza chimica”, avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività previste dalla normativa sopra citata, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di controllo ufficiale;
Ritenuto che per le proprie attività il coordinamento per la sicurezza chimica possa avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di valenza regionale e pluriennale;
Ritenuto di incaricare il direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, di concerto con il direttore della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali di definire con appositi atti le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009;
Dato atto che la proposta delle modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, sia inerente in particolare ai seguenti aspetti:
- individuazione dei referenti regionali che partecipano al Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome per l'attuazione del REACH, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», di cui al punto 4.1 dell’Accordo;
- modalità di pianificazione, programmazione, effettuazione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali sul regolamento REACH e sul regolamento CLP, eseguite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., ivi comprese le modalità di collaborazione con ARPAT e con il Sistema integrato dei laboratori;
Dato atto, altresì, che le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, ed in particolare del punto 5 “Personale che esegue i controlli”, 6 “Programmazione del controllo”, 7 “Linee guida per l’attività di controllo” e 8 “Attività di controllo”, sono proposte dal Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, che si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. e di ARPAT;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1) di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, rep. N. 181/CSR del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di individuare in attuazione del punto 3.3 dell’Accordo di cui al punto 1):
a) la Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP;
b) il Comune quale Autorità preposta per i controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;
c) i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quale articolazioni organizzative territoriali responsabili dell’esecuzione dei controlli; i controlli sono effettuati attraverso le articolazioni organizzative competenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione, in stretto raccordo e collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH;
d) il Sistema integrato dei laboratori di cui alla DGRT 932/2008 e DGRT 26/2010, quale strutture di laboratorio che eseguono le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale;
3) di ritenere conclusa l’attività del Coordinamento tra i soggetti interessati all’attuazione del reg. CE 1907/2006, e della normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, istituito con la delibera della Giunta Regionale 03/11/2008, n. 886 e costituito con il decreto del direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà n. 363 del 04/02/2009;
4) di istituire un Coordinamento regionale per la sicurezza chimica avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività previste dalla normativa citata in narrativa, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di controllo ufficiale;
5) di prevedere che per le proprie attività il coordinamento per la sicurezza chimica possa avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di valenza regionale e pluriennale;
6) di stabilire che il gruppo di coordinamento di cui al punto 4) sia presieduto dalla Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, si riunisca con frequenza almeno trimestrale e sia composto dai seguenti soggetti, che non percepiranno alcuna indennità:
a) n° 2 rappresentanti della Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
b) n° 2 rappresentanti della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali;
c) n° 1 rappresentante della Direzione Generale Sviluppo Economico;
d) n° 1 rappresentante dell'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana;
e) n° 1 rappresentante designato dal Comitato tecnico dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana di cui all'art. 67, comma 9, della legge regionale 24/02/2005, n. 40;
7) di incaricare il direttore generale della Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, della costituzione del Coordinamento di cui al punto 4), sulla base delle designazioni di cui al punto 6);
8) di incaricare il direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, di concerto con il direttore della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali, di definire con appositi atti le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, ed in particolare:
- individuazione dei referenti regionali che partecipano al Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome per l'attuazione del REACH, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», di cui al punto 4.1 dell’Accordo;
- modalità di pianificazione, programmazione, effettuazione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali sul regolamento REACH e sul regolamento CLP, eseguite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., ivi comprese le modalità di collaborazione con ARPAT e con il Sistema integrato dei laboratori;
9) di dare atto che le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, di cui all’Allegato A, sono proposte dal Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, che si avvale della competenza tecnica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. e di ARPAT;
10) di dare atto che l’istituzione del gruppo di coordinamento di cui al punto 4) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
11) presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.