STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con modello ML/C - Art. 1880 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche (Codice dell’Ordinamento Militare).

APPUNTO

1. SCOPO
Sottoporre all’approvazione delle S.A. la circolare esplicativa delle procedure medico-legali in caso di lesioni traumatiche per causa violenta alla luce delle novità contenute nell’art. 1880 del Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m.i.

2. PRECEDENTI
La Direzione Generale della Sanità Militare (DIFESAN) emanava a suo tempo la circolare 30 luglio 1993, n. 1100/ML - 10/10 del Ministero della Difesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/1993 n. 251, che illustra le procedure da porre in atto per il riconoscimento della causa di servizio, in base alle norme allora vigenti (All. 1 e c/pag.).
In particolare, il Capo III norma il procedimento per la compilazione del cosiddetto Modello “C”, nel caso di lesioni traumatiche da causa violenta, fissando alcuni principi (All. 2):
- distingue due casi ovvero personale ricoverato in patria o all’estero;
- fa riferimento a lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte escluse le cause infettive, parassitane e psichiche, purché immediate e dirette con chiara fisionomia e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta;
- requisito necessario è il ricovero del paziente presso uno stabilimento sanitario militare (HM);
- il Modello “C” è aperto dall’Ente dell’interessato e inviato all’HM entro cinque giorni e comunque entro la data di dimissione del paziente;
- il Modello “C” è operante purché il ricovero ospedaliero sia avvenuto entro dieci giorni dalla data della lesione traumatica;
- è possibile aprire un modello “C” anche con ricovero presso ospedale civile, purché inviato entro cinque giorni all’HM viciniore ove il paziente deve poi successivamente, quando possibile, essere trasferito;
- è possibile aprire un modello “C” per ricovero all’estero e anche in questo caso deve seguire ricovero presso HM una volta che il paziente sia rientrato in patria.
Con l’approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, Codice dell’ordinamento Militare (COM), la procedura in argomento viene riassettata nell’art. 1880¹ (All.3) con alcune novità di rilievo:
- il giudizio sul nesso causale del modello C è demandato al Direttore delle strutture sanitarie di cui all’art. 195 del COM (All. 4) ovvero Policlinico Militare, Centri Ospedalieri militari e Dipartimenti Militari di Medicina Legale (DMML). L’art. 199 estende le prerogative dei direttori suddetti anche ai direttori delle Infermerie di Presidio di F.A./CC.(c/pag. All. 4);
- le lesioni traumatiche devono essere immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, non escludendo più espressamente le patologie di natura psichiatrica o infettiva;
- è possibile avviare la procedura del modello “C” anche senza un ricovero “iniziale”, quando gli accertamenti sono effettuati entro due giorni dall’evento presso “autorità sanitaria militare” o “struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il giudizio conclusivo deve essere espresso nel più breve tempo possibile e comunque durante un necessario ricovero “finale” al termine dello stato di malattia/convalescenza, senza soluzione di continuità.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
Per quanto sopra, si evince che le disposizioni di DIFESAN non risultano più in armonia con quelle contenute nel COM. Conseguentemente, si ritiene necessario emanare le nuove disposizioni tecnico-procedurali discendenti ed in armonia con il recente disposto normativo del COM (All. 5). Con l’occasione, si è provveduto ad aggiornare ed implementare il modello stesso e si è integrato il testo della circolare anche con quanto a suo tempo già ribadito da DIFESAN in data 12 novembre 2009 con circolare n. MDGSAN 0019413, ovvero che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere non può formare oggetto di riconoscimento con la suddetta procedura del modello “C” (c/pag. All. 5).

4. COORDINAZIONE con UGAG che: (All. 6). CONCORDA
Ove si approvi, predisposta in firma la circolare, nel senso suindicato.
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¹ Così come modificato dall'art.13, comma I, lett. B) D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8