STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ ' MILITARE
Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C - Art. 1880 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche (Codice dell'ordinamento Militare).
 

A: INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”
…omissis…


1. Premessa
Con l’approvazione del D.Lgs, 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, Codice dell’ordinamento Militare (COM), la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto “modello C” contempla alcune novità di rilievo, secondo quanto previsto nell’art. 1880¹.
Conseguentemente, si è provveduto ad elaborare la presente circolare unitamente ad un nuovo “modello ML/C”. in allegato B, che recepiscono le modifiche/integrazioni apportate dall’art. 1880 del COM sulla materia in argomento, verso contemporanea disapplicazione e sostituzione delle disposizioni contenute al Capo III della circolare di DIFESAN 30 luglio 1993, n. 1100/ML - 10/10, pubblicata sulla G.U. n. 251 del 25 ottobre 1993, nonché di ogni altra disposizione in contrasto con quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

2. Procedura con ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili nazionali.
a) Se a seguito di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, sempre che le stesse siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in una delle strutture sanitarie militari di cui all’art. 195 del COM (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale e, nei casi previsti, infermeria presidiaria di cui all'art. 199 del COM), il Comando o l'Ufficio dal quale l'interessato dipende provvede a istruire e compilare, per la parte di competenza, il modello ML/C (conforme al modello in allegato B) ed a farlo pervenire, in duplice esemplare, anche a mezzo PEC , alla direzione delle suddette strutture sanitarie militari nel più breve tempo possibile ovvero entro cinque giorni dal l’avvenuto ricovero e comunque entro la data di dimissione dell'interessato.
b) Ai fini della presente procedura si considera “iniziale” il ricovero avvenuto entro 10 giorni dalla data dell'evento traumatico presso una delle strutture sanitarie di cui al precedente para. 2a oppure presso una struttura sanitaria ospedaliera civile.
c) La dichiarazione di lesione traumatica (DLT) compilata dall’autorità sanitaria militare deve specificare: le circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto traumatico si è verificato durante il servizio, i sintomi subiettivi ed obiettivi constatati, le prime cure prestate, la diagnosi e la prognosi, il parere sulla relazione di causalità tra gli eventi di servizio e la lesione traumatica accertata.
d) La relazione del Comandante del Corpo o del Reparto distaccato o Capo Ufficio deve precisare, oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come questo è avvenuto, la qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente, le generalità dei presenti all'accaduto; detta dichiarazione, ove possibile, deve essere corredata da prove testimoniali.
e) Le notizie regolamentari di cui ai precedenti para. 2c e 2d, richieste dal modello ML/C, devono essere rilevate e trascritte con procedura d'urgenza ed il modello così compilato e completato delle generalità, deve essere subito direttamente trasmesso alla direzione della struttura sanitaria militare ove avviene il ricovero. Quando si tratti di infortuni verificatisi presso reparti distaccati o diversi dall’ente di appartenenza del militare, a questi compete io svolgimento della procedura in questione, in quanto i necessari elementi di giudizio possono essere raccolti e trascritti soltanto dalle autorità sanitarie ed amministrative che hanno potuto rilevare e constatare l'infortunio stesso.
f) Il direttore della struttura sanitaria, ricevuto ed esaminato il suddetto modello, sulla base dei rilievi clinici eseguiti nella struttura sanitaria o attraverso altre indagini diagnostiche ritenute necessarie, definisce la procedura compilando:
• il Modello ML/C, nella parte di competenza, con il giudizio diagnostico dettagliato delle lesioni riportate, il giudizio sulla procedibilità per la definizione con Modello ML/C e sulla dipendenza o meno da causa di servizio delle lesioni traumatiche o di eventuali complicazioni, ivi compreso il decesso;
• il Modello ML allegato B alla circolare n. 5000/2007 di DIFESAN - con la decisione sanitaria del caso adottata.
Le complicazioni o il decesso, sopraggiunti durante il ricovero in struttura militare o civile, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore della struttura sanitaria militare, con la apertura di un secondo modello ML/C.
I predetti giudizi devono essere partecipati all'interessato che sottoscrive per l'accettazione o meno; in caso di non accettazione, può essere eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di richiesta di dipendenza causa di servizio ai sensi del DPR 29 ottobre 2001, n. 461.
Il modello ML/C, compilato in duplice esemplare, deve avere numero progressivo annuale. Uno di essi viene trasmesso al Corpo di appartenenza del militare, con procedura d'urgenza, per i provvedimenti di competenza e per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, l’altro è trasmesso e archiviato presso la Commissione medica ospedaliera (CMO) del Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML) competente per territorio dell'Ente di appartenenza del militare. Sul prospetto della cartella clinica di ricovero deve essere riportato e controfirmato dal Direttore della struttura sanitaria militare il giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio con gli estremi del relativo modello ML/C.
g) Nel caso di ricovero iniziale in struttura sanitaria civile, il modello ML/C, completato dalla DLT, redatta eventualmente utilizzando le risultanze del referto di pronto soccorso, e della relazione del Comandante di Corpo, deve essere fatto pervenire alla struttura sanitaria militare competente per territorio dell'Ente di appartenenza del militare in oggetto, ove successivamente, appena possibile, viene trasferito e ricoverato l'interessato nei termini e modalità indicate nel precedente para. 2a.
Il Comandante dell’Ente di appartenenza di cui al precedente capoverso, presi gli opportuni accordi con la Direzione della struttura sanitaria competente per territorio, segue il decorso clinico del ricoverato ed il successivo trasferimento presso di essa ai fini della definizione del modello ML/C.
In caso di mancato trasferimento presso struttura sanitaria militare, occorre definire la procedura in argomento secondo quanto previsto al successivo para. 3.
h) Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, la classificazione tabellare prevista dal decreto Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche, è devoluta alle Commissioni Mediche Ospedaliere interforze di cui all’art. 193 del COM; la concessione degli eventuali corrispondenti benefìci, a domanda dell’interessato, deve essere richiesta nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti per ciascun istituto normativo.
i) Al termine di eventuali periodi di assenza per malattia/convalescenza conseguente a lesioni traumatiche riconosciute dipendenti da causa di servizio secondo la procedura indicata in oggetto, nel caso di condizioni psico-fisiche del militare che a tutta evidenza non incidono sulla idoneità al servizio, il competente D.S.S. può confermare l’idoneità già posseduta, secondo quanto previsto e con le modalità indicate dalla citata circolare n. 5000/2007 di DII 1 SAX

3. Procedura senza ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili nazionali.
a) Per quanto attiene alla nuova fattispecie procedurale introdotta a seguito delle modifiche apportate all’art. 1880 del COM dall'art. 13. comma 1, lett. b) del D.lgs. 28 giugno 2014, n. 8, è necessario precisare alcuni aspetti essenziali allorquando le lesioni traumatiche da causa violenta non abbiano determinato inizialmente il ricovero. Infatti, con la citata norma viene previsto che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche può essere espresso dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’art. 195 e. nei casi previsti, all’art. 199 anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da una autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del S.S.N. o da una struttura estera militare o civile.
Ne consegue che il modello ML/C può essere compilato anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare (DLT) o da struttura pubblica del servizio sanitario nazionale (referto di Pronto soccorso ospedaliero) anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.
b) In considerazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1880 del COM, risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio debba essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. Pertanto, al fine di poter verificare e soddisfare la rigorosa criteriologia medico-legale imposta per il riconoscimento delle lesioni traumatiche in argomento risulta comunque necessario che, in tale fattispecie (assenza di ricovero iniziale), sussista una documentata continuità fenomenologica tra l’evento lesivo ed un necessario ricovero al termine della conseguente malattia/convalescenza senza soluzione di continuità, durante il quale dovrà essere definito il procedimento.
Pertanto, prima della ripresa dell’attività di servizio, al fine di poter definire la procedura in argomento, al termine dello stato di malattia/convalescenza fruito e documentato attraverso ogni tipo di certificazione sanitaria, per il militare deve essere disposto il ricovero, anche in regime di Day Hospital, tenendo conto delle esigenze cliniche/diagnostiche presso una delle strutture di cui ai citati art. 195 o 199 del COM, facendo pervenire contestualmente il Modello ML/C debitamente compilato nella Parte I, con annessa copia della documentazione sanitaria inerente la lesione traumatica subita (Referto di P.S., cartelle cliniche/lettera di dimissione ospedaliera, referti specialistici/strumentali, certificazioni mediche di malattia/convalescenza, ecc.).
Il Direttore delle predette strutture sanitarie definisce la procedura compilando e completando il modello ML/C secondo quanto previsto al precedente para. 2.

4. Ricovero iniziale in strutture sanitarie militari o civili all’estero.
a) La procedura del modello ML/C è anche applicabile se a seguito di una lesione traumatica con le caratteristiche di cui al precedente para. 2. si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario militare o civile all'estero; in tal caso il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende, provvede a compilare per la parte di competenza il modello ML/C.
b) All'atto della dimissione dal luogo di cura di cui al precedente para. 4a, ai fini delle definizione del modello ML/C. il soggetto deve essere rimpatriato ed avviato ad una struttura sanitaria militare nazionale, unitamente al predetto modello ML/C debitamente compilato.
Il Direttore della struttura sanitaria militare nazionale, ricevuto ed esaminato il suddetto modello, provvede a quanto già indicato nel procedente para. 2, per la parte di competenza.
c) In caso di mancato ricovero iniziale presso una struttura sanitaria all'estero, se il militare dopo il transito in struttura di pronto soccorso civile o militare, viene rimpatriato per motivi sanitari, la procedura può essere definita secondo quanto previsto ai precedenti para. 2 o 3. rispettivamente se ricorre il caso del ricovero inziale o meno alla data di effettivo rimpatrio del militare.
d) Qualora, per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga avviato ad una struttura sanitaria militare in Patria, il comando o ufficio di appartenenza, sulla scorta delle dichiarazioni utilizzate per la compilazione della parte di competenza del modello ML/C, provvede ad attivare la procedura d'ufficio secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 29 ottobre 2001. n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.

5. L’infortunio “in itinere”.
L’infortunio “in itinere", per tale intendendo quello occorso nei termini ed alle condizioni di modo, luogo e di tempo rispetto all’orario di servizio, delineati dalla costante giurisprudenza, per il percorso abituale tra la sede di servizio, la propria abitazione e viceversa, non può costituire oggetto della procedura in argomento, in quanto per l’autorità preposta del Corpo. Reparto o Ufficio del militare che ha subito l'evento lesivo, risultando un evento dannoso al di fuori di qualunque contesto o situazione di servizio ordinario o di carattere straordinario/eccezionale (servizi comandati, interventi di ordine pubblico, ecc., anche al di fuori del normale orario di servizio) viene meno la possibilità di poter precisare e descrivere uno degli elementi essenziali consistente nella “qualità del servizio prestato dall’infortunato al momento dell'incidente". Pertanto, come già ribadito a suo tempo dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 12 novembre 2009 con circolare n. MDGSAN 001941, per tale fattispecie non può essere istruito il modello ML/C. ma può essere seguita solamente la procedura ordinaria prevista dagli art. 2 c 3 del citato D.P.R. 461/2001, a domanda o d'ufficio.
 

d’ordine
L’ISPETORE GEERALE
(Gen. Isp. Capo CSArn Enrico TOMAO)

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¹ Così come modificato dall’art 13, comma I, lett. B) D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8

 

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